Fondo patrimoniale » Dopo il decesso del coniuge gli eredi rispondono dei debiti

Quando uno dei due coniugi muore, facendo così sciogliere il fondo patrimoniale precedentemente stipulato, gli eredi rispondono dei debiti del defunto con il bene inserito, da quest’ultimo, nel fondo stesso a lui prima intestato.

Con il decesso di uno dei coniugi viene a mancare la destinazione dei beni nel fondo patrimoniale costituito con il matrimonio.

Quindi, il bene già facente parte del fondo patrimoniale e a suo tempo quindi destinato al soddisfacimento esclusivo dei bisogni della famiglia, perde questa destinazione, rientrando, così, nella garanzia patrimoniale generica del coniuge titolare dello stesso.

Il codice civile, infatti, chiarisce il principio generale secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Pertanto, una volta concluso il fondo patrimoniale per la morte di uno dei coniugi, è necessario verificare se, al momento della costituzione, il coniuge disponente si era riservato o meno la proprietà sul bene inserito nel fondo. Da qui si generano due casi nettamente distinti.

Nel caso in cui il bene inserito nel fondo era di proprietà del deceduto, lo stesso andrà inserito in dichiarazione di successione e si trasferirà agli eredi secondo quanto previsto dalla legge o dal testamento: il bene, dunque, costituirà una garanzia per i creditori del defunto.

Nella fattispecie, invece, che il bene inserito nel fondo fosse di proprietà del coniuge rimasto in vita, tale bene non entrerà a far parte dell'asse ereditario e quindi gli eredi di quest’ultimo non risponderanno dei debiti del defunto con tale cespite.

Quando, infine, nella costituzione del fondo non è prevista la riserva di proprietà, il bene è da considerarsi in effettiva comproprietà dei coniugi al 50% e quindi solo una metà farà parte del patrimonio ereditario costituendo perciò, solo per tale misura, garanzia dei creditori del defunto.

27 Giugno 2014 · Gennaro Andele




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