Fondo patrimoniale » La guida pratica e le informazioni indispensabili che bisogna conoscere

Fondo patrimoniale » La guida pratica e le informazioni indispensabili che bisogna conoscere

Uno dei metodi più usati dai debitori italiani per defalcare i propri immobili, e non solo, dalle aggressioni dei creditori, è il cosìdetto fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale è ormai entrato nella normalità delle famiglie, specie quelle degli imprenditori.

Ma in sostanza, che cos’è questo famoso fondo patrimoniale? Come funziona? A cosa ed a chi è utile?

In questo ricco articolo, vi proporremo riscontri brevi e intuitivi, con diverse sezioni, ognuna per il giusto ambito di intervento.

Buona lettura.

Generalità e norme sul fondo patrimoniale

Con il supporto del notaio, il fondo patrimoniale consente di costituire un vincolo su beni immobili (una casa o un terreno), titoli di credito (per esempio, le quote di una società per azioni), beni mobili registrati (per esempio, un’automobile) e universalità di mobili.

Storicamente, l'istituto del fondo patrimoniale ha sostituito il patrimonio familiare e la dote.

Attualmente è regolato dagli articoli 167 e successivi del codice civile.

In particolare, all'articolo 176 Cc, si legge che: . Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. La dottrina lo fa rientrare nella categoria del patrimonio separato. La sua funzione principale è quella di soddisfare i bisogni della famiglia (e cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).

Considerazioni sul fondo patrimoniale

Le esigenze di sicurezza di tutti gli imprenditori, che vorrebbero in qualche modo sottrarre ai rischi dell'attività d’impresa almeno una parte del loro patrimonio personale (prima di tutto la casa di abitazione principale, e magari anche la seconda casa), possono essere soddisfatte con lo strumento del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale non è una novità, infatti la legge lo prevede da molto tempo, ma è stato riscoperto solo negli ultimi anni, e ha avuto una crescente diffusione.

Come già visto, è un istituto previsto dal codice civile nell’ambito dei regimi patrimoniali della famiglia, insieme alla comunione legale e alla separazione dei beni, e infatti è destinato a tutelare le esigenze della famiglia.

Da qui deriva la principale limitazione al suo utilizzo: per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. In questo ambito le coppie di fatto non sono prese in considerazione dalla legge.

Gli imprenditori celibi (o nubili) non hanno alcuna possibilità di utilizzare questo strumento, e devono quindi trovare un’altra soluzione alle esigenze di tutela del patrimonio personale.

Per chi è sposato, invece, il fondo patrimoniale può essere una valida soluzione alle esigenze di tutela del patrimonio personale, e infatti negli ultimi anni la diffusione del fondo patrimoniale è in costante aumento, non solo tra gli imprenditori ma anche tra i liberi professionisti, che possono in questo modo tutelarsi contro i rischi della propria attività.

Come si costituisce un fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno dei coniugi o da entrambi, destinando determinati beni immobili, beni mobili registrati, come autoveicoli e imbarcazioni, o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.

Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi. Il fondo potrebbe essere costituito persino da un’altra persona, diversa dai coniugi, ma a beneficio di questi e dei loro figli, ma è una possibilità che trova poco riscontro nella pratica. Normalmente, infatti, i beni costituiti in fondo patrimoniale appartengono ai due coniugi, oppure a uno solo di essi.

Con un semplice atto stipulato davanti al notaio i beni inclusi nel fondo sono sottratti in modo permanente alla possibilità di esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative, e persino i debiti tributari. C’è quanto basta per rendere il fondo patrimoniale una soluzione molto interessante per chi vuole sottrarre una parte del proprio patrimonio al rischio derivante dall'esercizio impresa, ma anche alle responsabilità che possono gravare su chi riveste cariche amministrative oppure è membro di un collegio sindacale, e alle improvvise richieste di risarcimento danni.

Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia, anche se anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, fatto salvo, in questo caso, l’esperimento dell'azione revocatoria secondo le regole ordinarie. In ogni caso, i coniugi devono sempre essere in grado di dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In qualsiasi momento è possibile includere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, sempre con un atto notarile.

Il termine “fondo” non deve trarci in inganno. Non si tratta di un entità diversa dai coniugi, che rimangono infatti proprietari dei beni a tutti gli effetti. In realtà dovremmo parlare, più propriamente, di “vincolo”, dato che l’effetto del fondo patrimoniale è proprio quello di vincolare questi beni al soddisfacimento delle necessità della famiglia, e quindi escludere la possibilità che possano essere toccati da terzi per ragioni estranee.

Il Fondo patrimoniale non sostituisce, ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale primario adottato dai coniugi che può essere indifferentemente la comunione, la separazione dei beni o un regime convenzionale.

L’articolo 170 del Codice civile prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il Fondo patrimoniale, quindi, se correttamente utilizzato, costituisce uno schermo per determinate pretese creditorie.

Il Fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi oppure da un terzo sia per atto fra vivi che per disposizione testamentaria.

Costituzione del fondo patrimoniale da parte di uno o entrambi i coniugi

Il Codice civile all'articolo 167, comma 2, richiede l’accettazione, da parte dei coniugi, anche fatta a posteriori, solo nel caso della costituzione del fondo per opera di un terzo per atto tra vivi.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno però esteso la necessità dell'accettazione da parte dei beneficiari anche ai casi di costituzione da parte dei coniugi; hanno riconosciuto, infatti, a questo istituto una natura contrattuale, classificandolo fra le convenzioni matrimoniali, per la conclusione delle quali è sempre necessario il consenso di entrambe i coniugi.

Potranno essere costituiti in Fondo patrimoniale beni appartenenti ad entrambi in comunione ordinaria, oppure beni in proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi.

La proprietà dei beni costituiti in Fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

È infatti consentito che entrambi i coniugi per i beni di rispettiva proprietà, o uno solo di loro si riservi la proprietà dei beni: in quest’ultimo caso l’oggetto del conferimento è il diritto di godimento del bene, in modo analogo alla costituzione di un usufrutto.

La proprietà può anche essere conferita a soggetti diversi dai coniugi, quali ad esempio i loro figli.

Uno dei coniugi potrà costituire il Fondo patrimoniale anche prima del matrimonio subordinandone l’efficacia alla celebrazione delle nozze.

Costituzione del fondo patrimoniale da da parte di un terzo per atto fra vivi

Una persona diversa dai coniugi, e per questo terza rispetto al nucleo familiare, può, mediante atto pubblico, procedere alla costituzione del Fondo patrimoniale in favore di essi.

Fintanto che non è intervenuta l’accettazione da parte dei coniugi beneficiari, i beni rimangono nella piena e libera disponibilità del terzo. L’accettazione dei coniugi va fatta per atto pubblico e può avvenire contestualmente alla costituzione del Fondo patrimoniale o successivamente.

L’atto può precedere la celebrazione di matrimonio e, in tal caso, sarà soggetto alla condizione legale sospensiva della celebrazione del matrimonio tra le persone specificamente indicate nell’atto di costituzione.

Costituzione del fondo patrimoniale per testamento

Il testatore dovrà indicare in modo espresso i destinatari della disposizione, che potrà anche precedere il matrimonio.

Qualora alla data di apertura della successione il matrimonio debba essere ancora celebrato, la disposizione sarà condizionata alla celebrazione del matrimonio; se il matrimonio sarà già cessato per annullamento o per divorzio la disposizione sarà priva di efficacia.

La dottrina prevalente ritiene che non possano essere attribuite al Fondo patrimoniale quote di eredità genericamente, ma debba prevedersi la puntuale determinazione dei beni soggetti al vincolo.

Pubblicità del fondo patrimoniale

La costituzione del Fondo patrimoniale deve essere fatta tramite atto pubblico e così anche l’accettazione.

Non è sufficiente che la costituzione del Fondo patrimoniale sia trascritta nei Registri Immobiliari a norma dell'articolo 2647 per essere opponibile ai terzi, ma, rappresentando una convenzione matrimoniale, a norma dell'articolol62 Codice civile, deve essere anche annotata a cura del notaio rogante a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi in favore dei quali il fondo è costituito (Trib. Bergamo 16.11.81).

L’atto di costituzione non può essere opposto a terzi, quando a margine dell'atto di matrimonio non sono annotati la data del contratto e il notaio rogante e le generalità dei contraenti.

La trascrizione ex articolo 2647 Codice civile non è infatti ritenuta sufficiente in quanto costituisce una mera pubblicità notizia (Cass. Civ. 27/11/87 numero 8824 ) che non svolge alcun ruolo dal punto di vista della opponibilità ai terzi.

Ne consegue che se all'annotazione ex articolo 162 Codice civile si sia provveduto dopo l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale sull’immobile, non è opponibile ai terzi la costituzione del Fondo patrimoniale, ancorché antecedente (Trib. Latina, 17.03.1988).

Fondo patrimoniale - L'oggetto del vincolo

Come già citato, possono configurare oggetto di costituzione di Fondo patrimoniale i beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, purché vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo in modo idoneo.

Si ritiene che possano essere conferiti in Fondo patrimoniale il diritto d’usufrutto, di superficie, d’enfiteusi, e anche il diritto di nuda proprietà, anche se infruttifero.

Il diritto d’uso e d’abitazione possono essere conferiti in Fondo patrimoniale solo da parte del proprietario del bene per la fisiologica indisponibilità di tali diritti.

La dottrina maggioritaria esclude, tassativamente, che i beni mobili non registrati possano rientrare nel Fondo patrimoniale sul presupposto che la destinazione di tali beni ai bisogni della famiglia non sia opponibile ai terzi.

Non si dovrebbe però attribuire, ad opinione di tesi minoritarie, allo strumento pubblicitario ed ai suoi effetti (opponibilità ai terzi) una funzione costitutiva che non gli appartiene.

Si arriverebbe così ad affermare la validità, ma l’inopponibilità, del conferimento dei beni mobili in Fondo patrimoniale, ad esempio, di un’opera d’arte di grande valore, di una collezione di quadri di autore o, più in generale, di un’universalità di beni mobili; ma ancora di azioni, di quote di fondi comuni di investimento, di quote di srl

Si riconosce invece in dottrina la possibilità di conferire beni futuri a patto che siano sufficientemente determinati (ad esempio un edificio in corso di costruzione).

Quanto ai titoli di credito, alcuni autori ritengono che solo quelli nominativi possano essere oggetto del fondo patrimoniale. Questo perché il vincolo deve comunque risultare in qualche modo dal titolo stesso, per renderlo opponibile ai creditori.

Conferimento dei beni al fondo patrimoniale

Dopo la costituzione del fondo, i beni in esso conferiti e i loro redditi non sono soggetti ad esecuzione forzata nè ad iscrizione di ipoteca giudiziale per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Tra questi rientrano ad esempio i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative.

Ma approfondiamo meglio il concetto di bisogni della famiglia.

Concetto di bisogni della famiglia

Individuare che cosa s’intende per “bisogni della famiglia” si presenta fondamentale per la determinazione dell'operatività del Fondo patrimoniale.

La definizione del concetto di “soddisfacimento dei bisogni della famiglia” comporta l’individuazione di un aspetto soggettivo ed uno oggettivo.

Da un lato occorre, infatti, individuare la famiglia a cui ci si riferisce e in seguito tracciare i confini di ciò che si intende per “bisogni”.

Dal punto di vista soggettivo il riferimento normativo è fatto alla famiglia legittima; restano quindi escluse dalla disciplina in esame le convivenze di fatto.

La dottrina ritiene che siano compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, e anche gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest’ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti.

Dal punto di vista oggettivo è ormai acquisita in dottrina una certa ampiezza del concetto di bisogni della famiglia: i “bisogni” sono riferiti non solo alle spese per le necessità primarie, ma anche alle spese per assicurare il tenore di vita prescelto dai coniugi.

Questa definizione “allargata” presenta però alcune incertezze: il concetto di “tenore di vita” ha poco d’oggettivo, costituisce, infatti, decisione dei coniugi e così anche il suo rapporto più o meno elevato rispetto alle possibilità economiche della famiglia.

Inoltre la scelta dello stile di vita può mutare nel corso del rapporto matrimoniale e non sempre è frutto di una decisione espressa.

La giurisprudenza di merito ha inteso il riferimento ai bisogni della famiglia come a quelle necessità connesse col ménage domestico-familiare secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia stessa (Trib. Parma 7.1.97).

La giurisprudenza di legittimita' ha fornito un’interpretazione più estensiva della nozione, ricomprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. 134/84).

Debiti anteriori allla costituzione del fondo patrimoniale - azione revocatoria

Se si tratta di debiti anteriori alla costituzione del fondo, il creditore potrebbe esperire l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure l’azione revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti), sostenendo che il fondo è stato costituito fraudolentemente per sottrare i beni all'esecuzione forzata.

Il fondo, quindi, non può essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti già contratti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato.

La guida al fondo patrimoniale » Obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia

Se le obbligazioni sono state contratte nell’interesse della famiglia, i beni del fondo possono essere aggrediti per soddisfare tali crediti.

Nella nozione di “bisogni della famiglia” vanno ricompresi, non solo le spese di tipo “alimentare”, ma anche le esigenze volte al mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia e quelle destinate a potenziarne le capacità economiche. Sono escluse quelle per esigenze voluttuarie o caratterizzate da interessi di natura speculativa (Cass. sent. numero 1857 del 4.11.2004).

Per esempio, le obbligazioni nascenti dall'attività imprenditoriale di uno dei due coniugi non possono essere intese come spese volte al mantenimento e allo sviluppo economico della famiglia e, quindi, i relativi creditori non potranno soddisfarsi sul fondo patrimoniale.

Lo stesso principio vale per i debiti di natura fiscale. L’amministrazione può aggredire il fondo patrimoniale se il contribuente non dimostra che il debito fiscale era nato per bisogni estranei alla famiglia e che di ciò era consapevole il creditore ( Cass. sent. numero 1295 del 30.01.2012)

È fatta salva, infatti, la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (articolo 170 del Codice civile). I coniugi, infatti, devono in ogni caso dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Atti di disposizione sui beni conferiti al fondo patrimoniale e figli minori

Per quanto riguarda gli atti di disposizione da parte dei coniugi sui beni del fondo patrimoniale, è necessario il consenso di entrambi per ipotecarli, alienarli, darli in pegno o comunque vincolarli.

Se poi vi sono figli minori è anche necessaria l'autorizzazione del giudice. In ogni caso gli atti suddetti possono essere compiuti solo nei casi di necessità o utilità evidente per la famiglia.

Opponibilità del fondo patrimoniale ai debiti tributari sorti anteriormente o posteriormente alla sua costituzione

Comunque, fra i creditori potenzialmente danneggiabili dalla costituzione del fondo patrimoniale vi è l’erario, che potrebbe trovarsi nell'impossibilità di soddisfare forzosamente le proprie pretese creditorie sui beni del coniuge-contribuente debitore (o di entrambi i coniugi) protetti dalla apposizione del vincolo di destinazione.

Sotto questo profilo è necessario, in primo luogo, escludere che esistano deroghe espresse a favore del Fisco alla limitazione della responsabilità patrimoniale connessa al vincolo di destinazione del fondo patrimoniale riconosciuta dall'articolo 170 del codice civile, ed, in secondo luogo, occorre chiarire che i beni ed i diritti destinati, costituenti patrimoni separati, rispondono dei tributi compatibili con (e corrispondenti al) perseguimento dello scopo cui sono ordinati ed in funzione della natura del reddito interessato.

In questa ottica e con specifico riferimento all'Imu non vi sono difficoltà nel riconoscere la soggezione all'esecuzione coattiva dei beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale allorquando la debenza del tributo è collegata al loro specifico possesso.

Laddove, invece, il debito è originato dal possesso di beni in parte compresi ed in parte esclusi dal fondo, occorre enucleare la porzione di imposta riferita ai beni esclusi che, chiaramente, non verrebbe ad essere garantita dai beni su cui viene impresso il vincolo di destinazione.

Diverso il discorso in merito ai debiti per Irpef: infatti se i redditi derivanti dai beni compresi nel fondo patrimoniale vanno imputati pro-quota ai coniugi ai sensi dell'articolo 4, lettera b) t.u.i.r. secondo cui i redditi che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi, è logico ritenere che l’Amministrazione finanziaria possa aggredire quei beni inclusi nel fondo da cui derivano i redditi che, a loro volta, determinano l’insorgere del debito d’imposta (beni immobili per i redditi fondiari, titoli e partecipazioni per i redditi di capitale e per quelli diversi).

Contrariamente, i beni oggetto del fondo patrimoniale non possono essere oggetto di esecuzione nel caso in cui il debito scaturisce dalla produzione di redditi di lavoro (dipendente e/o autonomo) o d’impresa cui non si applica lo speciale criterio di imputazione sancito dall'articolo 4 t.u.i.r..

Con riferimento alla questione relativa all'individuazione di un criterio che consenta di quantificare la quota-parte del credito d’imposta che, essendo scaturito dal possesso dei beni confluiti nel fondo, può essere soddisfatto mediante esecuzione forzata sui beni vincolati, appare opportuno fare riferimento alla disciplina del privilegio immobiliare di cui all'articolo 2771, comma 1, del del codice civile secondo cui i crediti relativi alle imposte sui redditi fondiari, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi fondiari, hanno privilegio su tutti gli immobili del contribuente situati nel territorio del Comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili stessi.

Pertanto, ricorrendo ad un analogo criterio di frazionamento è possibile quantificare la quota-parte del credito relativo all'Irpef che, derivando dal possesso di una serie di beni immobili compresi nel fondo patrimoniale, può essere soddisfatta mediante esecuzione forzata sui beni stessi.

Infine, con riferimento ai debiti tributari non aventi diretto collegamento con i beni ed i diritti oggetto del fondo patrimoniale occorre precisare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, tali debiti tributari, pur nell’ampiezza oramai riconosciuta al concetto di bisogni della famiglia, non hanno alcuna attinenza con le esigenze familiari in quanto sorgono automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita dell'obbligazione tributaria e, conseguentemente, non possono giustificare alcuna aggressione sui beni del fondo patrimoniale da parte del fisco.

In questo senso la sentenza della Corte di Cassazione numero 15862/2009, precisando che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, nega l’attinenza ai bisogni della famiglia del credito erariale.

In questo senso è orientata la giurisprudenza tributaria di merito (C.T.P. di Milano sentenza numero 437/2010, C.T.P. di Grosseto sentenza numero 280/2009, C.T.P. di Padova sentenza numero 9/2011 e C.T.R. del Piemonte sentenza 18 maggio 2009.

In senso contrario va segnalata una isolata e non condivisibile pronuncia della giurisprudenza amministrativa (TAR Friuli Venezia Giulia sentenza numero 369 del 10 maggio 2007) che, decidendo su una questione attinente un atto di esecuzione forzata, ha precisato che la costituzione di un fondo patrimoniale non è di ostacolo all'esecuzione immobiliare per crediti fatti valere dall'Amministrazione finanziaria dato che i debiti per Irpef, Iva e tasse varie devono ritenersi, per definizione, inerenti in maniera diretta e immediata ai bisogni della famiglia, dato che anche l’attività lavorativa ed imprenditoriale, da cui il ricorrente trae i redditi che hanno dato origine ai vari debiti di imposta, è finalizzata al generale mantenimento dello stesso e della sua famiglia.

Al riguardo è necessario rilevare che non appare sostenibile affermare che il debito per Iva si riferisca in maniera diretta ed immediata ai bisogni della famiglia.

Se così fosse anche i debiti verso i dipendenti, verso i fornitori e verso i finanziatori sarebbero annoverabili tra i debiti contratti per soddisfare i bisogni familiari, determinando per conseguenza un inevitabile annacquamento dell'istituto del fondo patrimoniale e della sua finalità di assicurare una separazione patrimoniale finalizzata a garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

L'iscrizione di ipoteca ad immobile conferito al fondo patrimoniale

Come previsto dall'articolo 169 del codice civile, che norma l'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.

Ora, va innanzitutto precisato (Corte di Cassazione, sentenza numero 13622 del 2010) che l’articolo 169 regola esclusivamente l’ipotesi di costituzione volontaria di ipoteca sul bene conferito nel fondo da parte del coniuge proprietario del bene. Nel senso che, se nell'atto di costituzione del fondo non è stata espressamente prevista la facoltà di concedere ipoteca, essa non può essere esercitata dal coniuge che ha costituito il fondo patrimoniale. Se quella previsione vi è stata, essa soggiace alle condizioni di cui alla norma.

L'articolo 169 del codice civile non riguarda, invece, l'iscrizione di ipoteca legale o giudiziale. E ciò, perché in tal caso non assume rilievo la volontà del coniuge costituente il fondo, bensì una volontà esterna all'ambito soggettivo del fondo patrimoniale.

Per identica motivazione l'articolo 169 del codice civile non riguarda la costituzione dell'ipoteca esattoriale di cui all'articolo 77 del DPR numero 602 del 1973. Anche in questo caso, infatti, la costituzione di ipoteca origina da un'iniziativa di un soggetto estraneo al fondo, qual è l’esattore.

La guida al fondo patrimoniale » separare il patrimonio personale da quello dell'azienda

L'imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e non solo con la parte destinata all'esercizio dell'impresa.

Per separare il patrimonio personale da quello dell'azienda è necessario ricorrere  agli strumenti che la legge mette a nostra disposizione.

Il sistema più utilizzato  è  la costituzione di una società di capitali  (srl o spa).  In questo caso la legge prevede che la società risponde dei debiti solo con il proprio patrimonio, quindi il socio rischia solo il capitale conferito, o comunque ciò che ha messo a disposizione dell'impresa.

Spesso, tuttavia, anche i soci della srl rinunciano di fatto alla limitazione di responsabilità sottoscrivendo delle fideiussioni a garanzia dei debiti della società, e dunque si trovano in una situazione non molto diversa da quella di una società di persone (snc e sas) laddove nulla garantisce la separazione del patrimonio aziendale da quello personale dei soci. Infine, anche l’amministratore di una srl o di una spa potrebbe trovarsi a dover rispondere in proprio per sanzioni o risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Le esigenze di sicurezza di tutti questi imprenditori (ed amministratori) che vorrebbero in qualche modo sottrarre ai rischi dell'attività d’impresa almeno una parte del loro patrimonio personale (prima di tutto la casa di abitazione)  possono essere soddisfatte con il ricorso a due istituti: il fondo patrimoniale e il trust.

13 Giugno 2013 · Gennaro Andele


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