Gli assegni sicuri
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Gli assegni consumati da girate dei possessori a da passaggi di mano sono destinati a diventare una rarità: da mercoledì 30 aprile 2008, infatti, infatti sono entrate in vigore le nuove norme antiriciclaggio che riguardano le modalità di compilazione degli assegni. Il tutto per uno scopo ben preciso: ridurre gli euro in circolazione, disincentivare l'uso e la circolazione degli assegni e rendere più sicure le transazioni finanziarie.
Per porre una domanda sull'assegno bancario, sulla cambiale, su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008
La norma impatta in modo significativo sui contenuti dell’art. 49 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che, come noto, ha recepito la terza direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio.
In particolare, il limite di 5.000 euro imposto dal citato D.Lgs — e in vigore solo dallo scorso 30 aprile – viene riportato a 12.500 euro. La nuova soglia riguarda:
– il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (art. 49, comma 1);
– l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali (art. 49, comma 5);
– la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8);
– il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 12);
– l’obbligo di estinguere i libretti con saldo superiore, ovvero di ridurre il loro saldo a una somma non eccedente l’importo di 12.500 entro il 30 giugno 2009 (art. 49, comma 13).
É poi abrogato l’ultimo periodo del decimo comma dell’art. 49; di conseguenza, viene meno l’obbligo di apporre il codice fiscale del girante sulla girata, obbligo imposto in relazione agli assegni bancari o postali in forma libera e vigente anch’esso dallo scorso 30 aprile.
La nuova norma precisa infine che per il Ministero dell’economia e delle finanze resta ferma la possibilità, prevista dall’art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 231 del 2007, di modificare con proprio decreto i limiti di importo posti dall’art. 49.