Fondo patrimoniale » E’ ancora uno strumento valido per la salvaguardia dei propri beni? Facciamo chiarezza

Fondo patrimoniale » E' ancora uno strumento valido per la salvaguardia dei propri beni? Facciamo chiarezza

Leggende metropolitane e notizie fuorvianti hanno sempre circondato il mondo oscuro del fondo patrimoniale: dunque, è davvero questo strumento utile a salvaguardarsi dai creditori: se sì, in che misura? Scopriamo nell'interessante articolo che vi sottoponiamo.

Il fondo patrimoniale rappresenta un vincolo costituito, attraverso un atto notarile, per lo più su beni immobili, titoli di credito e beni mobili registrati.

E' regolato dagli articoli 167 e successivi del codice civile.

In particolare, all'articolo 176 Cc, si legge che, ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.

L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

La dottrina lo fa rientrare nella categoria del patrimonio separato. La sua funzione principale e' quella di soddisfare i bisogni della famiglia (e cioè' i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).

Bisogna dire pero', innanzitutto, che il fondo patrimoniale non tutela da tutti i debiti, ma solo da quelli sorti dopo la costituzione del fondo stesso.

I creditori anteriori, invece, qualora si ritengano lesi nelle proprie ragioni dall'istituzione del fondo, possono esperire un’azione revocatoria per far dichiarare inefficace, nei loro confronti, il fondo patrimoniale stesso.

La cosiddetta azione revocatoria, pero', deve essere necessariamente intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo.

L’unica eccezione in cui i beni inseriti nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti dai creditori successivi alla sua annotazione e' quando l’obbligazione per la quale i creditori agiscono sia stata contratta dal debitore per i bisogni della famiglia e/o che di cio' il creditore medesimo ne fosse stato a conoscenza.

Per bisogni della famiglia si intendono le esigenze di vita del nucleo familiare, valutabili in base all’Isee in cui la famiglia si colloca.

Contrariamente, gli oneri che non sono volti al mantenimento della famiglia, ma che sono di natura voluttuaria, come ad esempio l’acquisto di una macchina di lusso, o derivanti da interessi speculativi non possono considerarsi rivolte a bisogni della famiglia.

In buona sostanza, tutto ciò che si spende per le necessità familiari dà diritto al creditore non pagato di pignorare anche la casa o il terreno inserito nel fondo patrimoniale

Invece, ciò che non riguarda i bisogni della famiglia impone al creditore di rivolgere le proprie “attenzioni” su cose diverse da quelle del fondo.

Con la conseguenza che i relativi creditori non potranno aggredire il fondo patrimoniale, qualora il debitore riesca a dimostrarlo.

Anche i creditori per debiti contratti prima dell’annotazione del fondo nell’atto di matrimonio non potranno piu' agire sui beni in esso inseriti.

Su questo punto, pero', e' bene fare un’importante precisazione.

Infatti, se i creditori riescono a dimostrare che il debitore ha costituito il fondo al solo scopo di frodarli, allora potranno agire in giudizio con la cosiddetta azione revocatoria, di cui parlavamo prima.

Con questo atto possono, cioè, chiedere al giudice che il fondo sia dichiarato, nei loro confronti, inefficace.

Come detto, l’azione revocatoria va intrapresa entro 5 anni dalla costituzione del fondo patrimoniale.

Scaduto il termine, quindi, il fondo e' inattaccabile anche per i creditori anteriori alla sua annotazione.

In parole povere, i beni resteranno, in questo caso, inattaccabili.

Da notare bene che, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il fondo patrimoniale puo' essere sottoposto a revocatoria fallimentare, se costituito nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento.

Fondo patrimoniale attaccabile entro un anno senza azione revocatoria

Come ampiamente chiarito nel precedente paragrafo, a prescindere dalla natura del debito, nei primi cinque anni il fondo patrimoniale può essere sempre revocato se si dimostra che il debitore si è spossessato dei suoi beni principali e non ne ha altri per garantire le obbligazioni contratte: ma il creditore può farlo anche prima.

A causa alla legge 83/2015, infatti, è più facile ottenere un pignoramento per i creditori.

La norma esplicata, infatti, concede al creditore il potere di pignorare i beni immobili o i mobili registrati (auto, motocicli, ecc.) del debitore nonostante quest’ultimo vi abbia costituito un vincolo di indisponibilità.

In parole povere, il creditore potrà ugualmente far valere il suo pignoramento, benché successivo alla cessione del bene, senza neanche bisogno di ottenere prima una sentenza che renda inefficace l’atto (cosiddetta causa di revocatoria ordinaria).

Lo potrà comunque fare solo se ha trascritto il pignoramento entro un anno dall'atto medesimo del debitore.

Spirato tale termine, dovrà, invece prima agire con la classica azione revocatoria.

Questo significa, in pratica, che tutti gli atti posti dal debitore, come appunto un fondo patrimoniale, sono vacillanti per un anno dal loro compimento, poiché, entro tale termine, il creditore può sempre intervenire ed espropriarli.

Affinché, tuttavia, il creditore possa procedere al pignoramento sui beni del debitore, occorrono tutti i seguenti requisiti:

  1. l’atto del debitore deve essere:
    • pregiudizievole per il creditore: in altre parole, il debitore non deve possedere altri beni su cui il creditore possa, pignorandoli, recuperare quanto gli spetta;
    • compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del diritto di credito.
  2. il creditore deve:
    • essere munito di titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, un assegno, una cambiale, un atto notarile come un mutuo, un attestato di credito della SIAE, una cartella esattoriale, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ecc.)
    • aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto del debitore.

Tale norma si applica anche al creditore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione promossa da un altro creditore.

Dunque, questa norma consente al creditore di pignorare i beni immobili o mobili registrati del debitore nonostante siano stati posti all'interno del fondo patrimoniale senza dover aspettare l’esito della revocatoria ordinaria, con notevole risparmio di tempo, nonostante il fondo costituito dai coniugi renda, di norma, impignorabili i beni ivi immessi da parte dei creditori sorti per spese non inerenti ai bisogni della famiglia.

Chiarimenti sulla classificazione dei bisogni della famiglia nell'ambito di un fondo patrimoniale

Come accertato, i beni inseriti nel fondo patrimoniale non sono aggredibili esclusivamente se i debiti contratti sono estranei ai bisogni della famiglia: ma, nel pratico, quali si considerano, appunto, estranei ai bisogni della famiglia?

Purtroppo, secondo le più recenti interpretazioni dei giudici, rientra nel concetto di “bisogni di famiglia” un vasto elenco di debiti, da quelli fiscali nei confronti di Equitalia a quelli coi fornitori dell’attività lavorativa, dalla fideiussione prestata per l’azienda di famiglia ai debiti derivanti dall’attività professionale.

Pertanto, così facendo, si è abbracciata la quasi totalità delle situazioni di morosità degli italiani.

Il che vuol dire che aumenta il numero di creditori che possono pignorare il fondo patrimoniale in ogni momento.

Ciò perché, se in passato la casa nel fondo patrimoniale poteva essere pignorata solo in caso di debiti nati da bisogni familiari (come spese di istruzione, oneri di condominio, tasse sulla casa, ecc.), oggi invece è aggredibile anche dai creditori dell’attività lavorativa, sia essa imprenditoriale o professionale.

Ad esempio, se si è fatto un mutuo per aprire un negozio o si è firmato come garante del proprio socio per un finanziamento alla società o, ancora, si è omesso di pagare i lavoratori dipendenti, il fondo patrimoniale non tutela più.

A che cosa serve il fondo patrimoniale oggi

Dunque, dopo aver chiarito a cosa NON serve il fondo patrimoniale, cerchiamo di capire, praticamente, a chi può far comodo costituire questo istituto.

La giurisprudenza, nel tentare di lasciare un minimo ambito di operatività al fondo patrimoniale, ha chiarito che il fondo patrimoniale resta inattaccabile solo per quei debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria.

Dunque, rientra nella classificazione un viaggio vacanza, o debiti caratterizzati da intenti speculativi come un investimento mal riuscito: situazioni con le quali la gran parte degli italiani non si confronta più, avendo già difficoltà nell’arrivare a fine mese con le bollette e le altre spese necessarie alla sopravvivenza.

Insomma, la famiglia italiana media spende solo per necessità (lavorativa o personale) e, quindi, tutti i conseguenti debiti danno luogo a pignoramento del fondo patrimoniale.

20 Luglio 2016 · Andrea Ricciardi


Argomenti correlati: 

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!