Disposizioni del garante privacy » Ok al casellario: l’anagrafe per scovare i finti poveri

Via libera dell'Autorità per la tutela della privacy al Casellario: ok all'anagrafe per stanare i falsi poveri.

L'Autorità per la tutela della privacy ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministero del Lavoro relativo alla costituzione presso l’INPS del Casellario dell'Assistenza, l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali, che servirà per stanare i falsi poveri (parere numero 26, 23 gennaio 2014, reso noto dalla newsletter del 25 febbraio 2014), attraverso la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati personali e familiari dei beneficiari, delle informazioni sugli enti eroganti e sulle prestazioni assegnate.

Le disposizioni dell'Autorità per la tutela della privacy sul casellario dell'assistenza

Il casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni.

L'anagrafe, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.

L'obiettivo è avere un quadro complessivo dell'assistenza sociale italiana per gestire, programmare, monitorare la spesa, valutare l'efficienza degli interventi ed elaborare statistiche e studi.

Dunque d'ora in poi le amministrazioni locali e ogni altro ente che eroga questo genere di prestazioni dovranno mettere a disposizione del Casellario le informazioni previste dal decreto e l'Inps dovrà rendere disponibili le informazioni raccolte in forma individuale, ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati, al ministero del Lavoro, al ministero dell'Economia, alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni. Saranno così raccolti, conservati e gestiti i dati personali e familiari dei beneficiari, le informazioni sugli enti eroganti e sulle prestazioni assegnate.

Nella banca dati saranno raccolti, conservati e gestiti tutti i dati personali e familiari dei beneficiari, le informazioni sugli enti eroganti e sulle prestazioni assegnate.

Inoltre, in apposite sezioni separate, dedicate alla non autosufficienza, ai minori in condizioni di disagio e alla povertà, saranno trattate le informazioni sulla presa in carico da parte dei servizi sociali, in forma del tutto anonima nei casi più delicati.

I dati direttamente identificativi saranno consultabili esclusivamente dagli enti locali, solo per le prestazioni da essi erogate, e dall'Inps, dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate per effettuare controlli sui beneficiari delle prestazioni sociali agevolate.

Dunque, il casellario sarà costituito dalle seguenti componenti:

  1. banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE”;
  2. banca dati delle prestazioni sociali non incluse tra quelle di cui alla lettera a);
  3. banca dati delle valutazioni multidimensionali, nel caso in cui alle prestazioni individuate nelle lettere a) e b) sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale.

In particolare, per le prestazioni sociali, sono censite nel casellario le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
  • tipologia delle prestazioni sociali;
  • informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali;
    in caso di prestazioni sociali agevolate, informazioni relative al valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d’età, estratte dal sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 109.

Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte e l'anonimizzazione dei dati, nonché le misure di sicurezza, saranno definite dall'Inps con successivi decreti, sentito il parere dell'Autorità per la tutela della privacy.

27 Febbraio 2014 · Paolo Rastelli


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