Giovani genitori disoccupati o precari – Una chance per trovare un lavoro stabile

Il Ministro della Gioventù ha stanziato 51 milioni di euro per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di soggetti di età non superiore a 35 anni e con figli minori. In pratica, viene erogato un incentivo di 5 mila euro a favore delle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile giovani genitori, di età non superiore a 35 anni, con figli minori.

Per favorire l'incontro fra domanda ed offerta è stata creata una Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori.

Vi si possono iscrivere i soggetti occupati con rapporto di lavoro subordinato (non a tempo indeterminato) o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed i disoccupati censiti in un centro pubblico per l’impiego in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro precario.

Alla Banca dati si accede dal sito internet www.inps.it, seguendo il percorso “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e Pin, “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori”. Come spiegato in questa brochure a cura dell'INPS.

Possono fruire del bonus di cinquemila euro tutti i datori di lavoro (ciascuno per un totale di massimo cinque assunzioni) tranne quando:

  1. l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
  2. nei mesi precedenti, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale (salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati);
  3. il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro (salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario);
  4. il lavoratore è stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

28 Dicembre 2015 · Roberto Petrella


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