La bolletta del gas spiegata » Il mercato libero dell’energia

Il mercato libero del gas

Il consumatore può liberamente decidere da quale fornitore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le esigenze della propria abitazione: chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto "mercato libero", dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando un'offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo.

Al cliente finale che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo, saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità.

La libertà di scelta, comunque, riguarda solo le imprese venditrici di gas. Non è invece possibile cambiare l'impresa che assicura la distribuzione del gas, attraverso tubazioni, fino alle abitazioni; questo servizio, infatti, non è convenientemente replicabile ed è perciò affidato a società che operano con tariffe fissate dall'Autorità.

Per il gas distribuito attraverso tubazioni urbane, il consumatore ha la libertà di scelta del venditore solo riguardo la fornitura di gas naturale. Per il gas fornito in bombole o in serbatoi condominiali, il servizio non è affidato alla regolazione dell'Autorità.

Per poter passare al mercato libero occorre scegliere una nuova offerta e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura chiudendo quello precedente (recesso).

Sarà il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.

Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.

Per quanto riguarda il preavviso al vecchio venditore, il termine massimo il recesso dal vecchio contratto di fornitura è di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio.

In occasione del cambio di venditore, la lettura del contatore del gas viene effettuata dal distributore qualche giorno prima del passaggio effettivo, per consentire al vecchio venditore di emettere l'ultima bolletta. Il nuovo venditore utilizza questa stessa lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

Da notare bene che cambiare venditore non costa, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

In alcuni casi previsti dalla normativa fiscale, però, può essere richiesto il pagamento del bollo (16,00 €) sul nuovo contratto. Ciò avviene in caso di contratto di fornitura non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale o in caso di contratto redatto sotto forma di corrispondenza che necessiti di registrazione presso l'Ufficio del Registro (di norma soltanto nel "caso d'uso", per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

Il costo della fornitura del gas

Il costo della fornitura di gas è formato dalle seguenti componenti principali:

  • la componente energia, ovvero il costo per l'acquisto della "materia prima" gas (incide per circa il 40% del totale della bolletta del gas al netto delle imposte e utilizza i prezzi del mercato all'ingrosso del gas naturale);
  • la vendita al dettaglio e la commercializzazione all'ingrosso, ovvero i costi per i servizi di commercializzazione e vendita;
  • il trasporto e lo stoccaggio, ovvero i costi per i servizi di trasporto e stoccaggio. Lo stoccaggio è quel servizio per il quale il gas viene conservato in depositi sotterranei da dove è poi prelevato per soddisfare le richieste del mercato nei diversi momenti o per fare fronte a eventuali emergenze;
  • la distribuzione locale, ovvero i costi per i servizi di distribuzione comprensivi degli oneri conseguenti alle misure per il risparmio energetico, all'incremento della qualità del servizio e al contenimento della spesa dei clienti con bassi consumi;
  • le imposte, ovvero le accise, l'addizionale regionale e l'IVA.

A tutela dei clienti domestici e' stato inoltre previsto che pur in caso di passaggio ad un venditore del mercato libero devono essere accessibili -tramite sottoscrizione di particolari offerte- le condizioni contrattuali ed economiche fissate dall'Autorita'.

In poche parole l'utente domestico deve poter scegliere, pur con un venditore del mercato libero, di continuare a usufruire delle condizioni di vendita e delle tariffe stabiliti dall'Autorita' per i clienti del mercato vincolato.

La tariffa e' in tutti i casi composta da una parte che riguarda la quota di trasporto, stoccaggio e distribuzione fino al contatore e un'altra, piu' rilevante, che comprende il costo di acquisto della materia prima e i costi di commercializzazione. Ambedue hanno una quota fissa e una quota variabile, quest'ultima applicata a scaglioni di consumo.

Il consumo e' espresso in Smc -metri cubi standard-, valore ottenuto moltiplicando il consumo del contatore per un coefficiente, dal Luglio 2009 il coefficiente C (in precedenza era il coefficiente M). Si tratta di un coefficiente, detto di correzione, che converte i volumi di gas misurati dal contatore (in metri cubi) in volumi detti "a condizioni standard di pressione e temperatura", ovvero in consumo espresso in standard metri cubi (SMC).

Il coefficiende cambia a seconda della zona climatica ove si trova l'utenza, e dovrebbe consentire di uniformare per tutta Italia il calcolo dell'effettiva quantita' di energia consumata tenendo anche conto della pressione e della temperatura.

Alcune offerte dei venditori del mercato libero potrebbero prevedere sconti solo su una delle suddette componenti (generalmente la seconda, quella che comprende costi di acquisto materia prima e costi di commercializzazione) ed in questo caso va specificata l'incidenza percentuale media dello sconto rispetto al prezzo finale complessivo, imposte escluse.

Le imposte che si pagano per il servizio gas a seconda delle diverse tipologie di utenza (imposta di consumo, addizionale enti locali, Iva) sono applicate sempre con le stesse modalita', indipendentemente dal contratto o dal venditore prescelto.

Ricordiamo, in proposito, che dal 1/1/2008 l'Iva sul consumo domestico di metano fino a 480 metri cubi consumati per ogni anno solare e' del 10% (20% sull'eventuale consumo residuo dell'anno). L'iva ridotta si intende applicabile ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo stesso.

Cio' per effetto del decreto legislativo 26/07 -che ha recepito la direttiva 2003/96/CE-, della circolare Agenzia delle Entrate numero 2/e del 17/1/08 e del DL 70/2011 che all'articolo 7 ha chiarito l'applicazione dell'iva ridotta.

La morosità della bolletta del gas

Se si ha un contratto nel mercato libero la periodicità di invio delle bollette è indicato nel contratto di fornitura. Anche i termini di pagamento della bolletta sono indicati nel contratto di fornitura.

Se la bolletta viene pagata dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può richiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari a quello di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5%. Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora applicabile ai clienti morosi sarà del 6,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l'invio del sollecito.

Il cliente buon pagatore - cioè il cliente che nei 2 anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro la scadenza, ovvero il cliente che sia qualificato tale dall'esercente in base a criteri diversi, purché non peggiorativi - per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali. Se, per esempio, paga con un ritardo di 15 giorni rispetto alla scadenza, per i primi 10 giorni gli verranno addebitati solo gli interessi legali, mentre per gli altri 5 giorni il venditore potrà chiedere gli interessi di mora.

Se il cliente non paga entro la scadenza indicata nella bolletta, il venditore deve inviargli una raccomandata (non è necessario l'avviso di ritorno) che specifichi il termine ultimo di pagamento.

Il termine ultimo non può essere:

  • Inferiore a 20 giorni dall'emissione della raccomandata da parte del venditore
  • Inferiore a 15 giorni dall'invio della raccomandata da parte del venditore

La raccomandata inoltre dovrà indicare:

  • le modalità con cui il cliente deve comunicare l'avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.);
  • il termine dopo il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura;
  • il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall'ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora.

La fornitura non può essere sospesa quando:

  • il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
  • la bolletta è stata pagata nella scadenza prevista ma, per una causa non imputabile al cliente, l'incaricato alla riscossione non lo ha ancora comunicato al venditore;
  • l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale. In questo caso il venditore può trattenere la cauzione e addebitare nuovamente la cifra corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;
  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di gas (per esempio l'energia elettrica) forniti dalla medesima impresa multiservizio;
  • la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  • nei casi di conguagli o di importi anomali per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore; quest'ultimo deve obbligatoriamente rispondere ai reclami, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura.

Per riattivare la fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell'avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.

Il venditore che riceve l'attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura.

Il distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se la richiesta di riattivazione giunge al distributore oltre le ore 18:00 nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì, e oltre le ore 14:00 nelle giornate di giovedì e venerdì, la procedura può slittare al giorno successivo.

Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente domestico (di norma dotato di contatore fino alla classe G6) deve automaticamente ricevere un indennizzo di 35 €.

In caso di sospensione della fornitura per morosità, il venditore può richiedere al cliente il pagamento del costo effettivamente sostenuto per la disattivazione e la riattivazione.
Per riattivare la fornitura occorre pagare in base a un prezzario stabilito dalla concessione che regola il servizio di distribuzione e/o reso pubblico dal distributore.

5 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi


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