Giudizio di ottemperanza: che cos’è e come si ottiene » Ecco come recuperare i crediti vantati nei confronti della P.A.

Giudizio di ottemperanza: che cos'è e come si ottiene » Ecco come recuperare i crediti vantati nei confronti delle P.A

Nel diritto italiano, il giudizio di ottemperanza è il procedimento utilizzato per attuare una sentenza di pagamento, già esistente, nei confronti di un'amministrazione pubblica, che nonostante la condanna al pagamento non abbia ancora provveduto a saldare il debito.

La preoccupante situazione di crisi economica che stiamo attraversando, ha colpito, oltre, naturalmente, le famiglie e le imprese private, anche l'amministrazione pubblica.

Sono numerosissime, infatti, le aziende che attendono, inutilmente, il pagamento di un credito vantato nei confronti della PA.

Così, per venire incontro ai creditori, siano essi imprese o privati, e per evitare il lungo iter dei pignoramenti forzati, si ricorre ad un importante strumento, il giudizio di ottemperanza.

Dunque, nell'articolo che segue, cercheremo di spiegare, con parole semplici, di cosa si tratta e come ottenerlo.

Che cos'è il giudizio di ottemperanza

Come accennato nel paragrafo precedente, il giudizio di ottemperanza è una procedura che serve a dare attuazione a una sentenza che vede quale parte una Pubblica amministrazione che non abbia adempiuto in modo spontaneo alle decisioni contenute nel provvedimento.

Pertanto, il giudizio di ottemperanza è uno strumento che può essere utilizzato per il recupero dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione in alternativa rispetto al pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Per poter utilizzare il giudizio di ottemperanza è però necessario che l’esistenza del credito e l’inadempimento della Pubblica amministrazione siano stati accertati in una sentenza o in un altro provvedimento analogo.

Il giudizio di ottemperanza, infatti, può essere impiegato non solo per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo, ma anche per dare concreta esecuzione a:

  1. sentenze passate in giudicato perché non impugnate, emesse dal giudice ordinario, cioè dal Tribunale o dal Giudice di pace;
  2. provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato, quali ad esempio i decreti ingiuntivi non opposti e diventati definitivi, pronunciati anch'essi dal giudice ordinario;
  3. lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili, pronunciati cioè da un arbitro o da un Collegio arbitrale e non impugnati.

Per ottenere la concreta esecuzione di una sentenza civile o di un decreto ingiuntivo o di un lodo arbitrale, il giudizio di ottemperanza deve essere proposto al Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che emesso il provvedimento di cui viene chiesta l’attuazione.

Se, ad esempio, la sentenza civile di cui si chiede l’ottemperanza è stata emessa dal Tribunale di Roma, il giudizio di ottemperanza dovrà essere proposto al T.A.R. del Lazio presso la sede di Roma.

Da notare che non è necessario inviare alcuna diffida scritta alla Pubblica amministrazione. Il giudizio di ottemperanza può essere infatti avviato anche senza il preventivo invio di una diffida che è pertanto facoltativa.

Da ricordare, però, che prima di iniziare il giudizio di ottemperanza è necessario:

  • verificare che la sentenza o il decreto ingiuntivo siano stati notificati sia per il passaggio in giudicato che per l’esecuzione forzata;
  • verificare che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza o del decreto ingiuntivo;
  • acquisire una attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza o di non opposizione del decreto ingiuntivo.

Ovviamente, per proporre il giudizio di ottemperanza è necessario notificare un ricorso alla Pubblica amministrazione e a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio definito dalla sentenza o dal lodo arbitrale. È inoltre necessario allegare al ricorso una copia autentica della sentenza o del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza.

Così, se viene accolto il ricorso, il giudice ordina l’ottemperanza del provvedimento.

Il magistrato emette cioè una nuova sentenza nella quale assegna un termine entro il quale la Pubblica amministrazione deve adempiere.

In caso di inadempimento, il giudice fissa altresì una sanzione pecuniaria e dispone l’intervento di un commissario straordinario, detto commissario ad acta, il quale provvede ad obbligare concretamente la Pubblica amministrazione debitrice al pagamento della somma dovuta.

Più precisamente, il commissario ad acta è un ausiliario del giudice che ha il compito di sostituirsi alla Pubblica amministrazione inadempiente, così da consentire al creditore di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

Tornando alla procedura, il giudizio di ottemperanza va attivato entro il termine di 10 anni che decorrono dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo perché passato in giudicato.

Per poter proporre il giudizio di ottemperanza è necessario pagare una somma dovuta a titolo di contributo unificato dell’importo di € 300,00 a cui si aggiungono le competenza e le spese per l’assistenza legale prestata dal professionista che difende il creditore.

Tali somme debbono essere anticipate dal creditore, ma sono tuttavia oggetto di rimborso da parte della Pubblica amministrazione con la sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza.

Concludendo, è possibile dire che, in un periodo come quello attraversato negli ultimi anni dal nostro paese, il giudizio di ottemperanza, si presenta come una speranza per molte imprese che ormai vedevano sparire la possibilità di recuperare crediti, spesso cospicui, che nemmeno una sentenza di pagamento era riuscita a far riscattare.

Come ottenere un giudizio di ottemperanza dopo l'annullamento di una cartella esattoriale già pagata

Il giudizio di ottemperanza può essere ottenuto anche a seguito dell'annullamento di una cartella esattoriale: vediamo come.

A seguito della scadenza del termine entro il quale dovevano essere adempiuti da parte dell’ufficio gli obblighi imposti da una sentenza divenuta definitiva (o, in mancanza del termine, dopo 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) e sempre che l’obbligo derivante dalla sentenza non si sia estinto (prescrizione decennale), il contribuente può presentare un ricorso per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza.

Il ricorso per l’ottemperanza va indirizzato al Presidente della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza passata in giudicato e va depositato presso la segreteria della stessa Commissione tributaria.

Anche in questo caso, la Commissione tributaria può delegare un proprio componente o nominare un Commissario speciale (Commissario “ad acta”) perché provveda direttamente all'esecuzione.

Come chiedere il giudizio di ottemperanza dopo l'annullamento di una cartella esattoriale già pagata in 10 passi

Una breve guida a disposizione del contribuente per eseguire correttamente la domanda per il giudizio di ottemperanza: ecco come farlo semplicemente in 10 mosse.

Come chiedere il giudizio di ottemperanza in 10 passi:

  1. assicuratevi che la sentenza sia stata notificata sia per il passaggio in giudicato che per l’esecuzione forzata;
  2. assicuratevi che siano decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo;
  3. fatevi rilasciare una attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
  4. preparate il ricorso per ottemperanza da sottoscrivere e notificare all'Ente debitore;
  5. l’iscrizione a ruolo dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla notifica (termine ridotto);
  6. per l’iscrizione a ruolo è necessario preparare:
    • un fascicolo originale (con ricorso originale + procura e sentenza con attestazione di p.g.);
    • 3 fascicoli uguali all'originale;
    • 3 fascicoli liberi (sempre con copia del ricorso e del provvedimento reclamato);
  7. il contributo unificato da pagare per l’iscrizione è di € 300,00 da apporre sulla nota di iscrizione a ruolo (da ritirare presso il TAR competente);
  8. al momento della iscrizione a ruolo, compilare e depositare la c.d. istanza di fissazione dell’udienza (altrimenti il ricorso ‘dorme’ e si rischia la perenzione);
  9. dopo l’iscrizione (chiedete il numero di ruolo alla segreteria del TAR – CdS) inviate una email di posta certificata con copia del ricorso in pdf + la nota di iscrizione telematica(da compilare preventivamente, indicando il numero del ricorso) all'indirizzo PEC della Segreteria presso la quale è stato depositato il ricorso, indicando nell'oggetto il numero di ruolo.
  10. collegatevi al sito istituzionale della giustizia amministrativa: per avere informazioni su Ruoli di Udienza e sui ricorsi, occorre selezionare prima la sede (Consiglio di Stato, CGA Sicilia o TAR) dal Menù di navigazione del nuovo sito Internet e poi fare clic su “Udienze e Ricerche” (in alto a sinistra);

Dopo una prima udienza, accertata la regolarità della documentazione prodotta, il giudice amministrativo accoglierà il ricorso determinando termini per l’adempimento e sanzioni per l’inadempimento… la PA pagherà sicuramente prima dell’intervento del Commissario ad acta.

E’ ovvio che, il Giudice Amministrativo, con la sentenza, si pronuncerà anche per le spese, ponendole a carico della PA.

31 Marzo 2015 · Andrea Ricciardi


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