Fermo amministrativo – Guida – Nuove disposizioni dopo Decreto del Fare

Fermo amministrativo - Guida - Nuove disposizioni dopo Decreto del Fare

Il fermo amministrativo è un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti (si va dall'Agenzia delle entrate all'Inps, dalle Regioni ai Comuni) provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti "bloccando" un bene mobile dell'obbligato.

Tipicamente l’atto segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (60 giorni), ed interessa beni mobili come l'automobile o la moto.

Le cartelle esattoriali, che seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta "iscrizione a ruolo" del debito, possono riferirsi a tributi o tasse (canone Rai, contributi Inps, bollo auto,Tarsu, Ici, etc.) oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada (che, se non pagate entro 60gg dalla notifica del verbale, vengono iscritte a ruolo come avviene normalmente per le imposte).

A tale riguardo, va aggiunto che il il fermo amministrativo (ma anche il preavviso di fermo amministrativo) è illegittimo se al debitore non viene prima notificata la cartella di pagamento (o un atto esecutivo equivalente, come l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo o l'ingiunzione fiscale di pagamento). Lo ha stabilito la Corte di cassazione  con la sentenza numero 18380 del 26 ottobre 2012.  Ad avviso dei giudici di piazza Cavour, infatti, l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartella esattoriale implica l'accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare.

Addirittura, la stessa Corte di cassazione ha sancito  (sentenza numero 10503 del giugno 2012) che il giudice amministrativo può accordare al contribuente il risarcimento del danno per un provvedimento di fermo amministrativo illegittimo

Tornando a noi, va aggiunto che il fermo amministrativo e’, inoltre, previsto dal codice della strada come sanzione accessoria a determinati tipi di infrazioni, per esempio quelle compiute da minorenni o quelle per le quali è previsto il ritiro della carta di circolazione (attenzione! Cosa diversa sono la rimozione ed il blocco dei veicoli con ganasce. Essi vengono eseguiti, come previsto dal Codice della strada, secondo direttive locali nei casi in cui la sosta del veicolo comporti un grave intralcio o pericolo per la circolazione).

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO

Il fermo segue il mancato pagamento (o ricorso) di un atto formale come la cartella esattoriale, il (nuovo) avviso di accertamento esecutivo (sostitutivo della cartella dall'ottobre 2011 per le tasse), l'ingiunzione di pagamento (gia' utilizzata da molti comuni per riscuotere le multe e unico mezzo che gli stessi potranno utilizzare, anche per i propri tributi, dal 2012).

In ogni caso, la cartella esattoriale, l'avviso di accertamento esecutivo e l'ingiunzione di pagamento devono contenere precise informazioni sulla scadenza dei termini di pagamento (60 giorni per la cartella e gli avvisi e 30 giorni per l'ingiunzione) e sulle conseguenze se non si provvede ne' al pagamento ne' al ricorso.

Dopo un certo periodo di sospensione dallo scadere dei termini suddetti il concessionario -o il comune, direttamente o tramite societa' pubbliche- può disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (in questo caso il PRA).

La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, ma non vi sono particolari disposizioni riguardo a preavvisi o solleciti da emettersi PRIMA dell'iscrizione (benche' solitamente, come vedremo piu' avanti, gli agenti della riscossione emettano un preventivo "preavviso di fermo" cosi' come raccomandato anche dall'Agenzia delle Entrate con nota 57413/2003).

Per quanto riguarda il gruppo Equitalia, che ha dal 2006 "accorpa" varie agenzie di riscossione (Cerit, Esatri, Gerit, Serit, etc.etc.), sono state delineate -con nota 4887 del 5/7/07- una serie di istruzioni al fine di rendere omogenee le modalita' operative dei vari esattori, stabilendo l'invio di solleciti e preavvisi e specificando -come prima regola- che il fermo amministrativo può riguardare solo debiti superiori ai 50 euro.

E' bene sapere che si tratta di disposizioni "interne" che,  pur se utili da conoscere non sono equiparabili alla legge. Pertanto il loro eventuale mancato rispetto non può essere contestato in giudizio come  "vizio procedurale".

Direttiva Equitalia:

  • debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l'invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo può riguardare un solo veicolo;
  • debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario, ma occorre l'invio del preavviso di fermo, che può riguardare un solo veicolo;
  • debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo può riguardare piu' veicoli (massimo dieci);
  • debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente l'ipoteca sulla casa, ma in assenza di immobili può essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall'invio del preavviso.

Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l'importo dovuto nonche' l'anno di riferimento (se presente nel ruolo).

Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine per pagare di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo.

A questo punto l'unico modo per evitare il fermo e' pagare, e visto che la procedura e' gia' iniziata sono anche dovuti gli interessi di mora e le spese inerenti l'iscrizione del provvedimento.  Non sono dovute invece le spese di cancellazione.

Per "debito" si intende il debito complessivo, che può quindi riguardare piu' cartelle esattoriali (che, a loro volta, possono essere riepilogative).

Per debiti superiori ai 500 euro, nel caso in cui il fermo non sortisse il suo effetto, potrebbe seguirvi l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa, previa notifica di una diffida, fino al doppio dell'importo complessivamente dovuto. Ad essa potrebbe anche seguire il pignoramento, se l'importo complessivo dovuto superasse gli 8.000 euro (fissato a tale cifra dal d.l.203/05 articolo 3 comma 40). Tale espropriazione, se il debito non superasse il 5% del valore dell'immobile, potrebbe avvenire solo dopo sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

Inoltre, al fermo del mezzo può seguire il pignoramento dello stesso nel caso in cui si circoli con il mezzo fermato. Cio' come sanzione accessoria al pagamento della multa pecuniaria.

Se il fermo è applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della strada, invece, la procedura si attiva al momento dell'accertamento della violazione, l’obbligato è nominato custode e tenuto a custodire l’auto in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, mentre il documento di circolazione viene trattenuto - per tutto il periodo del fermo - dall'organo di polizia.

Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell'organo di polizia. In ogni caso tutte le procedure applicabili debbono essere riportate sul verbale (codice della strada, articolo214).

La circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'articolo 214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 656,25 ad euro 2.628,15 nonche’ con la confisca del mezzo. La Cassazione ha tuttavia affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo non costituisce reato (sentenza 44498/2009).

Se il veicolo e' stato venduto prima dell'iscrizione del fermo (la data dev'essere certa, certificata da un documento), e la vendita risulta iscritta successivamente, l'ACI deve entro 10 gg da tale iscrizione avvisare la competente direzione delle entrate al fine di provvedere alla cancellazione del fermo, con comunicazione sia al concessionario che al contribuente.

Viceversa,  se la vendita avviene dopo l'iscrizione del fermo questo non e' cancellabile, e la responsabilita' ricade eventualmente sul soggetto venditore rispetto al contratto concluso col compratore (se quest'ultimo non era stato messo a conoscenza della cosa potra', ovviamente, rivalersi sul venditore con un'azione di rimborso del danno).

CANCELLAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO A SEGUITO DI PAGAMENTO

In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, il concessionario entro 20gg deve darne comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi 20 gg deve emettere un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.

Riguardo alla cancellazione del fermo, dal 13/7/2011 e' in vigore una disposizione (D.M.503/98 articolo 6 e DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011. articolo 7 comma 2 lettera gg-octies) che sgrava il debitore da qualsiasi addebito di spesa relativo alla cancellazione stessa. Non possono procedere ad alcun addebito ne' l'ente riscossore ne' il PRA.

SI PUO' CONTESTARE IL FERMO AMMINISTRATIVO?

Questa domanda appare piu’ semplice di quello che è. In realtà, nonostante sia spesso sbandierata la possibilita’ di ottenere con facilita’ annullamenti del provvedimento o rimborsi danni, la questione è molto dibattuta e complessa, e la “giurisprudenza” abbonda, a volte in modo contraddittorio.

Il fatto è che la legge non è sufficientemente chiara in molti punti, a partire dall'identificazione della natura dell'atto (cautelare, esecutivo, amministrativo -vincolato o discrezionale- od addirittura “misto”) fino ad arrivare, di conseguenza, alla determinazione dell'organo competente a gestire i ricorsi.

A cio’ si aggiunge una discussa carenza normativa, nel senso che manca un chiaro ed adeguato decreto attuativo alla norma che prevede il fermo, ovvero precise ed attendibili disposizioni pratiche riguardo alla procedura. Diciamo discussa perché il legislatore è intervenuto in materia ed ha "sconvolto" quelli che parevano punti fermi stabiliti da varie sentenze, anche piuttosto autorevoli.

Cio' di fatto rende ancora piu’ incerto l’esito di un ricorso fatto su tali basi (si veda piu’ avanti, “novita’ introdotte dalla legge 248/2005). Molte contestazioni e sentenze riguardano poi la sproporzione che spesso c’e’ tra l’importo dovuto ed il danno che il provvedimento causa all'obbligato (per esempio il fermo di un auto che serve per lavorare a causa di un debito di importo piuttosto basso o comunque inferiore al danno causato al debitore). In tutti i casi è determinante, se si pensa ad un ricorso, approfondire la questione a livello giuridico. Spesso puo’ rivelarsi inevitabile -nonche’ consigliabile- rivolgersi ad un avvocato.

BREVE STORIA DELLA NORMATIVA INERENTE IL FERMO AMMINISTRATIVO

E' nato con il DPR 602/1973 sotto il titolo "Riscossione Coattiva" (articolo 50 e articolo86). Successivamente, con il DM 503/98 sono state emesse le disposizioni attuative dell'articolo 86 che prevedevano l'emissione del provvedimento di fermo, a carico dell'amministrazione finanziaria (Direzione delle entrate), solo dopo che risultava evidente l'impossibilita' di pignorare il bene.

Con il decreto legislativo.46/99 ed il decreto legislativo193/01 e' stata modificata la normativa originale riguardo alle competenze -rimandate ai Concessionari- e alle procedure, senza pero' che venissero apportate modifiche al decreto attuativo. Ecco perché, da allora, si e' posta la questione se il DM 503/98 possa considerarsi valido o comunque compatibile con la norma (per molti esso e' del tutto inadeguato alle nuove norme e quindi inapplicabile). Molta giurisprudenza sostiene che, non esistendo un regolamento ad-hoc, l'articolo 86 del dpr 602/73 risulta inapplicabile e ipoteticamente incostituzionale.

E' intervenuta, al riguardo, la legge 248/2005 che ha convertito il decreto legge 203/2005.

Il fermo e' anche regolato, come gia’ detto, dal codice della strada agli articolo 214 e seguenti.

Fermo amministrativo - Novita' introdotte dalla legge 248/2005

Tale legge, riguardante "misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", si occupa del fermo all'articolo 3, stabilendo -tra le altre- queste novita':

  • soppressione dal 1/10/2006 del sistema di affidamento in concessione (quindi delle concessionarie) del servizio nazionale di riscossione ed attribuzione dello stesso direttamente all'Agenzia delle entrate, che le svolgera' tramite la societa' "Riscossione spa" (ora "Equitalia");
  • comma 41:  interpretazione dell'articolo 86 dpr 602/73 nel senso che, fino all'emanazione del decreto attuativo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DM 503/98. Cio', praticamente, "rimette in gioco" il vecchio decreto attuativo, contribuendo ad aumentare la notevole confusione normativa in materia (anche considerando che, secondo alcune interpretazioni, le disposizioni di questo comma entrerebbero in vigore il 1/10/06 e quindi, fino ad allora, gli atti di fermo resterebbero illegittimi).

FERMO AMMINISTRATIVO - RICORSI, MOTIVAZIONI E ORGANI A CUI RIVOLGERSI

Molta giurisprudenza si e' occupata della questione della natura dell'atto, a cui consegue la diatriba sull'organo competente per i ricorsi nonche' sulle procedure di opposizione fruibili. A tutto cio' sembravano aver messo la parola "fine" due recenti sentenze di Cassazione (n.2053/2006 e 14701/2006) che hanno fissato come organo competente per i ricorsi riguardanti la liceita' del provvedimento il Giudice Ordinario.

La legge 248/2006 (che ha convertito il cosiddetto "decreto Bersani"), in vigore dal 12/8/2006, ha invece stabilito che tale competenza e' del giudice tributario, ovvero delle commissioni provinciali tributarie. Una importante sentenza della CASSAZIONE CIVILE (n.14831 del 5/6/2008) ha chiarito in ogni caso (ed a chiusura, si spera, di molte incertezze ed interpretazioni discordanti) che la competenza dipende dalla natura del debito per il quale e' stata emessa la cartella esattoriale e, di conseguenza, il preavviso di fermo.

In caso di debiti di natura tributaria (tasse, imposte, tributi vari, etc.) ci si deve rivolgere al giudice tributario, mentre negli altri casi (multe, contributi INPS, etc.) ci si deve rivolgere al giudice ordinario. La sentenza precisa anche che nel caso si sbagli organo, questo deve inoltrare la pratica all'organo competente, valutando appunto la natura del debito. Nel caso in cui il preavviso di fermo si riferisca ad una pluralita' di debiti vanno presentati ricorsi separati.

E' bene ricordare che gli atti sono impugnabili per vizi propri o riguardanti le notifiche di quelli precedenti.

Oltre a motivi specifici (atto o procedura viziata, notifiche irregolari, etc.) molti ricorsi hanno riguardato temi piu' generali, come la carenza normativa gia' citata.

Riportiamo, in breve, i riferimenti delle sentenze piu' autorevoli riguardanti queste "carenze":

  • La mancanza, o comunque l'inadeguatezza, del decreto attuativo rende illegittimo il provvedimento: in questo senso e' stata pronunciata la sentenza numero 392/2004 del Tar della Puglia;
  • lo stesso concetto e' ripreso in un'altra sentenza del Tar del Lazio (n. 3402/2004) confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza numero 3259 del 13/7/04. Tale sentenza aggiunge anche che e' sospendibile il provvedimento con il quale e' stato disposto il fermo amministrativo, qualora vi sia sproporzione tra l'importo dovuto ed il danno derivante al ricorrente dall'esecuzione del fermo amministrativo impugnato.

RISOLUZIONI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE SUL FERMO AMMINISTRATIVO

In seguito alla suddetta pronuncia del Consiglio di Stato l'agenzia delle entrate (risoluzione numero 92/2004) e l'Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi in attesa del pronunciamento dell'Avvocatura generale dello Stato.

Successivamente, riferendosi alla legge 248/2005 (articolo 3 comma 41) la stessa agenzia ha emanato una ulteriore risoluzione con la quale ha annullato la precedente (n.2/2006) ridando il via ai provvedimenti e sostenendo -in pratica- che la legge ha colmato il vuoto normativo. Cio' non vuol necessariamente dire che un'opposizione in tal senso non sia piu' possibile, ma essa diventa indubbiamente piu' difficoltosa.

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO

Ci si chiede spesso se il "preavviso di fermo" sia impugnabile. Sul punto, non trattato dalla legge, e' intervenuta piu' volte la Corte di Cassazione con una serie di sentenze anche contrastanti.

In molte occasioni e' stato osservato che NON si può fare ricorso avverso il cosiddetto "preavviso di fermo" ma solo contro la successiva comunicazione di iscrizione del fermo. La motivazione di tale decisione e', in breve, che la legge non prevede espressamente che il fermo venga preannunciato ma solo comunicato dopo l'iscrizione (al PRA nel caso di fermo di auto).  Pertanto il preavviso non ha valore formale, non impedisce l'uso dell'auto ne' arreca alcuna menomazione al patrimonio del debitore. (Cassazione sentenza 20301/08 confermata dalla sentenza 8890/09.

Sembra aver messo fine alla diatriba una sentenza della Corte di Cassazione sezione unite civili (sentenza 10672/2009) che ha definitivamente sancito che invece l'atto di preavviso di fermo e' impugnabile in quanto spesso unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo.

Esso inoltre svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale. Il concetto e' stato ribadito da una successiva pronuncia della Cassazione sezioni unite civili (sentenza 11087/2010) che ha sancito che il preavviso e' impugnabile anche per debiti non tributari, quindi nei ricorsi davanti al giudice ordinario (di pace).

La  conclusione a cui è giunta ADUC e' che si può procedere a fare ricorso contro l'atto di preavviso (davanti alla commissione provinciale tributaria o al giudice ordinario, a seconda del caso),  magari citando detta sentenza cosi' da evitare problemi.

Da notare che in conseguenza a queste sentenze Equitalia sta provvedendo a modificare i modelli di preavviso.

Stop alla cancellazione dal PRA se c’è fermo amministrativo

L’ACI, con circolare 10649 del 1° settembre 2009, rende note alcune indicazioni del ministero dell'Economia sulla natura e sulle conseguenze del fermo amministrativo di autoveicoli.

Questa procedura ha funzione cautelare, dunque, conservativa del bene alla quale è applicat.

Di conseguenza, l’ACI è stato invitato a “non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro automobilistico qualora risulti ancora un fermo amministrativo.

Dal 16 settembre 2009 non sarà più possibile dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal PRA qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.

In attesa delle procedure informatiche, che renderanno automatica l’inibizione alla cancellazione, gli operatori degli uffici provinciali devono verificare se i veicoli sono gravati da un fermo amministrativo.

Anche gli autodemolitori autorizzati, sono “tenuti a verificare preventivamente se il veicolo risulti gravato da fermo amministrativo iscritto al PRA posto che, in presenza del suddetto gravame, non sarà possibile procedere all'annotazione della radiazione”.

Gli uffici provinciali - conclude la circolare 10649 - devono fornire in definitiva “assistenza e supporto operativo agli autodemolitori autorizzati ed agli Sta esterni.

Divieto di esportazione e demolizione per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo - Giro di vite dal ministero dell'Economia e delle Finanze

Non si potranno più esportare o demolire i veicoli per i quali risulti iscritto un fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico.

La direttiva è pervenuta in questi giorni a tutti gli operatori del settore, quindi gli uffici pubblici dell'Aci e della Motorizzazione, le agenzie automobilistiche e i demolitori autorizzati.

Lo spirito della norma è quello di favorire il recupero dei crediti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti di cittadini inadempienti proprietari di veicoli colpiti da ganasce fiscali, impedendo che venga effettuata l’esportazione all'estero e anche la demolizione.

A far scattare l’iscrizione del fermo, sono le pendenze di qualsiasi tipo nei confronti della pubblica amministrazione.

Ad esempio una multa non pagata, un bollo dimenticato, gli omessi versamenti all'Inps da parte di un’impresa, una bolletta dell'acqua o della spazzatura. Qualsiasi credito, insomma, che la pubblica amministrazione può avere con il cittadino.

E’ Equitalia (o una delle sue consociate) l’Agente della Riscossione che si occupa dei fermi amministrativi. La cui iscrizione si determina dopo una serie di avvisi e raccomandate nelle quali si segnala l’inadempienza al debitore.

Qualora questi avvertimenti venissero  ignorati, Equitalia procede all'iscrizione del fermo amministrativo o “ganasce fiscali” avvertendo il proprietario del veicolo che non potrà più utilizzare ne vendere il mezzo.

Per eludere tale divieto, fino ad oggi c’era chi, non potendolo più utilizzare, lo esportava sottraendolo al pignoramento. Ma da oggi il ministero ha detto stop.

Fermo amministrativo e ipoteca - modifiche apportate dalla normativa più recente

  1. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
  2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).

La Legge numero 106/2011 ha, in particolare, previsto l’esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo.

L’articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge numero 106/2011, infatti, prevede che “in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri”.

Per porre una domanda sul fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento della cartella esattoriale,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

Fermo amministrativo » modifiche apportate dal Decreto del Fare

Niente fermo amministrativo sugli automezzi dell'impresa che sono strumentali all'attività svolta: e questo perché il contribuente, che ne risulta privato, non è in grado di lavorare e quindi di produrre la liquidità necessaria per pagare i debiti che ha con il Fisco.

A precisarlo è anche la sentenza 131/50/2013 della Ctr della Lombardia, depositata appena pochi giorni prima delle modifiche introdotte con la conversione del decreto del fare.

Le modifiche al Decreto del Fare, sono state introdotte con l'inserimento dell'articolo 52, comma 1, lettera m-bis, che recita: La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

È ovviamente necessario poter dimostrare che i veicoli siano strumentali all'attività svolta.

Prima, le ganasce fiscali scattavano in caso di mancato pagamento di somme dovute su tutti i beni mobili registrati, o meglio se non si provvedeva al versamento delle somme entro 60 o 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo rispettivamente.

Dopo il fermo amministrativo si avevano ulteriori 20 giorni per saldare quanto dovuto, in caso di mancato versamento i beni mobili veniva iscritti in una speciale lista al Pra con il divieto di circolare fino all'avvenuto saldo, pena il pagamento di pesanti sanzioni (2500 euro).

D’ora in poi però gli agenti di riscossione non potranno fare ricorso al fermo amministrativo nel caso il loro utilizzo sia funzionale al poter proseguire con il regolare svolgimento della propria attività.

La prova di questo deve essere fornita dal contribuente all'agente della riscossione entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva.

Il Decreto del Fare porta inoltre da 20 a 30 i giorni a disposizione del contribuente per saldare gli importi richiesti dopo la comunicazione.

19 Settembre 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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33 risposte a “Fermo amministrativo – Guida – Nuove disposizioni dopo Decreto del Fare”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, scrivo da Rieti , avendo un debito con Equitalia, mi era stato eseguito un fermo amministrativo e successivamente ipoteca su mie proprietà, ora ho provveduto a far domanda di saldo e stralcio e rottamazione delle cartelle in questione , di conseguenza il debito da oltre 40000 euro è sceso a poco piu di 10.000 euro , per cui la domanda è: è legittimo che agenzia entrate riscossioni , non accetti mia domanda di cancellazione del fermo amministrativo dal momento che la autovettura una alfa romeo 156 2400 jtd del 1999 praticamente non ha più valore commerciale essendo ferma dal 2010 . ringraziandovi cordiali saluti Paolo

    • Il fermo amministrativo può essere cancellato solo ad integrale estinzione del debito esattoriale indipendentemente dal valore commerciale del veicolo. Il fermo amministrativo può essere sospeso (e dunque la vettura può circolare) solo dopo la rateizzazione del debito esattoriale residuo.

  2. gigio ha detto:

    Per un debito ingente, già azionato con cartella esattoriale, l’agenzia del territorio ha iscritto ipoteca su un bene immobile, per un importo pari al valore. Al contempo, però, ha anche notificato fermo amministrativo su una moto. Si può chiedere la revoca del fermo? preciso che il fermo è stato notificato nel 2007, precedentemente all’iscrizione di ipoteca e per gli stessi debiti.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Si tratta di azioni cautelari, non espropriative, l’una (il fermo amministrativo sul veicolo che ne impedisce la circolazione e ne preclude la vendita) finalizzata a indurre il debitore a rateizzare, quanto meno il debito, l’altra (ipoteca su immobile) che assicura alla Pubblica Amministrazione la possibilità di rientrare del credito in caso di alienazione del bene. Possono, pertanto, coesistere.

  3. Anonimo ha detto:

    Ho ricevuto preavviso di fermo amministrativo per delle multe non pagate di 1100 euro circa; premessa che ok devo pagare e li voglio pagare; il problema è che non riesco a darli tutti; vorrei rateizzare la cifra ma il preavviso me l’ha mandato il comune con il centro di polizia e non rispondono alle mail e non c’è scritto modo ne metodo per fare richiesta di rateizzazione; come potrei fare?

    • Si deve recare negli uffici comunali preposti alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, chiedere chi è l’esattore e, presso gli uffici esattoriali presentare domanda di rateizzazione. Il sito istituzionale del comune, se è in linea, dovrebbe fornire la informazioni necessarie per potersi rivolgere direttamente al concessionario comunale della riscossione.

  4. angelina58 ha detto:

    scusa. il mio stipendio netto è di mille euro, la pensione di invalidità è di 500 euro e la pensione di reversibilità è di trecento euro = 1800. Avevo sentito dire che la pensione di invalidità non la possono toccare, è vero?
    E che senso ha fermarmi l’auto se poi si prendono il 1/10 dello stipendio?

    • Lo stipendio viene pignorato nella misura di 100 euro mese.

      Poi ci sono 800 euro di pensione totale (invalidità e reversibilità). Il minimo vitale risulta impignorabile, ma questo vuol dire che una volta detratta dalla pensione la quota pignorabile (un decimo per debiti di tipo esattoriale pari a 80 euro) deve essere garantito al pensionato un residuo di almeno 500 euro mensili. Ora, 800 – 80 fanno 720 euro e siamo ben sopra il minimo vitale.

      Se Equitalia dispone il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore è perché ritiene che il debitore possa pagare tutto il debito in un’unica soluzione o richiedere la rateazione. E quindi, in questa ipotesi, non avvia le procedure per il pignoramento di stipendio e pensione (anche perché una volta accordata la rateazione del debito, non può intraprendere altre azioni esecutive).

      Se, invece, Equitalia decide di pignorare i crediti del debitore presso terzi (stipendio e pensione nel suo caso) allora, certamente non applicherà il fermo amministrativo (del resto, non avrebbe senso farlo, dopo aver escusso comunque il debitore).

      Fermo amministrativo e pignoramento presso terzi (datore di lavoro e INPS) sono due strategie diverse ed alternative che hanno come unico obiettivo quello di ottenere il rimborso di quanto dovuto dal debitore.

  5. angelina58 ha detto:

    Grazie, il mio stipendio comprensivo di pensione di invalidità e reversibilità al netto è di 1800 euro e la quota dell’immobile che mi appartiene vale 6000 euro.
    Ma il fermo amministrativo dell’auto me lo possono fare anche se l’autovettura ha il beneficio della legge 104?
    Grazie

    • E dunque, la misura più probabile che adotterà Equitalia è il pignoramento del 10% dello stipendio netto. Più o meno 180 euro mese.

      Al momento, la legge prevede la possibilità di evitare il fermo amministrativo solo dimostrando che il veicolo è funzionale all’attività professionale. In pratica solo se serve a produrre reddito per poi pagare le cartelle esattoriali …

  6. angelina58 ha detto:

    Salve, ho debiti con Equitalia che per ora arrivano all’incirca sui 18000 euro, (presumo che saliranno ancora) non ho nessuna possibilità di pagare, sono originati dal fatto che io percepisco uno stipendio da lavoratore dipendente e una pensione di invalidita e reversibilità. Fino a che ho potuto pagare l’ho sempre fatto (anche indebitandomi con finanziarie) ma ora non riesco più dovendo anche dare sempre l’accondo per l’anno dopo è diventato impossibile.
    Al di là delle giustificazioni, vorrei sapere alcune cose:
    – posseggo un’autovettura fiat 600 del 2002 e dal 2004 sono in possesso della L. 104 infatti sono esonerata dal pagamento del bollo dell’auto e ho il contrassegno invalidi in quando ho una patologia degenerativa alla colonna vertebrale. Posso portarmi via l’automobile?
    – Mio padre è deceduto 8 anni fa lasciando a me, mia sorella e mia mamma la quota spettante di 1/6 dell’immobile dove vive mia mamma questo immobile è iscritto come prima casa per mia mamma essendo l’unica abitazione che ha. Possono rifarsi sull’appartamento dove vive mia madre?

    • Non ha alcuna convenienza economica, per il creditore, il pignoramento e l’espropriazione di una vecchia utilitaria. Piuttosto, per esercitare pressione sul debitore la tecnica più utilizzata da Equitalia è quella del fermo amministrativo.

      L’iscrizione di ipoteca sulla quota posseduta per 1/6 dal debitore potrebbe rappresentare una valida misura cautelare finalizzata a garantire il pagamento del debito in caso di dismissione del bene. Ma, per valutare la possibilità del verificarsi di un tale scenario, bisognerebbe conoscere il valore dell’immobile e capire se, nella quota di proprietà del debitore, c’è capienza per un’ipoteca di almeno 36 mila euro.

      Non sono un veggente, ma credo che Equitalia si muoverà per pignorarle lo stipendio nella misura prevista dalla legge, pari ad un decimo del netto di quanto lei percepisce, ammesso che la sua retribuzione mensile, prima di imposte e contributi, non superi i 2.500 euro.

  7. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Niente fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’attività d’impresa o professionale

    Con l’approvazione del c.d. “decreto del fare” è stato escluso il provvedimento di fermo amministrativo per i veicoli a motore strumentali all’attività d’impresa o professionale.

    Prima di procedere al fermo amministrativo, Equitalia o gli altri concessionari invieranno al debitore una comunicazione preventiva. L’avviso specificherà che se il diretto interessato non pagherà entro 30 giorni (tempi quindi più lunghi, rispetto ai 20 del prima delle modifiche), scatterà il fermo.

    Il contribuente potrà però evitare il provvedimento recandosi presso gli sportelli di Equitalia e dimostrando che quel bene è strumentale alla sua attività professionale.

  8. Davit ha detto:

    Salve
    In merito al Fermo amministrativo avrei delle Domande:
    1.dovrei acquistare una auto, questa è gravata da fermo amministrativo, per utilizzarla durante l’estate, chiaramente alla quotazione che mi è stata richiesta detrarrei la somma che vi è scritta sul Certificato PRA come fermo amministrativo, chiedo se posso io pagare direttamente il fermo amministrativo, ho deve per forza pagarla il vecchio proprietario?
    2.posso vendere amia volta l’auto con fermo amministrativo chiaramente sempre indicando che c’è il femro e che la somma che mi verrà corrisposta è diminuita del fermo stesso, se si come faccio a farlo, dal Notaio, al Pra, …?
    3.

    • Simone Saintjust ha detto:

      Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare. Proprietario e conducente rischiano pesanti sanzioni se il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è sorpreso a circolare. A queste sanzioni segue poi il pignoramento del veicolo stesso.

      Il fermo amministrativo, non per niente, è noto anche con il termine “ganasce fiscali”.

      Ciò detto lei può acquistare e vendere veicoli sottoposti a fermo amministrativo nelle forme consuete. Ma il proprietario per poter circolare deve prima saldare il debito con l’Agente della Riscossione.

      Il fermo amministrativo è associato al bene, così come l’ipoteca, e svolge la funzione di garanzia di un credito. Pertanto il fermo può essere rimosso dal proprietario corrente e non necessariamente da quello che lo era al momento in cui è stato emesso il provvedimento.

    • Davit ha detto:

      Grazie mille per la celere risposta, Le chiedo ulteriormente due cose:
      1.mi è stato detto dal PRA che non posso vendere/acquistare il veicolo se non prima viene tolto il fermo amministrativo, di conseguenza i modi consueti che lei dice quali sono?
      2.mo sono rivolto a equitalia e ho avuto la seguente risposta: “solo il titolare del debito può estinguerlo andando presso l’agenzia equivalata che ha emesso la cartella” quindi ?
      Le scrivo questo per dirLe che sembra non percorribile la strada che mi ha suggerito e che anche io avrei voluto intraprendere; se ha disponibile delle norme e articoli specifici da citare ai “incompetenti dipendenti del PRA / Equitalia ” Le sarei grato.

    • Simone Saintjust ha detto:

      Può accedere al sito dell’ACI.

      Riporto testualmente:

      A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.
      Il veicolo, infatti:

      • non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
      • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
      • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

      Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

      Per quanto attiene il pagamento del debito ad Equitalia, invece, ribadisco che “il fermo amministrativo è un atto funzionale all’espropriazione forzata e, pertanto, il mezzo di realizzazione di un credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall’iscrizione ipotecaria (Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza n° 2053 del 31/01/2006).”

      Essendo il bene liberamente scambiabile sul mercato, il compratore ha il diritto di poter rimuovere il vincolo sul bene posto a garanzia del credito, soddisfacendo il creditore.

      Infatti, il Concessionario della Riscossione potrebbe procedere al pignoramento del bene (il veicolo) ed alla sua vendita all’asta. In tal caso il (nuovo) proprietario sarebbe l’unico legittimato a procedere alla conversione del pignoramento.

      Poi, ad Equitalia possono dire ciò che vogliono. Per loro il diritto è un optional e, purtroppo, ne hanno facoltà …

  9. vincenzo oreto ha detto:

    ho!! mia patria , se’ di una sicurezza non mi hai elogiato ,e mi hai lasciato viver alla giornata ? fammi usar la mia auto !e’ cosi preziosa e tanto amata .

  10. giuseppe fioravanti ha detto:

    Chi meglio Di Gestline s.p.a (concessionario per la riscossione dei tributi) può rispondere a questa domanda ? Probabilmente nessuno, ecco quindi il documento relativo al fermo amministrativo fornito dalla stessa.

    Il provvedimento di Fermo Amministrativo, denominato anche “ganasce fiscali”, è quello strumento di riscossione che deve essere applicato dal Concessionario, incaricato della riscossione tributi, sui beni mobili registrati (auto, moto, barche, etc.), trascorsi 60 giorni dalla notifica della Cartella di pagamento, senza che sia stato eseguito il pagamento di quanto dovuto, e sempre che:

    • l’Ente Creditore titolare del Credito (Stato, Regione, Provincia, Comune, Inps, Inail, Consorzio, Ordine Professionale, Albo, Cassa di Previdenza etc.) non abbia concesso, su richiesta del Contribuente, una sospensione o dilazione di pagamento;

    • non sia stato emesso dall’Ente Creditore e su richiesta del Contribuente un provvedimento di sgravio (annullamento) perché il debito non era dovuto.

    In tali casi, il Concessionario invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del Fermo Amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito con l’avvertenza che, se non si procede al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni da tale comunicazione, si provvederà all’iscrizione del fermo del veicolo nei Pubblici Registri.

    Entro il citato termine di 20 giorni, il Contribuente dovrebbe quindi provvedere al pagamento, oppure ottenere dall’Ente o dagli Enti Creditori, indicati nella Cartella di pagamento, nella sezione “Dettagli degli Addebiti”, una rateazione o una sospensione del pagamento, oppure un annullamento (sgravio) per debito non dovuto.

    E’ utile in questo caso accertarsi che il Concessionario abbia ricevuto la comunicazione di detti provvedimenti da parte degli Enti Creditori, affinché sospenda o annulli la procedura.

    Il mancato pagamento di quanto dovuto e riportato nel preavviso di Fermo Amministrativo produce, per legge, l’iscrizione del Fermo nei Pubblici Registri con i seguenti effetti:

    • il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;

    • il veicolo sottoposto a Fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo deposito in apposito luogo di custodia;

    • il provvedimento di Fermo comporta l’inopponibilità al Concessionario di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita;

    • le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.

    Il preavviso di Fermo e l’iscrizione del Fermo al P.R.A. comportano l’addebito a carico del Contribuente delle spese di procedura così come stabilite dalla vigente normativa.

    A seguito del pagamento dovrà essere cura del Contribuente procedere alla cancellazione del “Fermo” presso il P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico – previa esibizione del provvedimento di revoca, che viene rilasciato dal Concessionario all’atto del pagamento presso i propri sportelli, e dietro versamento alle casse dell’Automobile Club d’Italia delle ulteriori spese a quest’ultimo spettanti.

    Nel caso, invece, il debito venga annullato per sgravio dell’Ente Impositore, la cancellazione verrà effettuata gratuitamente dal Concessionario.

    Si rammenta, inoltre, che ogni richiesta d’informazione sulla natura del debito da pagare, sull’eventuale richiesta di sospensione, rateazione o annullamento per debito non dovuto, va rivolta all’Ente o agli Enti Creditori, indicati nella Cartella di Pagamento alla sezione “Dettaglio degli Addebiti”.

    • marcello marra ha detto:

      Tutto giusto, più o meno nel commento di Fioravanti.

      In linea generale e per farla breve si può trasferire la proprietà di un qualsiasi bene anche se soggetto a gravami quali ipoteche purché il compratore ne sia stato reso edotto e le abbia accettate. Se così non fosse, il compratore può chiedere l’annullamento della vendita o effettuare un’azione per la riduzione del prezzo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

      Nella prassi, è possibile che chi acquista un bene gravato da ciò si renda disponibile ad estinguere il debito che il bene garantisce pagando al venditore solo la differenza fra il prezzo pattuito ed il debito da estinguersi.

      Questo per farla breve, altrimenti bisognerebbe addentrarsi nei meandri del diritto civile ed è un po’ complesso valutare tutte le ipotesi possibili.

      Quindi, per rispondere alla domanda fatta, si, l’auto si può vendere purché l’acquirente dichiari di essere a conoscenza del fatto e le parti trovino un accordo in base al quale il compratore non abbia a patire conseguenze negative impreviste.

  11. pasquale parrinello ha detto:

    Fermo amministrativo e preavviso di fermo

    Nella prassi ormai consolidata il fermo viene iscritto a seguito della comunicazione di un preavviso di fermo!

    Orbene tale atto è illegittimo, arbitrario, vessativo, poiché esula dalla normativa di settore che ha previsto la notifica del fermo amministrativo, mentre il preavviso è un atto discrezionale emesso in assenza di potere, che comporta una soggezione dei beni mobili registrati del contribuente, senza ulteriore comunicazione dell’avvenuta iscrizione di fermo.

    Oberando cosi il contribuente ad effettuare continue visure al PRA per conoscere la situazione del proprio bene.

    Infatti nel caso di impugnazione del preavviso l’agente della riscossione si costituisce in giudizio temerariamente sostenendo che il preavviso di fermo è solo un atto di bonario sollecito, mentre quasi sempre è seguito dalla reale iscrizione del provvedimento cautelare senza che questo venga notificato.

    In più nello stesso preavviso vengono indicate e richieste le spese di iscrizione di fermo che ancora non sussistono poiché si tratta di semplice preavviso e che a prescindere da tutto le predette spese per legge non sono effettivamente sostenute essendo il servizio di attivazione di tali misure assolutamente gratuito per l’Agente della riscossione.

    Occorre ricreare un adeguato percorso formativo, assoggettare il soggetto ad un pubblico esame, per garantire il contribuente da disinvolte applicazioni della procedura stessa.

    Il controllo di quest’ultima era affidato ad una specifica figura professionale abilitata da un esame di Stato. Anche tale garanzia a favore del contribuente è stata cancellata e sostituita dalla generica responsabilità del “Delegato” atto anch’esso di natura civilistica.

    L’abolizione di tale qualificata figura professionale fu giustificata dal fatto che essa si trovava in conflitto con l’organico (gradi e ruoli) nel parallelo contratto bancario, applicato ai rappresentanti del Concessionario (Banche) date le gravi difficoltà nel coniugare un corretto uso della procedura con le economie di scala imposte dalla logica di impresa stretta dai compensi sempre più bassi.

  12. massimo rosarno ha detto:

    Niente iscrizione ipotecaria se il contribuente ha già ricevuto il fermo amministrativo.

    I giudici toscani si sono trovati alle prese con un contribuente al quale il concessionario aveva emesso due fermi amministrativi su quattro veicoli per un importo complessivo pari a circa 173mila euro.

    Evidentemente non soddisfatto della misura inflitta, l’ente aveva provveduto all’iscrizione di ipoteca per un valore pari al doppio (circa 311 mila euro) su un terreno di proprietà del privato.

    Quest’ultimo ha proposto tempestivamente ricorso eccependo che la misura cautelare fosse nulla perchè viziata da un’irregolarità formale.

    In sostanza il contribuente affermava che secondo l’articolo 50 del Dpr 602/1973 l’espropriazione iniziata dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento dovesse essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere, avviso che nel caso concreto non era stato consegnato.

    La commissione provinciale ha dato ragione al privato in quanto ha ritenuto che già il fermo fosse sufficiente a garantire il debito nei confronti del Fisco e che l’eventuale misura cautelare avrebbe rappresentato un danno finendo inevitabilmente per ledere l’integrità patrimoniale del contribuente.

    Nella sentenza si legge, inoltre, che il contribuente aveva già provveduto a saldare parte di quanto dovuto avendo già pagato la prima rata.

    Comportamento questo sicuramente da premiare secondo i giudici toscani. Per concludere, quindi, la commissione ha accolto il ricorso dichiarando illegittima (quindi da cancellare) l’iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario.

  13. vincenzo bocale ha detto:

    Fermo amministrativo auto invalidi civili

    Sono un italiano” con invalidità superiore ai 2/3 riconosciuta dalla Commissione medica della allora USL di competenza. Nel 1998 mio padre si recò alla Delegazione Aci di Genzano di Roma, ove ancora risiedo, per pagare il bollo della mia auto in quanto ero in convalescenza da un ennesimo intervento chirurgico.

    Tornò a casa quasi incredulo, in quanto il bollo e il Superbollo non erano più dovuti a causa della allora “nuova legge”, così dissero allo sportello della Delegazione. Lavorando in una Banca locale ebbi modo di chiedere all’amico dell’ACI: ” Sei sicuro che non devo fare niente… oltre a non pagare?” “Certo” asserì ” E’ la legge!”.

    Dopo poco tempo iniziarono ad arrivare i primi avvisi con i quali l’ ACI reclamava gli omessi pagamenti. Pensai ad un errore. Poi le prime Raccomandate, nelle quali, oltre alla richiesta di provvedere al pagamento, si leggeva che se il veicolo fosse stato esente, di comunicarne la relativa documentazione. Inviia così un Fax al numero indicato allegando copia del certificato di invalidità, copia del libretto di circolazione contenente gli adattamenti del veicolo, etc. Molti mesi dopo mi risposero che la documentazione era insufficiente.

    Oggi rimpiango quei tempi nei quali ancora c’era un parvenza di dialogo seppure troppo ermetico! Così ermetico che Ungaretti si potrebbe paragonare al Manzoni. Oggi non si risponde più neanche alle Raccomandate… o meglio alle lettere raccomandate dei comuni, oltre che indegni di risposta, cittadini italiani! Troppo tempo per aprire una busta e rispondere, ce ne sono molte di Valore che non richiedono risposta… La danno!

    Dopo tante vicissitudini ottenni la tanto ambita esenzione, da parte dell’ACI, dall’obbligo di pagamento delle Tasse automobilistiche. Ottenni così molti annullamenti degli Avvisi precedenti, un po’ da parte dell’Agenzia delle Entrate, un po’ dalla Delegazione del mio paese. Purtroppo me ne sfuggi una! Quella dell’anno 1999. Inviai così, qualche giorno prima della mia frattura al femore destro, copia dell’esenzione alla Regione Lazio Contenzioso. Nella tranquillità dei miei sei mesi di letto, dei quali uno in Ospedale, dimenticai la risposta che non venne mai!

    Ma tanto per ricordarmi che lo Stato non lascia mai soli i suoi cittadini, nell’anno 2008 si ricordò di me! Inviai l’ennesima raccomandata A/R invitando l’Ente ad aggiornare i miei dati personali. Per chiudere, il 3 agosto c.a., la Equitalia Gerit mi notifica il preavviso di fermo amministrativo dell’autovettura, ma non di quella incriminata targata RM48319N, ormai iscritta alle auto storiche, ma della nuova, targata DP040GC, della quale pago regolarmente il bollo!

    Mi sono rivolto a Codacons, ma ormai in prossimità del Ferragosto chi aprirà la busta di un Avvocato? Ho scritto alla Equitalia Gerit ma non farò in tempo, non posso recarmi agli sportelli perchè deambulante con due bastoni canadesi e una stiramento ad una spalla… mi rende difficoltoso ogni passo. Non vorrei pagare…ma forse é l’unico modo per farmi ascoltare! 900 Euro circa e forse tutto si sistemerà. Mi scuso della mia lungaggine, ma ho voglia di creare scandali ed inoltrare denunce, e spero che Dio voglia darmi la forza di non pagare, la forza di resistere a mesi o anni di “arresti domiciliari” perchè la mia auto sostituisce le mie gambe… in tutto.

    Sarei grato se almeno il Vs. blog vorrà dare voce a me che mi rivolgo ad un’ Italia sorda, ridotta ad un mosaico burocratico, ignara che la vita a volte potrebbe cambiare senza avvertire, nel silenzio che ora è l’unica voce che ascolto. Grazie!

    Vincenzo Bocale

  14. c0cc0bill ha detto:

    Stop alla cancellazione dal PRA se c’è fermo amministrativo

    L’ACI, con circolare 10649 del 1° settembre 2009, rende note alcune indicazioni del ministero dell’Economia sulla natura e sulle conseguenze del fermo amministrativo di autoveicoli.

    Questa procedura ha funzione cautelare, dunque, conservativa del bene alla quale è applicata.

    Di conseguenza, l’ACI è stato invitato a “non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro automobilistico qualora risulti ancora un fermo amministrativo.

    Dal 16 settembre 2009 non sarà più possibile dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal PRA qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.

    In attesa delle procedure informatiche, che renderanno automatica l’inibizione alla cancellazione, gli operatori degli uffici provinciali devono verificare se i veicoli sono gravati da un fermo amministrativo.

    Anche gli autodemolitori autorizzati, sono “tenuti a verificare preventivamente se il veicolo risulti gravato da fermo amministrativo iscritto al PRA posto che, in presenza del suddetto gravame, non sarà possibile procedere all’annotazione della radiazione”.

    Gli uffici provinciali – conclude la circolare 10649 – devono fornire in definitiva “assistenza e supporto operativo agli autodemolitori autorizzati ed agli Sta esterni.

  15. rosario imbriani ha detto:

    Divieto di esportazione e demolizione per i veicoli gravati di ganasce fiscali – Giro di vite dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Non si potranno più esportare o demolire i veicoli per i quali risulti iscritto un fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico.

    La direttiva è pervenuta in questi giorni a tutti gli operatori del settore, quindi gli uffici pubblici dell’Aci e della Motorizzazione, le agenzie automobilistiche e i demolitori autorizzati.

    Lo spirito della norma è quello di favorire il recupero dei crediti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti di cittadini inadempienti proprietari di veicoli colpiti da ganasce fiscali, impedendo che venga effettuata l’esportazione all’estero e anche la demolizione.

    A far scattare l’iscrizione del fermo, sono le pendenze di qualsiasi tipo nei confronti della pubblica amministrazione.

    Ad esempio una multa non pagata, un bollo dimenticato, gli omessi versamenti all’Inps da parte di un’impresa, una bolletta dell’acqua o della spazzatura. Qualsiasi credito, insomma, che la pubblica amministrazione può avere con il cittadino.

    E’ Equitalia (o una delle sue consociate) l’Agente della Riscossione che si occupa dei fermi amministrativi. La cui iscrizione si determina dopo una serie di avvisi e raccomandate nelle quali si segnala l’inadempienza al debitore.

    Qualora questi avvertimenti venganoi ignorati, Equitalia procede all’iscrizione del fermo amministrativo o “ganasce fiscali” avvertendo il proprietario del veicolo che non potrà più utilizzare ne vendere il mezzo.

    Per eludere tale divieto, fino ad oggi c’era chi, non potendolo più utilizzare, lo esportava sottraendolo al pignoramento. Ma da oggi il ministero ha detto stop.

  16. preoccupata ha detto:

    quanti avvisi di fermo si possono ricevere in un anno? un parente ha ricevuto un avviso a maggio, e ha chiesto un prestito x saldare ben 12.000euro.pagato quel carico, ha cmq saputo di avere altri 6.000 euro di cartelle sospese scadute.quindi potrebbe ricevere un nuovo avviso di fermo.egli al momento pero’ nn puo’ saldare i 6.000 euro in contante e le rate nn sono concesse. equitalia puo’ inviare un nuovo avviso di fermo alla stessa persona dopo pochissimi mesi o ci sono dei tempi da rispettare (tipo un anno,o sei mesi,che ne so) dall’ultimo avviso inviato?siccome nn e’ facile sborsare tutti insieme quei soldi ,dato che spesso nn si sborsano xche’ proprio nn ci sono!!!,almeno sapra’ come gestirsi..grazie

  17. Luca ha detto:

    Il 30-03-09 ricevo il sollecito di pagamento di una cartella esattoriale, mi si intima di pagare qunato prima per evitare il procedimento di fermo amministrativo e/o altro, come indicato sul sollecito.
    Io mi preparo al pagamento ma necessitavo di potermi gestire le finanze in modo attento, contavo sui 60gg solitamente attribuiti alle multe per liquidare il tutto in banca o in posta.
    Invece entro 35gg dalla notifica del sollecito ricevo l’avviso di notifica del fermo ed oggi o 20 giorni per pagare il tutto più ulteriori spese ed in più solo presentandomi al loro sportello. E’ tutto lecito.
    Grazie.

    • weblog admin ha detto:

      I 60 giorni, per pagare l’importo o per eventuali ricorsi, partono dalla notifica della cartella esattoriale.
      Tutto quel che accade scaduti i 60 gg. dalla notifica, se non si paga e non si fa ricorso, è purtroppo, lecito.

  18. gaetano ha detto:

    sono di palermo e ho scoperto di avere un fermo amministrativo della macchina, dove mi devo recare, e se e possibile pagare e avere tolto il fermo. grazie

  19. panos ha detto:

    Che tristezza! ! ! Ho iniziato, dopo essere stato disoccupato 4 mesi, a pagare cartelle dell’ Inps scadute per essere a posto con lo Stato, e dopo due mesi circa, mi arriva una bella notifica da Equitalia. In base ai dati della cartella, dovrei ripagare due cartelle dell’Inps pagate due mesi prima. Se non pago la notifica di “Equi italia” mi fermano la macchina, così è scritto. Come cavolo vado a lavorare? Ma perchè vogliono farmi pagare quello che non gli è dovuto e che è già stato pagato? Ma se una persona onesta vuole pagare ma la mettono in condizione di non riuscire a pagare come si fa ad andare avanti?
    L’ Italia è il rifugio dei peccatori che riescono quasi sempre a farla franca. E’ una vera vergogna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  20. costantino ha detto:

    L’Italia è il paese dei furbi, dei furbi che governano è vero quello che dice il nostro amico è un regime che governa smidollati e eunuchi che non si svegliano mai.
    Queste leggi fascite e mafiose devono finire.

  21. decibel ha detto:

    si è vero si potrebbe iniziare il discorso dicendo perchè non hai pagato quel che dovevi ? sembra facile, ma non tutti vogliono fare i furbi.

    ti fermano la macchina anche se hai pagato il bollo e l’assicurazione e come ci vai a lavorare se non hai la macchina e come fai a pagare queste cartelle, qualcuno deve spiegarmelo. l’italia è il paese dei furbi dei furbi che governano e dei furbi che vivono in questo paese che crede di essere in una democrazia ma che invece si trova in un bel regime molto più pesante del ventennio. La situazione non cambia se al governo va su il PD o se c’è il PDL.

    A quando un altro sciopero dei camionisti ? magari con qualcun’ altro a dargli man forte ? Siamo stufi di questo regime che oramai ci controlla come fossimo tutti dei ladri disonesti, quando i ladri e disonesti spesso sono coloro che ci governano e tra le file di quelli che fanno l’opposizione.

    Che differenza c’è tra la mafia di Riina e Provenzano quando per trovare un lavoro oggi un giovane deve raccomandarsi a qualche politico di turno ?

  22. Giovanni Franchini ha detto:

    Ai primi di settembre 2007 ricevo da Equitalia Gerit di Roma un preavviso di fermo amministrativo della mia autovettura per una serie di cartelle non pagate e che devo pagare entro 15 giorni. L’importo è per me impegnativo, 7300 euro. Mi reco alla gerit chiedendo una rateizzazione, rispondono che devo rivolgermi direttamente agli enti creditori. Tra questi, l’unico che mi fissa un appuntamento entro questo decennio è l’Agenzia delle Entrate. Con loro stipulo una rateizzazione di tre cartelle, e il totale da pagare subito scende a 4300 euro.

    A dicembre vado alla Gerit e pago in contanti i 4300 euro, comunicando loro che il restante lo rateizzo con l’Agenzia delle Entrate, come da apposita richiesta di rateizzazione. Chiedo alla Gerit di prendere atto della rateizzaziome o quantomeno della richiesta, in modo che si sappia che non ho cartelle inevase. La risposta è che è l’Agenzia delle entrate a dover comunicare alla Gerit la rateizzazione. Il tempo passa e nessuno comunica niente, né a me, né alla Gerit. A marzo 2008 vado a controllare, nessuno ha comunicato niente e il fermo non è stato ancora iscritto.

    Chiedo un’altra volta alla Gerit di prendere atto di questa mia richiesta, è la risposta è negativa. Vado all’Agenzia delle entrate e mi dicono che la pratica è alla loro attenzione, ma non sono loro a dover comunicare con la Gerit, sono io che devo dire alla Gerit di contattare loro. Solita storia di rimpalli all’italiana.

    L’altro giorno vado alla Gerit è scopro che il fermo della mia macchina è stato iscritto fin da aprile 2008, e qui comincia il delirio. Mi offro di pagare le cartelle che avrei dovuto rateizzare per far rimuovere il fermo, ma non è possibile. Le cartelle sono sospese perché nel frattempo la Gerit è stata autorizzata dal governo a rateizzare direttamente con i debitori, e in questi ultimi mesi tutti gli enti le hanno scaricato addosso le richieste di rateazione, tra cui la mia. La situazione è kafkiana: sanno che devo rateizzare tre cartelle ma la mia macchina è già ferma.

    Chiedo agli impiegati sempre più stupefatti come devo fare a far rimuovere questo fermo. Dopo un consulto tra i più “anziani”, la risposta è fantastica: lei ha due alternative – mi dice il più “anziano” degli impiegati – o aspetta che noi lavoriamo la pratica, accettiamo la rateizzazione, gliela comunichiamo e togliamo noi il fermo della macchina che in effetti – ammette a mezza bocca – è illegittimo. oppure lei adesso presenta formale richiesta di revoca della richiesta di rateizzazione, così noi sblocchiamo le cartelle, lei le paga, noi le diamo il nulla osta e lei va al Pra a sbloccare la macchina.

    Ovviamente rispondo che se l’errore e il loro, levare il fermo tocca a loro, ma la risposta mi gela: non sanno quanto tempo potrà passare. Una previsione, anche generica? Non si sa. Un mese, come sei mesi, come un anno, mentre se revoco la richiesta – mi assicura – entro una settimana la chiamiamo, viene a pagare le cartelle, e noi le diamo il nulla osta. Che devo rispondere a questa sorta di ricatto? Accetto, ho presentato la revoca, aspetto di essere chiamato, e soprattutto dovrò pagare 71 euro di sblocco. Ma la cosa più bella è che l’ufficio del PRA che si occupa di sblocchi è uno solo per tutta Roma ed è aperto dalle 8 alle 12!

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