Fondo patrimoniale » Il creditore può esercitare azione revocatoria se è costituito per evitare pignoramento

Il creditore può far annullare il fondo patrimoniale costituito dal debitore, con un'azione revocatoria, se viene provato che lo stesso è stato costituito esclusivamente in previsione dell'insorgenza del debito.

Il debitore se con un atto dispositivo cerca di arrecare pregiudizio al creditore, dopo aver ricevuto una condanna al pagamento di una elevata somma di denaro, costituendo il fondo, e senza residua capacita' patrimoniale, deve essere condannato e il fondo patrimoniale va dichiarato inefficace.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 16498/14.

Come noto, sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire con azioni esecutive: i beni conferiti al fondo patrimoniale rispondono solo per debiti contratti nell'interesse della famiglia.

L’azione revocatoria del fondo patrimoniale è diretta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio.

Sono considerati soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come ad esempio il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito della separazione personale per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge.

Non assume rilevanza la circostanza che il fondo patrimoniale è stato costituito per soddisfare le esigenze della famiglia perché con l’azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa (il soddisfacimento dei bisogni della famiglia) ma se ricorre l’elemento della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, la tutela delle ragioni quest’ultimo (realizzata riattribuendo al patrimonio conferito al fondo patrimoniale la sua funzione di garanzia generica del credito) diventa prevalente nei limiti di quanto serva per il suo soddisfacimento.

In parole povere, da quanto si evince dalla sentenza in esame, tutte le volte in cui l’azione del debitore, in questo caso la costituzione di un fondo patrimoniale, è volta ad arrecare un danno alle ragioni del creditore, quest’ultimo può agire in causa per rendere tale atto privo di effetto nei propri riguardi.

La revocatoria serve proprio a questo: a tutelare il creditore dagli atti di disposizione del debitore, al di là dell’obiettivo di quest’ultimo.

Per la revocatoria del fondo patrimoniale, infatti, è sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore.

In particolare, la consapevolezza del danno per l’esistenza di una condanna al pagamento di una somma di importo elevato (anche se la stessa non è passata in giudicato e anche se non è stato notificato un precetto) precedente alla costituzione del fondo e per la mancata prova di un patrimonio residuo sul quale il creditore potesse soddisfare le sue ragioni.

4 Agosto 2014 · Andrea Ricciardi


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