Esecuzione su fondo patrimoniale per sanzioni tributarie ed amministrative
Esecuzione su fondo patrimoniale per sanzioni tributarie ed amministrative
I debiti erariali sono sempre riconducibili a soddisfare i bisogni della famiglia
Vale la pena ricordare che già il Ministero delle Finanze aveva ritenuto pignorabile la quota immobiliare del debitore, considerando improponibile l'eccezione ex articolo 170 del codice civile (l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) con riferimento ai crediti fatti valere dall'Amministrazione finanziaria.
L'evasione delle imposte sul reddito delle persone fisiche, da parte del debitore che costituisce il fondo patrimoniale, va sempre ricondotta come funzionale ai bisogni della famiglia, nel senso che, fino a prova contraria, è la famiglia a trarre vantaggio del mancato pagamento, parziale o integrale, di tali imposte.
Chi costituisce il fondo patrimoniale deve dimostrare che il debito tributario è incorrelato alle esigenze familiari
Anche la Corte di Cassazione ritiene che spetti in ogni caso al contribuente l’onere della prova e la dimostrazione che gli immobili di famiglia, poi confluiti nel fondo patrimoniale, siano estranei all'evasione fiscale. Ed è proprio la sostanziale impossibilità di tale dimostrazione che ha convito i giudici della Corte di Cassazione a respingere, con sentenza numero 1295 del 30 gennaio 2012, il ricorso presentato nei confronti della Corte di Appello, che aveva rigettato la precedente domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale. In sostanza, i giudici di legittimità hanno concordato con quelli di merito che il debito tributario rientra nel novero di quelli sorti per far fronte ai bisogni della famiglia. Sarà compito del contribuente, peraltro assai arduo, individuare qualche fantasioso tributarista in grado di dimostrare che la famiglia non è l'utilizzatrice finale dell'evasione fiscale ...
Del resto, una diversa impostazione violerebbe in modo palese i principi costituzionali. Per l'evasore fiscale sistematico, i beni conferiti al fondo patrimoniale risulterebbero non ipotecabili, impignorabili e non espropriabili, mentre al povero diavolo che non riesce a pagare la tassa sulla spazzatura verrebbe sicuramente disposto il fermo amministrativo sul catorcio di proprietà.
Anche per quanto riguarda l'omesso pagamento di sanzioni amministrative, l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non può aver luogo se non esclusivamente per debiti riconducibili a scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Legittima l'esecuzione sui beni confluiti nel fondo patrimoniale costituito dal debitore erariale
Principio ribadito dal Tribunale di Milano che, con sentenza numero 11570/2012, ha ritenuto valida l’iscrizione ipotecaria su uno degli immobili inseriti nel fondo patrimoniale costituito dal debitore, perchè il debito derivava da sanzioni amministrative, nella fattispecie multe per violazione del codice della strada, riconducibili ai bisogni della famiglia. Secondo il magistrato, infatti, solo dimostrando che la vettura con cui sono state commesse le infrazioni era nella disponibilità, dell'azienda o di altro soggetto estraneo al nucleo familiare, si sarebbe potuta far valere l'eccezione di cui all'articolo 170 del codice civile (l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).
Pertanto, i beni conferiti al fondo patrimoniale possono essere oggetto di azioni esecutive (ipoteca, pignoramento, espropriazione) anche dopo cinque anni dalla costituzione del fondo, se il debito per il quale il creditore procede è riconducibile a oneri contratti nell'interesse della famiglia o, meglio, quando l'interesse della famiglia non può essere escluso in riferimento alla formazione del debito.
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