Notaio dimentica di annotare l’atto di costituzione del fondo patrimoniale » E’ responsabile dei danni

Il notaio che dimentica di effettuare l'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, è responsabile dei danni cagionati.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 21725/2013, ha sancito che: La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo in quanto sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, in quanto la trascrizione imposta per gli immobili dall'articolo 2647 del codice civile risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti del vincolo di indisponibilità.

Incorrono pertanto in responsabilità a diverso titolo, il notaio rogante ex articolo 1218 del codice civile, l’Ufficiale di Stato Civile ex articolo 2043 del codice civile, ed il Comune ex articolo 2049 del codice civile, che non abbiano reso tempestivamente opponibile la costituzione del fondo patrimoniale esponendo i beni in esso confluiti alle manovre creditorie di terzi.

A parere dei supremi Giudici, quindi, il notaio rogante è incorso in responsabilità contrattuale nel momento in cui ha effettuato l’annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale oltre i termini previsti dalla legge.

Questo errore non è dipeso da causa a lui non imputabile.

Infatti, conclude piazza Cavour, il notaio è tenuto ad espletare il suo incarico con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto. Pertanto, non richiedendo tempestivamente l’annotazione dell'atto rogato, si rende responsabile verso il proprio cliente per non avergli fatto conseguire il risultato voluto con la stipula dell'atto pubblico.

2 Ottobre 2013 · Carla Benvenuto




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