Furto di un libretto di risparmio nominativo – la banca è obbligata ad accertare la rispondenza della firma di chi effettua il prelievo
Quando il libretto di risparmio è nominativo e non al portatore, la banca depositaria è obbligata ad accertare la legittimazione del soggetto che effettua l'operazione di prelievo; non è sufficiente a tal fine la circostanza di aver identificato il soggetto che ha effettuato l'operazione a mezzo della patente di guida, poiché è invece obbligo della banca verificare la rispondenza tra la firma apposta sulla distinta dell'operazione e quella acquisita in sede di apertura del rapporto.
Nessun effetto sul piano del nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso può, poi, essere attribuito al ritardo con cui il titolare del libretto comunica eventualmente all'intermediario l'avvenuto furto.
Anche se il prelievo illegittimo avviene il giorno dopo il furto, è onere della banca provare che il titolare del libretto di risparmio aveva avuto conoscenza dell'evento in precedenza e in tempo utile a bloccare l'operazione.
Così l'ABF nella decisione numero 5325 del 23 ottobre 2013.
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