Fondo patrimoniale – Può essere revocato se costituito in previsione dell’insorgenza del debito

Come noto, sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire con azioni esecutive; i beni conferiti al fondo patrimoniale rispondono solo per debiti contratti nell'interesse della famiglia.

L'azione revocatoria del fondo patrimoniale è diretta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio. Sono considerati soggetti all'azione revocatoria anche gli "atti aventi un profondo valore etico e morale", come ad esempio il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito della separazione personale per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge.

Non assume rilevanza la circostanza che il fondo patrimoniale è stato costituito per soddisfare le esigenze della famiglia perché con l'azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa (il soddisfacimento dei bisogni della famiglia) ma se ricorre l'elemento della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, la tutela delle ragioni quest'ultimo (realizzata riattribuendo al patrimonio conferito al fondo patrimoniale la sua funzione di garanzia generica del credito) diventa prevalente nei limiti di quanto serva per il suo soddisfacimento.

Per la revocatoria del fondo patrimoniale è sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore.

In particolare, la consapevolezza del danno per l'esistenza di una condanna al pagamento di una somma di importo elevato (anche se la stessa non è passata in giudicato e anche se non è stato notificato un precetto) precedente alla costituzione del fondo e per la mancata prova di un patrimonio residuo sul quale il creditore potesse soddisfare le sue ragioni.

Quello appena riportato è il ragionamento seguito dai giudici di legittimità nella sentenza 16498/14.

23 Luglio 2014 · Simone di Saintjust


Argomenti correlati: 

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!