Contenzioso per gioco d’azzardo e scommesse – il foro competente è quello del giocatore

Il fenomeno del gioco e della scommessa ha ormai raggiunto una diffusione e una rilevanza sociale tale da dover prendere atto che il gioco e la scommessa, tradizionalmente ricondotti nella categoria dei contratti aleatori sono previsti, promossi e regolati dallo Stato, il quale da essi trae consistenti introiti.

Le esigenze erariali hanno fatto premio su sempre più flebili istanze morali, e l'area del gioco autorizzato è venuta progressivamente estendendosi. Vi è stata l'istituzione di casinò, la creazione di varie lotterie e concorsi a premi, basati prevalentemente sulla sorte, fino all'emanazione di leggi che hanno consentito la proliferazione dei punti di accettazione delle scommesse.

Per quanto attiene il gioco autorizzato, gestito direttamente dallo Stato o da suoi concessionari, il versamento della posta integra la conclusione del contratto con automatica adesione alle relative condizioni ed il regolamento del gioco deve ritenersi noto ed accettato dai singoli giocatori-contraenti, sia pure implicitamente con l'acquisto del biglietto.

Tuttavia, il contenuto del regolamento rimane peraltro solitamente ignoto al contraente-giocatore, stante la grave difficoltà (se non impossibilità) di reperire il testo e di prenderne cognizione: in altre parole, il contraente-giocatore subisce tale contenuto, che implicitamente accetta.

Emerge evidente, allora, che sussiste un significativo squilibrio tra le parti che giustifica le esigenze di tutela del consumatore, con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori ai contratti aleatori ed, in particolare, con l'individuazione del foro del consumatore giocatore come quello competente in caso di controversie.

Queste le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 14288/15.

10 Luglio 2015 · Simone di Saintjust




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