Garanzia per i vizi della merce venduta » Il termine è di otto giorni

L'acquirente è obbligato a pagare interamente la merce acquistata anche se questa è scadente e lo ha dimostrato. Ciò per il fatto di non averlo denunciato entro 8 giorni dalla scoperta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con la pronuncia 12384 del 21 Maggio 2013, ha sancito che: la mancata o intempestiva denunzia dei vizi della cosa venduta nel termine di otto giorni dalla scoperta, è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia, già sorto in suo favore con la correlativa obbligazione del venditore, per effetto immediato e diretto del perfezionamento del contratto, ed essa, pertanto, come fatto impeditivo o estintivo del diritto fatto valere, deve essere espressamente eccepita dal venditore convenuto per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo.

Da ciò deriva, in applicazione delle ordinarie regole sull'incidenza dell'onere della prova, che al compratore che agisce basta provare l'esistenza del vizio, quale solo presupposto necessario per l'esercizio del diritto, mentre incombe al venditore che eccepisce la decadenza di dimostrare il fondamento dell'eccezione, vale a dire il fatto (scoperta del vizio, ricevimento della cosa) dal cui compimento la legge fa decorrere il termine di decadenza, e l'avvenuto decorso di detto termine al momento della denuncia o della citazione, e solo in tal caso spetterà al compratore dare la prova contraria, di avere cioè denunciato in precedenza ed in tempo utile il vizio

Secondo i supremi giudici, quindi, è chiaro che al compratore basta provare l’esistenza del vizio.

Spetta al venditore, invece, dimostrare il fondamento dell'eccezione di decadenza. Tale incombenza è stata adempiuta in questo caso, avendo il venditore prodotto in giudizio la prova documentale dell'intempestiva denuncia dei vizi, avvenuta con una lettera del compratore tre mesi dopo la consegna.

Va pagata interamente merce scadente se non si denuncia entro 8 giorni » Il fatto

Un uomo aveva comprato uno stock di marmo.

Ma ritenendo che la merce consegnata fosse inferiore, sia per quantità che per qualità, rispetto a quella concordata, non aveva pagato interamente il prezzo pattuito.

Con la prova della fattura, il venditore aveva ottenuto im decreto ingiuntivo, al quale si era opposto l'acquirente, convenendo in giudizio l’altra parte per ottenere la revoca del procedimento esecutivo.

In primo grato il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo.

Il negoziante, però fa ricorso in Appello ed i giudici di merito gli danno ragione confermando l'onere di pagamento della somma, per la mancata o intempestiva denuncia dei vizi della cosa venduta.

Il compratore, allora, ricorre per cassazione, sostenendo che si trattasse di vizi occulti, essendo il materiale imballato e accatastato, e quindi non ispezionabile al momento della consegna. Secondo il ricorrente, quindi, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del comportamento del venditore nella cronologia dei fatti.

Nella sentenza, la Suprema Corte ricorda che l’accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce un apprezzamento di fatto sottratto al proprio sindacato rispetto a ciò che non attiene al procedimento logico-giuridico. Per quanto riguarda l'onere della prova la Corte specifica che l compratore basta dimostrare l’esistenza del vizio, al venditore, che eccepisce il ritardo nella denuncia dei vizi, spetta dimostrare tale effettivo ritardo.

Nel caso di specie la corte territoriale ha adeguatamente accertato il fatto che il venditore ha prodotto in giudizio la prova documentale dell'intempestiva denuncia dei vizi con una lettera, con la quale il compratore aveva contestato la fattura recapitatagli, rispetto all'epoca della consegna-ricezione della merce.

E’ vero che il compratore ha rappresentato di aver rilevato l’esistenza dei vizi al momento della consegna, di averne fatta immediata contestazione al venditore, intimato la sua sostituzione ed ottenuto, per effetto del riconoscimento dei vizi, la riduzione del prezzo, dimostrando pure i lamentati vizi della merce.

Ma non ha provato in alcun modo la tempestività della denuncia dei vizi nel termine di giorni otto dalla ricezione della merce, ossia dal momento della loro rilevabilità.

Per queste ragioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

28 Maggio 2013 · Giovanni Napoletano


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