Il garante della privacy dice NO ad un sistema di riconoscimento facciale dei debitori

Il Garante della privacy ha deciso, con il provvedimento 76/16, che il sistema finalizzato a prevenire il furto di identità basato sul riconoscimento facciale delle fotografie poste sui documenti di identità di soggetti (aspiranti debitori) che abbiano presentato richieste di prestito a banche ed intermediari finanziari, non risulta conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, ha vietato l'effettuazione di ogni operazione di trattamento dei dati al riguardo.

In particolare, il sistema proposto avrebbe previsto l'acquisizione, mediante scansione, della fotografia presente sul documento d’identità del potenziale cliente, una volta che questi avesse presentato richiesta per un mutuo, un prestito, ovvero altra forma di finanziamento, presso una banca o una finanziaria; successivamente, si sarebbe effettuato il raffronto con i dati già censiti o presenti in altri archivi (foto segnaletiche rese disponibili da Ministero degli Interni e Forze di Polizia).

In pratica, le sembianze facciali del richiedente, acquisite tramite scansione della fotografia apposta sul suo documento di identità, sarebbero state criptate e codificate al fine di consentirne il confronto con analoghi codici identificativi di fotografie riconducibili allo stesso o ad altri individui: con latitanti, come da foto pubblicate dal Ministero dell'interno o altre organizzazioni statali equivalenti, o rese pubbliche dalla stampa nazionale anche tramite internet.

Inoltre, premesso che il furto di identità avviene utilizzando documenti di riconoscimento riconducibili a nominativi diversi presentati dal medesimo individuo, la storicizzazione del codice contenente i dati sulle sembianze facciali dell'aspirante debitore avrebbe consentito di operare un confronto con i codici riconducibili ad altri individui che avessero presentato richieste di finanziamento: secondo la società che ha proposto il sistema, in caso di riscontrata coincidenza dei codici (riconducibili alla foto), la verifica del nominativo ad essi rispettivamente associato avrebbe consentito di scoprire se il medesimo soggetto avesse presentato richieste di finanziamento con nominativi diversi, operando quindi un furto di identità.

30 Marzo 2016 · Giovanni Napoletano





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