Tutela consumatore » Assicurazione rc auto obbligatoria: Diritti doveri ed oneri per il consumatore

Tutela consumatore » Assicurazione rc auto obbligatoria: Diritti doveri e oneri per il consumatore

Tutto ciò che il consumatore deve conoscere sul contratto assicurativo rc auto.

Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto rc auto? Come scegliere la copertura migliore per le proprie esigenze? Che cosa è il bonus-malus? Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa? Ci sono altre coperture obbligatorie per legge?

A queste, ed ad altre, domande, risponderemo nel prosieguo dell'articolo.

Che cos'è l'assicurazione rc auto

L'abbreviazione rc auto indica la Responsabilità Civile Autoveicoli e corrisponde al contratto assicurativo che viene associato a ogni veicolo immatricolato circolante su strada.

In Italia, per poter circolare con un veicolo a motore, l’assicurazione è obbligatoria per Legge. Attraverso la sottoscrizione di questo contratto l’assicurato si tutela economicamente, da possibili rischi che si possono verificare mentre si è alla guida, quindi riconducibili alla propria responsabilità, e che arrecano danni materiali e/o lesioni a terzi. Le compagnie assicurative dietro il pagamento del premio da parte dell’assicurato si impegnano a risarcire i danni arrecati a terzi dalla circolazione del veicolo.

Il risarcimento del danno avviene esclusivamente se il sinistro provocato è accidentale e involontario. L’assicurato è sempre coperto per una somma limite, definita massimale, che verrà stabilita al momento della sottoscrizione del contratto RC Auto. Il massimale viene stabilito a priori e rimane tale fino alla fine della durata del contratto. Nei casi in cui la portata del danno causato sia maggiore della somma stabilita l’assicurato dovrà provvedere al risarcimento del danno in completa autonomia.

Esistono comunque dei limiti minimi, stabiliti per legge, in riferimento ai massimali dell’assicurazione RC Auto obbligatoria per i veicoli a motore (e per i natanti), distinti a seconda dei danni provocati a persone o a cose.

In caso di danni alle cose, infatti, il massimale minimo è di 1.000.000,00 di euro per sinistro, senza tener conto del numero delle vittime. In caso di danni alle persone, invece, il massimale minimo è di 5.000.000,00 di euro per sinistro, a prescindere dal numero delle vittime.

Una delle nozioni fondamentali da sapere è che l’assicurazione auto copre i danni (limitatamente a quelli fisici) subiti dai passeggeri presenti nel veicolo dell’assicurato che ha causato l’incidente, non copre invece quelli subiti dal conducente stesso.

Ci possono essere casi però (indicati in polizza come esclusioni) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, può richiedere di essere rimborsato della somma pagata. Normalmente le esclusioni sono previste per situazioni in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge. Ad esempio se si causa un danno perché in stato di ebbrezza, oppure se il numero dei passeggeri presenti nel veicolo è superiore a quello previsto dal libretto di circolazione.

Generalmente la durata del contratto assicurativo è di un anno. La sua validità inizierà dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il premio.

I contratti RC Auto possono essere con o senza tacito rinnovo: nel primo caso l’assicurazione viene prorogata all'annualità successiva automaticamente, è importante quindi fare attenzione alle eventuali variazioni del premio; nel contratto, senza tacito rinnovo e detto anche “a scadenza secca” è invece necessario fare un'esplicita richiesta di rinnovo ad ogni scadenza annuale della polizza.

Infine, è da ricordare che circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una sanzione molto onerosa e l'obbligo di risarcire personalmente i danni provocati a terze persone. Anche il mancato pagamento del premio secondo i termini stabiliti con la propria Compagnia Assicurativa equivale a essere privi di assicurazione.

Le normative che regolano i contratti d'assicurazione rc auto

I contratti rc auto sono regolati sia dal codice civile, che ne detta le regole generali, che dalla legge.

Come accennato, sussiste l'obbligo di assicurare i veicoli a motore per la responsabilità civile verso terzi, conformemente a quanto previsto dal codice civile.

Il nuovo codice estende l'obbligo di copertura riguardo ai danni alla persona causati ai soggetti trasportati i quali hanno diritto ad essere rimborsati dalla compagnia che assicura il veicolo ove viaggiavano al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti.

La copertura vale anche per i danni causati all'estero (all'interno della comunita' europea), a patto che sia stata ottenuta la carta verde dell'UCI (ufficio centrale italiano), avente funzione di "garanzia" del contratto davanti ai competenti organi esteri.

Una interessante precisazione, e' l'obbligo per le compagnie di provvedere alla copertura dei danni alle persone e alle cose subiti dai pedoni, ciclisti ed altri soggetti non motorizzati in conseguenza ad un incidente che vede coinvolto il veicolo assicurato. Questi soggetti hanno diritto al rimborso del danno, ovviamente dal momento in cui sia accertata la responsabilita' del conducente.

E' chiaro che tale disposizione e' una semplice, ma importante, precisazione, poiché risulta che le compagnie abbiano sempre provveduto a rimborsare questi danni, nel rispetto sia di un uso diffuso sia della giusta interpretazione della generica "responsabilità civile verso terzi" prevista dal codice civile.

La cosa importante da sapere e' che, anche se il contratto non prevedesse nulla in merito, tale copertura deve essere garantita.

Cosa bisogna sapere prima di firmare un contratto rc auto

Cosa deve conoscere il consumatore prima di apporre la firma su un contratto rc auto

Le compagnie assicurative, innanzitutto, devono mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei loro siti Internet, le note informative e le condizioni contrattuali praticate.

La pubblicita' dei premi e' effettuata tramite preventivi personalizzati rilasciati nei punti vendita o mediante i siti Internet. I preventivi e le offerte devono essere trasparenti e fornire determinate informazioni.

Le principali riguardano le caratteristiche generali del prodotto offerto, che essere quello più adatto alle esigenze del contraente, il prezzo comprensivo delle imposte, nonchè, quando il contatto o la vendita avvengono a distanza, l'identità dell'agente assicurativo e della persona (se diversa) che contatta direttamente il consumatore.

L'agente, in ogni caso, deve comunicare al cliente su quali basi propone un determinato prodotto, se agendo in modo imparziale a seguito della valutazione di un determinato numero di contratti presenti sul mercato, o in rappresentanza di una o piu' compagnie assicurative, che a richiesta devono essere nominate.

L'agente dovra', prima della sottoscrizione del contratto col consumatore, informare lo stesso circa le provvigioni riconosciutegli dalla compagnia per la quale opera. Questo dato dev'essere affisso nei locali dove egli lavora e dev'essere presente sulla documentazione rilasciata al consumatore.

Sui preventivi, inoltre, oltre al prezzo comprensivo di imposte dev'essere chiaramente indicato l'eventuale sconto riconosciuto.

I preventivi devono essere rilasciati in modo gratuito e hanno validità di minimo 60 giorni, ma non maggiore della durata della tariffa in corso.

Prima della sottoscrizione dei contratti, inoltre, la compagnia assicuratrice deve consegnare, insieme alle condizioni di assicurazione, la nota informativa che deve contenere informazioni specifiche riguardo ai diritti e agli obblighi contrattuali ed informare il potenziale cliente sulle tariffe e altre condizioni proposte da almeno tre diverse compagnie non appartenenti allo stesso gruppo, anche avvalendosi delle informazioni sui siti internet delle stesse.

Per quest'obbligo il mancato rispetto e' punito severamente: per prima cosa se non risultasse firmata dal cliente una dichiarazione con la quale attesti di aver ricevuto tali offerte il contratto potrebbe essere annullato (la nullità dovrebbe essere contestata e poi fatta rilevare eventualmente da un giudice), in secondo luogo la compagnia potrebbe essere sanzionata dall'IVASS (previa segnalazione dell'assicurato).

Le compagnie e i suoi addetti devono seguire, in ogni caso, precise regole di condotta previste dal codice e regolamentate dell'IVASS.

Un ottimo sistema per confrontare agevolmente preventivi rc auto e' il sito TuOpreventivatOre gestito dall'IVASS e dal Ministero dello sviluppo economico, gratuito e anonimo.

Il sito dell'IVASS è anche il mezzo ideale per controllare che l'impresa scelta sia regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo rc auto e per verificare e confrontare i preventivi.

Il contratto d'assicurazione rc auto vero e proprio: obblighi normativi e disposizioni dell'Ivaas

La normativa vigente regola disposizioni generali valide per tutti i contratti di assicurazione, ma è bene sapere che per tutti i punti in cui la legge non si esprime le compagnie assicurative godono di una certa libertà decisionale.

Comunque, per chiarire bene i diritti del consumatore nel contratto rc auto, è bene distinguere quali diritti derivano da precise disposizioni di legge o dell'IVASS e quali, invece, devono essere esplicitamente previsti dai contratti.

Gli obblighi normativi sul contratto rc auto

Le imprese di assicurazione devono accettare le richieste di copertura assicurativa obbligatoria, fatte ovviamente nel rispetto delle condizioni di polizza e di tariffa fissate col preventivo.

Vi e' in pratica un loro obbligo a contrarre, che e' comunque condizionato alla verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio nonche' dell'identita' del contraente e dell'intestatario del veicolo.

Al momento della firma deve essere rilasciato un certificato di assicurazione e un contrassegno, contenente la targa del veicolo e la scadenza del periodo di validità del contratto.

Il contrassegno originale dev'essere esposto sull'auto entro cinque giorni dal pagamento del premio (nel frattempo e' sufficiente esporre la ricevuta), quindi e' possibile pretendere che la compagnia lo consegni entro lo stesso termine. Per i contratti conclusi a distanza viene solitamente emesso, e spedito via fax, un documento provvisorio valido cinque giorni.

Per quanto riguarda i massimali minimi, ad oggi quelli previsti per l'rc auto, ovvero gli importi minimi che i contratti devono prevedere per il risarcimento dei danni sono fissati a 5 milioni di euro per sinistro per i danni alla persona (indipendentemente dal numero delle vittime) ed a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose.

Sono esclusi dalle coperture, a meno che il contratto non specifichi qualcosa di diverso, sia il conducente del veicolo responsabile del sinistro che, in quanto obbligati in solido, il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio.

Sono ugualmente esclusi i loro coniugi non legalmente separati, i conviventi more-uxorio (componenti di famiglie di fatto), i parenti ascendenti e discendenti (legittimi, naturali o adottivi) nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, quando convivano con essi o siano a loro carico per quanto riguarda il mantenimento.

Inoltre, devono essere previste, ad ogni scadenza annuale, le variazioni del premio in aumento o in diminuzione legate al verificarsi di sinistri nel corso di un determinato periodo (bonus/malus), clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, oppure eventuali formule miste tra i due criteri.

La legge, peraltro, stabilisce che sono nulli tutti i contratti stipulati con compagnie non autorizzate dall'IVASS e che le stesse non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari (fanno eccezione forme gratuite di garanzia relative al recupero della franchigia).

La nullità comporta, una volta riconosciuta, il rimborso dei premi pagati. Fanno eccezione le polizze con clausola di franchigia a recupero garantito. Per ogni informazione e segnalazione, e' bene contattare direttamente l'IVASS.

Proseguendo, va fatto notare che all'assicurato deve essere rimborsato il premio residuo in caso di furto del mezzo. Questa disposizione, infatti, prevede che in caso di furto, il contratto cessi di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia.

In pratica da quel giorno il veicolo non e' più assicurato, e pertanto il contraente ha diritto al rimborso del premio residuo (calcolato dal giorno successivo alla denuncia fino alla scadenza dell'annualità pagata).

E' bene sapere che il rimborso non può riguardare gli eventuali premi relativi alla garanzia volontaria contro il furto (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), che anzi devono essere pagati fino alla scadenza annuale.

Passando alla fattispecie, invece, della vendita del mezzo assicurato, il contratto può risolversi, alla data di perfezionamento della vendita, col rimborso del premio residuo, passare all'acquirente del mezzo con applicazione della classe di merito maturata da quest'ultimo, essere trasferito ad un nuovo mezzo (acquistato dal venditore) con il mantenimento della classe di merito maturata, previo l'eventuale conguaglio del premio.

Peraltro, se a seguito di una rottamazione non vi e' riacquisto, la polizza può essere disdetta con rimborso del premio residuo. Il rimborso deve essere calcolato a partire dalla data di rottamazione e puo' avvenire tramite riconsegna del certificato e del contrassegno di assicurazione.

Per quanto concerne la classe di merito valida cinque anni, invece, se il contratto non viene rinnovato o viene sospeso per mancato utilizzo del veicolo, o comunque in tutti i casi in cui il rischio cessa (quindi il veicolo non viene più utilizzato, per vendita, rottamazione, etc.etc.), l'ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validità per cinque anni.

Diventa quindi possibile mantenere l'ultima classe di merito maturata in tutti quei casi in cui tra la vendita (o la rottamazione, la sospensione della polizza, il furto denunciato, etc.) e il riacquisto di un nuovo mezzo decorrano non più di cinque anni (calcolati rispetto alla chiusura ed apertura dei contratti).

Nella fattispecie di mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo, in caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello già assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo già assicurato.

Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprietà della persona fisica titolare della polizza assicurativa già esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo.

Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o con un'altra, per un veicolo acquistato (nuovo o usato) dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma, in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa.

Cambiando tema, al verificarsi di un sinistro le imprese di assicurazione non possono applicare variazioni di classe di merito senza aver prima accertato l'effettiva responsabilità del contraente, quando esso sia stato individuato come responsabile principale secondo la liquidazione effettuata alla controparte. Rimane salva, ovviamente, la possibilità di determinare nuove responsabilità tramite causa.

Se non e' possibile accertare la responsabilità principale, o nei casi di liquidazione parziale (e quindi a titolo provvisorio) la stessa viene divisa "pro-quota" tra i conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito vanno comunicate tempestivamente.

La consegna dell'attestato di rischio può avvenire anche telematicamente. Nel particolare caso di stipula di un nuovo contratto su un veicolo già assicurato, l'attestato di rischio e' acquisito, telematicamente, direttamente dalla nuova impresa assicuratrice. Riguardo ai danni liquidati, l'attestato di rischio specificare la loro tipologia.

La riduzione del premio nella nuova annualità prevista per l'automobilista che non ha provocato sinistri deve essere automatica e indicata preventivamente, in termini percentuali, sul contratto.La riduzione del premio, per il primo anno, non può essere compensata da eventuali aumenti di tariffa.

Dal secondo anno in poi la compagnia potrà' anche applicare, in sede di rinnovo, eventuali incrementi tariffari che comunque, oltre ad essere indicati nel contratto, dovranno essere preventivamente comunicati con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Eventuali violazioni delle compagnie a queste regole oltre che contestate possono essere segnalate all'Ivaas.

Infine, è bene sapere che dal 2012 i contratti rc auto devono avere durata massima di un anno o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, senza rinnovo automatico (tacito) alla scadenza.

La compagnia deve avvisare il contraente della scadenza con preavviso di almeno 30 giorni e deve comunque mantenere operante la copertura assicurativa del contratto in scadenza fino all'attivazione della nuova polizza ma non oltre 15 giorni dalla scadenza stessa.

Le regole dell'Ivass per il contratto assicurativo rc auto

Per quanto riguarda le disposizioni dell'Ivass, è bene sapere che la classe di merito bonus-malus e' legata al proprietario del veicolo. Il contraente può anche essere un soggetto diverso e può cambiare, di annualità in annualità, mantenendo la classe di merito maturata, ma se cambia il proprietario del mezzo la classe di merito viene persa (a meno che la specifica compagnia non preveda, contrattualmente, qualcosa di diverso).

Costituiscono eccezione a questa regola i passaggi di proprietà tra coniugi in comunione dei beni e quelli parziali, ovvero tra una pluralità di soggetti e uno solo di essi.

Per quanto riguarda, invece, il passaggio della classe di merito ad altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto, in caso di vendita (o consegna in conto vendita), furto, rottamazione, esportazione all'estero di un veicolo, e' possibile chiedere che la classe di merito di tale veicolo venga "trasferita" ad un altro di proprietà dello stesso soggetto.

Esistono, poi delle disposizioni strettamente contrattuali.

Per quanto riguarda la sospensione della polizza, ad esempio, va detto che non e' un obbligo per le compagnie, ma viene solitamente concessa senza problemi.

Come noto, la classe di merito, anche nei casi di sospensione, può essere mantenuta per cinque anni. Diventa questo quindi il periodo massimo di sospensione, entro il quale e' possibile riattivare il contratto con la vecchia classe di merito.

Rimane valida la regola secondo cui se alla sospensione non segue la riattivazione perché il veicolo nel frattempo e' stato venduto, rottamato o comunque tolto dalla circolazione, e' rimborsabile la parte del premio pagata e non goduta.

In tema di estensione della classe di merito ad un secondo veicolo, invece, è chiaro che è obbligatorio mantenere la classe di merito sul secondo (o terzo, etc.) veicolo assicurato, a patto che sia dello stesso tipo del primo e che appartenga al titolare della prima polizza o ad un suo convivente facente parte dello stesso nucleo familiare.

Se si assicura pero' un veicolo di diverso tipo, quindi una moto dopo un'auto, per esempio, la regola non vale e mantenere la stessa classe di merito diventa una facoltà a completa discrezione della compagnia assicuratrice. E' bene, in questi casi, considerare il contratto che si e' firmato.

Il mantenimento classe di merito in caso di sinistro, infine, è resa possibile, quando il contratto lo preveda esplicitamente, dietro il rimborso da parte dell'assicurato dell'importo che la compagnia ha liquidato al danneggiato in caso di sinistro.

Il rinnovo della polizza rc auto e dell'attestato di rischio

Le regole che le compagnie assicurative devono rispettare in materia di rinnovo della polizza rc auto ed attestato di rischio.

In questo senso, per la compagnia assicurativa è obbligatorio inviare all'assicurato, per iscritto ed almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, una comunicazione contenente la data di scadenza del contratto, eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente, indicazioni in merito al premio di rinnovo, fornite direttamente o per tramite di intermediari (compresi i call center).

La comunicazione dev'essere inviata anche se il contratto non prevede il rinnovo tacito.

Inoltre, la compagnia assicurativa deve inviare, unitamente a detta comunicazione suddetta, l'attestazione sullo stato di rischio contenente:

  1. la denominazione dell'impresa di assicurazione e il nome del contraente (o la sua denominazione sociale);
  2. il numero del contratto di assicurazione ed i dati della targa del veicolo assicurato (o, se mancanti, i dati identificativi del telaio o del motore del mezzo);
  3. la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto (bonus malus, con franchigia, etc.);
  4. la data di scadenza del contratto, ovvero, nello specifico, dell'attestazione;
  5. la classe di merito di provenienza, quella assegnata per l'annualità successiva e la CU-classe di conversione universale (sistema di 18 classi di merito riconosciute da tutte le compagnie, utili quindi nel caso si voglia cambiare assicurazione), nel caso in cui il contratto preveda la variazione annuale del premio in base al verificarsi di sinistri nel corso di un determinato periodo.
  6. il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, con indicazione di quelli che hanno dato luogo a rimborsi, sia con danni alle cose che alle persone. Sono esclusi, ovviamente, i sinistri che il contraente ha rimborsato all'impresa per evitare la maggiorazione del premio;
  7. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
  8. la firma dell'assicuratore.

L'attestato dev'essere spedito qualunque sia la forma tariffaria stipulata, anche nel caso in cui sia previsto il rinnovo tacito o se e' già stata inviata una disdetta.

Le imprese devono inviare l'attestato anche In caso di furto del veicolo, esportazione all'estero, consegna in conto vendita, rottamazione o cessazione definitiva della circolazione avvenute in corso di contratto.

L'obbligo vale anche nei casi in cui il veicolo venga venduto in corso di contratto e il contraente decida di darne disdetta.

Ricordiamo che la consegna dell'attestato di rischio può avvenire anche telematicamente.

Sussistono poi, in questa tematica, alcuni casi eccezionali.

Ad esempio, se viene stipulato un contratto con una nuova compagnia, l'attestato di rischio e' acquisito telematicamente direttamente dalla nuova impresa assicuratrice.

Con questa disposizione, vengono eliminate le lungaggini causate dal passaggio dell'attestato di rischio tra la vecchia e la nuova compagnia per mezzo del soggetto assicurato. Rimane ferma la disposizione che prevede che in casi di difficoltà l'attestato può essere consegnato entro tre mesi dalla stipula del nuovo contratto, con eventuale ricalcolo del premio.

Inoltre, se l'attestato di rischio si danneggia, viene smarrito oppure non arriva, la compagnia deve emetterne duplicato, gratuitamente, entro 15 giorni dalla richiesta dell'assicurato.

L'assicurato ha comunque diritto di esigere, in qualunque momento, l'attestazione sullo stato di rischio relativo agli ultimi cinque anni. Ciò entro 15 giorni dalla richiesta.

In merito al rinnovo della polizza rc auto, c'è da dire che, nei casi dove e' ancora attivo il rinnovo automatico, ed indipendentemente da ciò che prevede il contratto, quando l'aumento della tariffa, non dovuto all'applicazione delle regole di passaggio delle varie formule tariffarie, supera il tasso di inflazione programmato, il contraente ha diritto a disdire il contratto, nelle modalità previste dal medesimo contratto, senza rispettare il termine di preavviso di minimo 15 giorni ma comunque entro il giorno di scadenza.

Quando la polizza rc auto scade

Cosa succede quando la polizza rc auto scade: norme, diritti e sanzioni.

La compagnia di assicurazione con cui si è stipulata l'rc auto è obbligata ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

Nell'immediato della scadenza, inoltre, è tenuta a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, oppure fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

Ciò è stato chiarito dalla Circolare del 14 febbraio 2013 del Ministero dell'Interno, con cui sono stati diffusi alcuni importanti chiarimenti in merito al tacito rinnovo delle polizze assicurative.

La nuova normativa prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza.

Pertanto, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.

Per certificato è da intendersi il documento, rilasciato dalla compagnia assicurativa, che attesta l’adempimento dell'obbligo di assicurazione.

Il certificato di assicurazione è in grado di dimostrare che un mezzo è assicurato e che quindi si è in regola con le disposizioni di legge.

L'attestato, infatti, viene rilasciato al momento del pagamento del premio insieme al contrassegno e alla Carta Verde.

Dal certificato risulta anche il periodo di assicurazione per il quale il consumatore ha pagato il premio. È, quindi, obbligatorio tenerlo a bordo dell'autovettura, a disposizione per eventuali controlli.

Sul Certificato di assicurazione sono elencati:

  • il periodo per il quale sarà operativa la copertura di responsabilità civile;
  • i dati del contraente;
  • il numero di polizza,
  • la targa e la tipologia di veicolo;
  • il premio che è stato pagato;
  • la data e l’ora di pagamento del premio;
  • i dati identificativi della compagnia.

Il solo possesso di questo documento da parte dell'assicurato, obbliga l’assicuratore nei confronti dei terzi per gli eventuali danni arrecati.

Nei quindici giorni di tolleranza per mancata copertura dell'rc auto, l'automobilista non incorre in sanzioni, a meno che che l’assicurazione non sia stata oggetto di disdetta.

L'unica possibilità di applicazione della sanzione è per omessa esibizione del contrassegno o mancanza del certificato assicurativo.

Anche dopo la recente riforma in merito alle assicurazioni, alla scadenza del contratto di copertura, in caso di mancato pagamento del premio, la copertura rc auto resta in vigore fino al quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Pertanto, se l’automobilista, che circola nei 15 giorni di tolleranza con il certificato assicurativo scaduto, viene coinvolto o causa un incidente stradale, viene cmq indennizzato dall'assicurazione, perchè legalmente è ancora sotto copertura rc auto.

Però, durante questo periodo di tolleranza, il conducente deve comunque continuare ad esporre il contrassegno ed esibire il certificato assicurativo, anche se entrambi scaduti.

Infatti, se l'autista non espone il contrassegno sul parabrezza, se fermato dagli agenti, può subire una sanzione che va dai 25 a 99 euro. Nel caso non esibisca il certificato rc auto, invece, può andare incontro ad una sanzione da 41 a 99 euro.

E' bene ricordare che il contrassegno va obbligatoriamente messo in vista sul parabrezza. Al contrario, il certificato d'assicurazione può essere custodito anche all'interno dell'abitacolo della macchina.

L'unico caso in cui un automobilista possa essere sanzionato, durante i 15 giorni di tolleranza per mancata copertura assicurativa, è quello in cui abbia fatto disdetta dell'assicurazione rc auto.
Per verificare ciò, gli agenti della stradale (o chi per loro) effettuano l'inchiesta attraverso le centrali operative che forniscono le informazioni sulla copertura dell'rc auto.

E' bene notare che la multa per la mancanza della copertura assicurativa si applica sempre a chi guida il veicolo, anche se l'automobilista non è il proprietario del veicolo.

Dunque, non può essere sanzionato l'automobilista, il quale, in attesa di sottoscrivere un altro contratto rc auto, per i 15 giorni successivi alla scadenza continua a circolare con il proprio mezzo, ma esibisce, correttamente il certificato ed il contrassegno scaduti. Tutto ciò, a meno che, lo stesso, non abbia espressamente fatto richiesta della disdetta della copertura.

Va detto, infine, che, alla scadenza annuale del contratto assicurativo, la compagnia non può aumentare senza motivo e spropositatamente il premio della polizza rc auto nei confronti dell'automobilista con una classe di merito invariata. Il principio vale anche se quest’ultimo vive in una zona urbana ad alto rischio di sinistri.

In caso contrario, se l’assicurato è costretto, per questa ragione, a rivolgersi ad un’altra compagnia assicurativa, con la conseguenza di perdere tutte le condizioni favorevoli già acquisite negli anni precedenti e subendo un ulteriore maggiorazione sul premio, ha diritto al risarcimento danni dalla ex assicurazione.

In questi casi si configura, infatti, una violazione della regola di correttezza nell'esecuzione del contratto rc auto da parte dell'assicurazione. Ciò, perchè l’utente è costretto a rivolgersi altrove pagando di più.

In pratica, la condotta dell'azienda rientra nell'abuso della posizione dominante.

Pertanto, il risarcimento danni che si può richiedere è quello della maggiore somma che si è dovuto sborsare nel passaggio alla nuova compagnia ed, eventualmente, una ulteriore somma liquidata in via equitativa.

Quando il contrassegno della polizza rc auto non viene esposto

Come ampiamente chiarito, munirsi di assicurazione rc auto è indispensabile per tutelare se stessi e gli altri e, anche se è previsto il cosiddetto Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS) a difesa di chi subisce il danno, non è comunque giustificabile tale mancanza.

Ma vi è mai capitato di trovare sul parabrezza della propria auto una multa per mancata esposizione del contrassegno assicurativo, anche se regolarmente assicurati?

Infatti, nonostante il pagamento alla compagnia sia stato effettuato e nonostante sia stato rilasciato il contrassegno, può capitare di dimenticarsi di esporlo sul parabrezza dell'auto.

Ma cosa succede se, appunto, ci dimentichiamo di esporre il nuovo contrassegno assicurativo e veniamo multati?

Quali sono le norme che disciplinano questo argomento? E le sanzioni previste?

Come si può procedere alla contestazione?

Tutto è cominciato con l’articolo 22 del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, che ha previsto l’inserimento di un articolo 170-bis al Decreto Legislativo numero 209/2005, meglio conosciuto come Codice delle Assicurazioni Private e nello specifico riguardante l’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

Secondo il nuovo regolamento, l’RCauto va saldata entro la scadenza.

Pertanto, mentre finora, quando avevamo la polizza auto in scadenza, con la clausola del suo tacito rinnovo poliennale, potevamo contare, grazie all'articolo 1901 del codice civile, su una tolleranza di quindici giorni per la copertura, ora, per tutti i contratti stipulati prima e dopo il 20 ottobre 2012, alla scadenza e comunque a partire dal 1° gennaio 2013 non potremo più beneficiarne.

Ma, dopo circa un mese, è stato fatto dietrofront nel Decreto Sviluppo Bis.

Infatti, secondo le norme del decreto appena citato, la copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza assicurativa deve continuare ad essere garantita anche se il consumatore decide di non rinnovarla con la vecchia compagnia per stipularla con una nuova.

Mentre i nostri legislatori altalenavano la loro indecisione, però, rimaneva inalterato quanto previsto dal codice della strada in merito alle contravvenzioni per la mancata esposizione del nuovo tagliando assicurativo.

In più, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell'illecito anche sull’applicazione dell'articolo 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

Pertanto, è chiaro che non può essere più multato colui che, in attesa di sottoscrivere un altro contratto assicurativo in tempo utile, per i 15 giorni successivi alla scadenza conduce un mezzo continuando ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti (sempre che l’assicurato non abbia espressamente richiesto la disdetta assicurativa).

Il conducente che circoli sprovvisto del certificato di assicurazione o che non espone in modo visibile il contrassegno non può essere punito, in modo automatico, con le sanzioni previste dall´articolo 193 del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa.

Infatti, in questi casi, salvo che non sia provato, al momento dell´accertamento, che il veicolo era effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste:

  • dall´articolo 180 CDS per aver circolato sprovvisto del certificato di assicurazione, pur essendone in possesso;
  • dall´articolo 181 CDS per non aver esposto in modo visibile il contrassegno, accompagnate dall´intimazione a presentare il documento entro un determinato tempo.

Insomma, non è più necessario che la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani verifichino la continuità assicurativa, e per 15 giorni dopo la scadenza si può continuare ad esibire tranquillamente il contrassegno dell'anno precedente.

Sintetizzando, si può concludere affermando che, se un automobilista circola con la propria vettura senza avere sul parabrezza il NUOVO tagliando assicurativo, non incorre nella multa per mancata esposizione.

Ma, considerato che i tempi di rodaggio della cosiddetta macchina burocratica sono ben lontani da quelli che, diversamente, sono pretesi dal cittadino sui tempi di adeguamento e soprattutto di adempimento, suggerirei per chi ha il tagliando assicurativo, scaduto o in corso di validità, di esporlo in bella vista sul parabrezza del proprio automezzo per evitare di correre il rischio contravvenzione.

L’Aricolo 181 del Codice della Strada, indica le sanzioni per mancata esposizione oltre i tempi consentiti dalla Legge.

La mancata esposizione è valida sia per i mezzi circolanti sia per i mezzi in sosta su strada pubblica, quindi è sempre opportuno sostituire il contrassegno scaduto per non incorrere in sanzioni delle forze dell'ordine.

Il contrassegno va sostituito entro 5 giorni successivi alla scadenza indicata sul tagliando. Per quanto riguarda invece le polizze online, le compagnie si impegnano ad inviare al cliente i documenti originali entro 5 giorni dalla data di effettuazione del pagamento, rilasciano nel frattempo un certificato di circolazione provvisoria valido 5 giorni.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo abbia già avuto la multa, sarà necessario l’obbligo di presentare entro 30 giorni, alle forze dell'ordine, le stesse che hanno emesso la sanzione la prova del pagamento del rinovo.

Caso contrario, il proprietario rischierebbe di configurare il reato di “mancanza di copertura assicurativa”regolamentata dall'Articolo 193 del Codice della Strada, con conseguenze penali ed economiche a suo carico.

Come utilizzare la classe di merito rc auto di un convivente

Come accennato nei paragrafi precedenti, grazie alla legge Bersani, decreto Legge 7/2007, il quale ha integrato l’articolo 134 del codice delle assicurazioni, è possibile usufruire della migliore classe di merito di un qualsiasi convivente del nucleo familiare per assicurare un altro veicolo della stessa tipologia. Per intenderci: auto-auto, moto-moto.

La condizione fondamentale per accedere a questo beneficio è che il parente di cui si vuole sfruttare la classe di merito sia del proprio nucleo familiare.

Per fare ciò, bisogna farsi redigere uno stato di famiglia o, se consentito dalla compagnia di assicurazioni, un'autocertificazione.

Se entrambi i genitori sono presenti nel proprio stato di famiglia, è possibile utilizzare il miglior attestato.

Non è importante che il veicolo della persona cui si vuole ereditare la classe sia stato alienato, in quanto l’attestato di rischio ha validità cinque anni.

In questo caso, infatti, è possibile intestare il nuovo veicolo e la polizza a proprio nome, presentando l’attestato di rischio del familiare, chiedendo di sfruttare la legge Bersani.

Se ci si assicura nella stessa compagnia in cui è assicurato il familiare non dovrebbe esser necessario richiedere e presentare l’attestato in quanto i dati assicurativi sono in loro possesso.

Altrimenti, se si vuole assicurare il nuovo veicolo con altra impresa assicurativa, il convivente dovrà richiedere l’attestato e questo dovrà esser rilasciato entro 15 giorni.

Il principio è che l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

E' bene ricordare che la classe di merito può essere trasmessa solo tra veicoli della stessa categoria: per esempio, solo tra una automobile e un’altra automobile, tra un motociclo e un altro motociclo, e non già invece tra un’auto e una moto.

Inoltre, non si ereditano classi all'interno di aziende, né tra parenti ed azienda di famiglia.

Come sospendere correttamente la polizza rc auto

Come sospendere la polizza rc auto per inutilizzo del mezzo

Spesso capita di non dover usare il proprio mezzo di trasporto per parecchio tempo.

Come fare allora, a sospendere la polizza evitando di pagare per un autovettura ferma?

Per fare ciò, bisogna, prima di tutto, verificare se il contratto, nelle condizioni generali e speciali di polizza, prevede la possibilità di sospendere e a quali condizioni, con o senza oneri aggiuntivi.

Quindi ancora prima di scegliere una Compagnia assicurativa e stipulare il contratto, potrebbe esser un elemento di scelta confrontare le diverse offerte della polizza auto, optando, almeno per quella che prevede la sospensione.

Se prevista la sospensione, occorre informare la propria compagnia di assicurazioni, direttamente o indirettamente attraverso i punti vendita della volontà di sospendere la polizza rc auto, restituendo certificato e contrassegno, e firmando la modifica del contratto.

La conseguenza principale della sospensione è che non si è coperti in caso di sinistro, quindi è vietato circolare per strada o parcheggiare il veicolo in aree pubbliche.

Chiaramente l’obiettivo principale è quello di recuperare come detto parte del costo sostenuto.

Di solito, non si riceve un rimborso in denaro ma uno slittamento della scadenza, in pratica se ad esempio la sospensione è stata fatta per 6 mesi, nel momento della riattivazione la data di scadenza della polizza viene prorogata di un periodo pari alla durata della sospensione.

La sospensione della polizza rc auto, comunque, può esser fatta secondo le condizioni contrattuali stipulate con l’impresa assicurativa, alcune di queste infatti prevedono un limite massimo di volte in cui si può sospendere la polizza.

Altro limite spesso indicato è quello relativo al periodo in cui non si può sospendere il contratto, ad esempio nei primi o ultimi 30 giorni del contratto.

Come ottenere il rimborso del premio rc auto per un periodo non goduto

A seguito di un sinistro stradale, a volte, il consumatore sceglie di non riparare nemmeno la propria autovettura, perché inutilizzabile, decidendo così di rottamarla. Ma se è già stata pagata la rata dell'rc auto all'assicurazione, è possibile ottenere il rimborso del premio assicurativo?

Forse non tutti lo sanno, ma in caso di alienazione veicolo, rottamazione e vendita si può ottenere il rimborso del premio rc auto non goduto, restituendo però il certificato e contrassegno all'assicuratore. Il rimborso verrà calcolato sul rateo non goduto al netto delle tasse.

Qualora, invece, si fosse ancora indecisi sul fatto sia il caso rottamare il veicolo o farlo riparare successivamente, si può in alternativa sospendere la polizza.

In questo modo si evita di far decorrere la polizza senza usufruire dell'idonea copertura assicurativa.

Spesso, però, le condizioni contrattuali stipulate con l'rc auto prevedono un periodo minimo di sospensione di 3 mesi. Ricordiamo, inoltre, che per poter sospendere la polizza occorre restituire il certificato e contrassegno all'assicuratore, ed il veicolo dovrà esser riposto in un luogo privato ad esempio nel box.

Se oltre a rottamare o vendere il veicolo distrutto, intendete a breve acquistare un’altra auto potrete utilizzare la stessa polizza per assicurare la nuova vettura.

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

  1. la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
  2. la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
  3. la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione,cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

Nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:

  • vendita,
  • demolizione
  • furto di cui sia esibita denuncia,
  • certificazione di cessazione della circolazione,
  • definitiva esportazione all'estero,
  • consegna in conto vendita

Concludendo, le imprese sono tenute a assegnare al veicolo la medesima classe CU del precedente veicolo.

Il diritto di rivalsa nella polizza rc auto

Quando la compagnia assicurativa applica il diritto di rivalsa nella polizza rc auto.

Come noto, in caso di sinistro stradale, l'assicurazione può rivalersi contro l'assicurato in caso di gravi violazioni, il cosiddetto diritto di rivalsa.

La rivalsa è un diritto delle compagnie di assicurazione che, dopo aver pagato il risarcimento danni alle terze persone coinvolte in un incidente, possono chiedere al proprio assicurato, un rimborso qualora sussistono le gravi violazioni del Codice della Strada.

Ad esempio, giustificano la rivalsa le seguenti circostanze:

  • la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (o di psicofarmaci);
  • la violazione delle norme di carico del veicolo;
  • la revisione scaduta o la guida con patente scaduta.

È possibile, tuttavia, inserire nel contratto di assicurazione la clausola di rinuncia alla rivalsa, che comporta però un aumento del premio.

Rateizzazione del premio rc auto: le problematiche

Come noto, la stipula del contratto di assicurazione avviene per la durata di un anno (dal 1° gennaio 2013 senza tacito rinnovo). Il pagamento del premio, invece, può essere concordato in unica soluzione o essere corrisposto a rate.

Le norme in materia di omesso pagamento delle rate del premio sono regolate dal primo e secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Qualche problema di interpretazione nasce per quel che riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del terzo danneggiato nel periodo di sospensione della garanzia assicurativa.

Nel merito, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato dal contrassegno assicurativo.

Mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato.

Dunque, quando l'assicurato riesce ad ottenere il contrassegno di assicurazione (per un anno, per tre, quattro o sei mesi) la copertura assicurativa della compagnia assicuratrice deve essere sempre garantita al terzo danneggiato per tutto il periodo indicato dal contrassegno. Il che vuol dire che il terzo danneggiato deve essere risarcito anche se l'assicurato non ha pagato.

Per comprendere come si possa ottenere il contrassegno (in caso di rateizzazione del premio, almeno il primo) senza pagamento del dovuto, basta pensare alla circostanza in cui il pagamento del premio, in unica soluzione o della prima rata, avviene con assegno che risulterà poi essere scoperto.

Quindi, non c'è alcun contenzioso quando il sinistro si verifica nel periodo di copertura indicato sul contrassegno di assicurazione (indipendentemente dal pagamento del premio). Il problema si pone, invece, nel periodo di vigenza contrattuale (un anno) della polizza di assicurazione, quando scade il termine indicato dal contrassegno.

Qualora ciò avvenga, nei contratti di assicurazione della r.c. auto con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile, con la conseguenza che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione.

>Mentre, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo.

Ed allora, per quanto attiene le conseguenze del mancato pagamento del premio corrisposto per assicurazione rc auto, in particolare quando ricorre la rateizzazione del premio, la questione può essere così sintetizzata:

  1. Nel periodo di "tolleranza", ovvero nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato dal contrassegno di assicurazione la compagnia assicuratrice non può opporre al terzo danneggiato la mancata regolarizzazione del pagamento del premio e deve, pertanto, procedere al risarcimento del danno.
  2. A partire dal sedicesimo giorno successivo al termine di scadenza indicato dal contrassegno di assicurazione la compagnia assicuratrice può opporre al terzo danneggiato la mancata regolarizzazione del pagamento del premio.

Già, ma nel secondo caso chi risarcisce il terzo danneggiato?

Qualora il sinistro sia avvenuto oltre il termine di tolleranza l veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione e il risarcimento dei danni da circolazione stradale causato da detto veicolo é posto a carico dèl fondo di garanzia vittime della strada.

Al lettore ricordiamo che, il fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS) risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli non coperti da assicurazione.

La liquidazione dei danni per i sinistri provocati da veicoli non coperti da assicurazione è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS (ex ISVAP).

Le somme anticipate dalle imprese designate vengono rimborsate dalla CONSAP che attinge al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

La CONSAP provvede poi ad integrare il FGVS esercitando azione di regresso, nei confronti proprietario del veicolo non coperto da assicurazione rc,auto, attraverso l'iscrizione a ruolo dell'importo corrisposto al terzo danneggiato dall'impresa designata e la eventuale successiva emissione di cartella esattoriale per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva esattoriale affidate al concessionario (Equitalia).

Il risarcimento al terzo danneggiato è dovuto anche se il premio rc auto non è stato pagato ma il termine di tolleranza non è scaduto

Per quanto riguarda l'assicurazione rc auto per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno.

Ciò, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, giacché quello che rileva per esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.

Il contrassegno ed il certificato di assicurazione, infatti, operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta "comunicazione".

Per l'effetto, il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento danni all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto.

Pertanto, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza, anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno.

Nei rapporti fra assicuratore ad assicurato, invece, l'erroneo rilascio del certificato assicurativo, in quanto non accompagnato dal pagamento del premio per il periodo in esso indicato, spiega rilievo contrattuale, nel senso che, ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, e a tale mancanza non suppliscano le altre prove consentite dalla legge, l'assicuratore ha diritto di rivalersi contro l'assicurato di quanto dovuto al danneggiato.

Sinistri stradali con risarcimento diretto: la possibilità di rimborso senza aumento della classe di merito rc auto

Nella fattispecie di contratti rc auto con la clausola Bonus/Malus, qualora nel corso dell'annualità in scadenza ci si fosse resi responsabili di sinistri rientranti nell'ambito della procedura del risarcimento diretto, si ha facoltà di riscattare, tramite Consap, tali sinistri al fine di evitare l'aumento del premio conseguente all'attribuzione di una classe di merito superiore.

Sono riscattabili:

  • Sinistri accaduti a partire dal 1° febbraio 2007 (data di avvio del risarcimento diretto);
  • Sinistri liquidati e contabilizzati totalmente per i quali non risultino pendenti altre partire di danno.

Non sono riscattabili:

  • Sinistri con collisione tra più di due veicoli;
  • Sinistri con solo danno a persone o cose;
  • Sinistri con collisione con ciclomotore non munito di targa ai sensi del DPR numero 153 del 6.3.2006 (ciclomotori con cilindrata pari o inferiore a 50cc sprovvisti di targa);
  • Sinistri dove la Compagnia non abbia aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto);
  • Sinistri dove la polizza assicurativa preveda una franchigia.

In questi casi l’assicurato dovrà rivolgersi alla propria compagnia per ottenere le informazioni sulla possibilità del riscatto del sinistro.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei sinistri, ul contraente della polizza assicurativa del veicolo responsabile, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro, potrà corrispondere il relativo importo direttamente alla Stanza di compensazione, tramite bonifico bancario (anche da BancoPosta), sul conto corrente dedicato.

Consap, a questo punto, provvederà a rilasciare l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale il contraente della polizza potrà recarsi presso il proprio assicuratore e richiedere la riclassificazione del contratto.

Al fine di ottenere informazioni relative al Rimborso del Sinistro si può rivolgere a Consap:

  • il contraente del veicolo assicurato responsabile del sinistro;
  • l’intermediario, opportunamente delegato, che potrà effettuare la richiesta per conto del contraente.

Ciascuna richiesta si deve riferire esclusivamente a un singolo sinistro CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Per avviare la procedura di rimborso è necessario accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni:

  1. data del sinistro;
  2. targa del responsabile;
  3. targa del danneggiato;
  4. compagnia assicurativa del responsabile;
  5. compagnia assicurativa del danneggiato;
  6. dati anagrafici del contraente della polizza del veicolo responsabile.

Al fine di accelerare i tempi della procedura le richieste devono pervenire a Consap attraverso un solo canale di comunicazione tra quelli di seguito elencati in ordine di preferenza:

  1. Via internet attraverso la procedura on line disponibile: si precisa che l’attivazione della procedura attraverso internet consente di evadere la richiesta in tempi rapidissimi
  2. Via fax ai numeri: 06.85796545/546/547/296
  3. Via e-mail all'indirizzo: rimborsistanza@consap.it
  4. Via posta ovvero per consegna diretta all'indirizzo: Consap Spa, Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14 00198 - Roma

Infine:

  • Verificate le informazioni nonché l’esistenza del sinistro in questione, Consap provvederà a dare comunicazione del relativo importo liquidato al richiedente responsabile, o al terzo delegato.
  • Tale comunicazione avverrà esclusivamente a mezzo lettera riservata/personale, inviata al recapito indicato nella richiesta. Pertanto, per ragioni di riservatezza, non potrà essere anticipata alcuna risposta né telefonicamente, né via fax, né via e-mail.
  • L'ammontare dell'importo potrà essere rimborsato direttamente alla Stanza secondo le modalità che verranno contestualmente comunicate.
  • Il rimborso dovrà corrispondere esattamente all'importo liquidato per il sinistro. Il versamento di un importo inferiore non consentirà di stornare il sinistro fino alla relativa integrazione. In caso di importo superiore il sinistro verrà comunque stornato, con successiva restituzione della somma eccedente all'assicurato responsabile.
  • Accertato il pagamento, Consap rilascerà un'attestazione con la quale il contraente potrà ottenere presso il proprio assicuratore la riclassificazione del contratto.

Consigli al consumatore per risparmiare con la polizza rc auto

Va detto, innanzitutto, che dal 1° gennaio 2013, non occorre più presentare disdetta all'impresa assicurativa.

In precedenza la disdetta andava fatta 15 giorni prima della scadenza.

Al contrario se la compagnia assicurativa ha inviato disdetta al cliente e questo desidera rinnovare con la stessa impresa, quest’ultima ha l’obbligo di rinnovare il contratto, soprattutto non considerando il cliente come nuovo dal punto di vista tariffario.

Per poter stipulare un contratto RC Auto occorrono principalmente due documenti:

  • Carta di circolazione del veicolo (il libretto)
  • L’attestazione dello stato di rischio (l'attestato di rischio)

La carta di circolazione è in nostro possesso se abbiamo già acquistato il veicolo, altrimenti se fossimo in procinto di acquistarne uno, è necessario recuperare almeno alcuni dati fondamentali, come la marca dell'autovettura, data immatricolazione (la prima immatricolazione del veicolo), il modello del veicolo, ecc. ecc.

L’attestato di rischio, invece, ci viene consegnato dalla compagnia assicurative ogni anno almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Se il documento ricevuto presenta errori è bene farli correggere dall'impresa stessa.

Una cosa fondamentale che bisogna controllare nell’attestato di rischio, è che non vi sia applicato erroneamente il malus, soprattutto nel caso in cui si abbia vuto un sinistro senza responsabilità o con responsabilità inferiore al 50%. N

Nel caso in cui si fosse avuto, invece, un sinistro con responsabilità tale da far scattare correttamente il malus è possibile valutare di conservare la classe di merito.

Se state per acquistare una nuova autovettura, la classe di ingresso per un nuovo contratto assicurativo è la quattordicesima (CU 14).

Comunque, come previsto dal Decreto Bersani, è possibile accedere utilizzando la stessa classe di merito di un vostro convivente già in possesso di un veicolo negli ultimi cinque anni.

Un caso singolare in cui è possibile imbattersi è quello di avere un attestato di rischio rilasciato da un’impresa in liquidazione coatta amministrativa, in tal caso è possibile sottoscrivere una dichiarazione per indicare la classe CU.

In caso di sostituzione di un veicolo già assicurato, sia per vendita, permuta o rottamazione, la classe di merito rimarrà invariata e non sarà necessario presentare l’attestato di rischio.

Polizze rc auto troppo economiche

Inoltre, dubitate sempre quando vi vengono proposte polizze rc auto a prezzi troppo fuori mercato. Attenzione anche alle compagnie assicurative non troppo conosciute.

E’ frequente il caso di certificati e contrassegni RC Auto falsi commercializzati e segnalati dall'Ivass, riportanti il logo di imprese non autorizzate ad operare nel territorio italiano o addirittura di imprese con nome e logo simili ad altre regolarmente autorizzate.

Altro caso di truffa è realizzata dalla vendita di polizze false tramite internet da presunti intermediari che non sono regolarmente iscritti al RUI (Registro Unico degli Intermediari).

Il RUI è il registro istituito dall'IVASS, al quale si devono iscrivere tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Aggirare le frodi è semplice in quanto sia l’impresa che eroga il prodotto, sia il venditore intermediario per legge devono esser iscritti agli Albi di appartenenza, presenti sul sito dell'autorità di vigilanza Ivass.

Il preventivo per l'Rc auto

Il consumatore che volesse, velocemente, effettuare un preventivo che comprenda tutte le compagnie assicurative che forniscono assistenza Rc auto, può utilizzare un'applicazione presente sul sito dell'Ivass, chiamata tuOpreventivatOre.

Essa che fornisce un calcolo, sulla base delle informazioni fornite del cliente interessato, che ha validità di almeno 60 giorni e che obbliga le imprese a stipulare la polizza al prezzo riportato sul preventivo rilasciato dal sistema, salvo applicazione di eventuali sconti e salvo la veridicità delle informazioni riportate..

L'applicazione offre il vantaggio di ottenere una classifica, in ordine decrescente di prezzo, completa di tutte le imprese.

Ecco alcune informazioni aggiuntive sul servizio:

  • è necessario registrarsi
  • il preventivo fornito non è immediato ma sarà necessario attendere l’arrivo di una mail riepilogativa al proprio indirizzo di posta elettronica
  • il premio da pagare è riferito alla sola RC auto
  • il preventivo non specifica qual è il canale di vendita utilizzato delle compagnie (internet, sportelli bancari o postali, broker, agenti o sub agenti) e se vi sono punti vendita facilmente raggiungibili.

Quest’ultimo limite può essere superato prendendo in considerazione almeno le prime cinque compagnie indicate nell’elenco fornitoci e verificando nel loro sito internet il canale di vendita utilizzato.

Sarà così possibile distinguere:

  • Compagnie dirette: sono imprese in cui si può acquistare la polizza direttamente tramite internet o telefonicamente;
  • Compagnie Tradizionali: vendono i loro prodotti tramite intermediari (generalmente tramite Agenti e sub-agenti, o tramite accordi con banche o broker). Nel loro sito solitamente sono indicati i punti vendita a cui recarsi;
  • Bancassicurazione: anche in questo caso la vendita avviene tramite intermediari (Sportelli bancari, Sportelli postali o le società di credito al consumo che vendono generalmente tramite altri collaboratori come le concessionarie auto).

Dopo aver selezionato almeno le prime 5 imprese del preventivo Ivass, a questo punto calcolate un preventivo on line se si tratta di compagnie dirette, altrimenti recatevi presso il punto vendita più vicino delle imprese tradizionali o di bancassicurazione.

Ricordate anche che l’intermediario e l’impresa sono obbligate a rilasciare il preventivo e ad assicurare il veicolo (obbligo a contrarre).

Come ben sappiamo, esistono molte facoltà aggiuntive alla RC obbligatoria, quali ad esempio:

  • incendio e furto
  • polizza cristalli
  • assistenza stradale
  • infortuni del conducente
  • kasko / mini kasko
  • atti vandalici
  • eventi naturali quali la grandine
  • tutela legale

Ma se si vuole stipulare una delle garanzie indicate, non è possibile usufruire del servizio dell'Ivass, poiché, come già detto, il preventivo fornisce solo il prezzo dell'RC auto.

Tuttavia è sempre possibile considerare le prime 5 imprese indicate nel tuOpreventivatOre con il premio sulla RC più conveniente e contattarle tramite sito internet o presso i loro punti vendita chiedendo il calcolo del prezzo con l’aggiunta di garanzie aggiuntive.

Rc auto: le compagnie dirette

Le compagnie dirette utilizzano come canali di vendita il proprio sito internet o il contatto telefonico avvalendosi di un call center.

Le più famose sono, per fare un esempio, direct line o genertel.

Per riconoscere un’impresa diretta regolare basta consultare gli elenchi indicati dell'Ivass.

Ok il risparmio, ma attenti a non sottovalutare alcuni aspetti.

Bisogna far attenzione a quanto scritto, e non scritto, nel sito web, alle condizioni contrattuali e seguire fase per fase il processo per concludere l'acquisto.

Qualunque sia la forma di vendita scelta, le compagnie dirette devono rispettare obblighi normativi (in particolare il Regolamento Isvap numero 34 del 19 marzo 2010) a tutela del consumatore.

Basta citare tra tutti il divieto di discriminazione, cioè non possono impedire a categorie di contraenti di acquistare la polizza RC auto (discriminandoli per sesso, nazionalità, luogo di residenza, etc).

Inoltre le imprese devono rispettare le seguenti regole, prima della conclusione del contratto:

  • il cliente deve poter scegliere di ricevere ed inviare la documentazione contrattuale in modo cartaceo o elettronico, senza oneri e può modificare la scelta;
  • l’impresa deve valutare l’adeguatezza del contratto offerto;
  • l’impresa deve fornire tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale
  • entro 5 giorni dalla conclusione del contratto il cliente deve ricevere il contratto, ed il certificato e contrassegno in forma cartacea al domicilio del cliente

Se oltre la garanzia RC auto volessimo assicurare il veicolo con altre garanzie, dobbiamo fare attenzione al massimale ed alla presenza di eventuali franchigie, scoperture, risarcimento in forma specifica, in ogni garanzia accessoria.

I punti vendita tradizionali per stipulare una polizza Rc auto

Veniamo ora ai canali tradizionali per stipulare una polizza rc auto: parliamo di agenzie, sub-agenzie, sportelli bancari o postali e broker.

Con la vendita effettuata alla presenza fisica di un intermediario assicurativo presso il punto vendita, non è sicuramente il più veloce ma potrebbe rivelarsi più conveniente rispetto ad un’impresa diretta in quanto grazie al “Montesconti”, fornito generalmente dall'impresa per cui l’intermediario lavora, il cliente potrebbe ricevere uno sconto sul prezzo finale.

L’esperto inoltre può comunque consigliarci quali siano le garanzie più idonee alla copertura dei rischi.

Come trovare questi punti vendita?

Sul web, naturalmente. In caso non si trovasse, è bene contattare telefonicamente.

Rc auto ed altri intemediari

Nel nostro Paese operano anche alcuni intermediari, in particolare Broker iscritti al RUI, che usufruiscono del web come canale di vendita per le polizze RC Auto.

Al contrario della singola compagnia diretta, offrono tramite il loro preventivatore la comparazione di diverse imprese assicurative in un unica previsione, e quotano non solo la garanzia RC ma anche le garanzie accessorie.

Nondimeno, a differenza del servizio dell'Ivass citato nei paragrafi precedenti, il preventivatore di un intermediario non fornisce una comparazione tra tutte le imprese esistenti, ma solo delle imprese con il quale l’intermediario ha sottoscritto un accordo distributivo.

Generalmente si tratta di piccole imprese dirette e l’offerta presentata sarà, pertanto, ristretta.

Se oltre la garanzia RC auto il consumatore volesse assicurare il veicolo con altre garanzie, ricordiamo di fare massima attenzione al massimale ed alla presenza di eventuali franchigie, scoperture, risarcimento in forma specifica, in ogni garanzia accessoria.

Per riconoscere un intermediario regolarmente abilitato a vendere in Italia, l’intermediario deve indicare nel sito stesso il numero di iscrizione al RUI, e questo può esser facilmente verificato nel sito Ivass nel RUI.

Se non è presente nell’Albo, non ci sono dubbi, si tratta di una frode.

Rc auto: i nuovi siti di comparazione

Poniamo ora l'attenzione sui nuovi siti di comparazione emergenti sul web.

A differenza dei preventivatori degli intermediari, i siti internet di comparazione non appartengono a compagnie dirette nè ad intermediari iscritti al RUI.

Non effettuano la vendita diretta ma offrono semplicemente un confronto tra prodotti simili proposti da più imprese a cui è possibile accedere tramite link e collegamenti.

Il loro guadagno è composto, principalmente, dagli introiti pubblicitari.

Per verificare la buona fede di tali siti internet, è bene accertarsi che non propongano assolutamente l'acquisto della polizza rc auto sul lor sito internet.

In caso contrario, si tratta di una truffa.

La fase finale: stipula del contratto Rc auto

Riepiliamo: Come prima cosa è bene assicurarsi di possedere tutti i documenti necessari per assicurare il veicolo.

Successivamente, bisogna effettuare la scelta della compagnia assicurativa.

E' possibile decidere se effettuare una ricerca intensiva sul sito dell'Ivass, scegliere una compagnia diretta online, un punto vendita tradizionale, un intermediario o farsi un'idea sui siti di comparazione presenti nel web.

In seguito, dopo aver scelto la compagnia assicurativa con cui stipulare la polizza rc auto, al momento della conclusione del contratto bisogna ottenere la seguente documentazione contrattuale:

  • fascicolo informativo (contenente nota informativa, glossario e condizioni di assicurazione);
  • informativa privacy;
  • informativa sull’intermediario assicurativo (modello 7A, modello 7B);
  • modulo di adeguatezza;
  • certificato, contrassegno e carta verde;
  • contratto.

Le copie dei documenti su descritti devono esser sottoscritti dall'impresa assicurativa e dall'intermediario e chiaramente dal contraente
.
Ogni contraente potrà controllare GRATUITAMENTE da settembre la propria posizione assicurativa sul sito internet dell'impresa assicurativa, attraverso l’accesso ad un’area riservata.

In particolare per ogni polizza si dovrà poter leggere:

  • le coperture assicurative in essere;
  • le condizioni contrattuali sottoscritte;
  • lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
  • per le polizze vita, incluse le polizze unit linked e index linked e per le operazioni di capitalizzazione anche il valore di riscatto della polizza;
  • per le polizze vita unit linked e index linked anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;
  • per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore anche l’attestazione sullo stato del rischio;
  • indicazione dei massimali;
  • indicazione del valore del bene oggetto di copertura;
  • la data di scadenza;
  • l’importo dei premi in scadenza.

Le imprese dovranno pertanto fornire agli assicurati le credenziali di accesso, inserire in modo ben visibile l’area di accesso riservata, e predisporre un’ informativa per gli assicurati per spiegare le modalità di ricezione delle credenziali di accesso all'area riservata, con user e password.

Dovranno entro 60 gg dalla data di entrata in vigore adeguare il sito internet per i contratti nuovi, e predisporre un piano di aggiornamento da completare entro il 31 dicembre 2013, per l’implementazione delle informazioni previste dal Provvedimento Ivass da realizzare non oltre il 30 giugno 2014.

19 Gennaio 2015 · Eleonora Figliolia


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