Fondo patrimoniale e separazione legale dei coniugi
Condizione necessaria per la costituzione del fondo è, come sappiamo, l'esistenza di un regolare matrimonio fra i soggetti costituenti.
La semplice separazione legale non comporta la cessazione degli effetti verso terzi della costituzione del fondo patrimoniale.
Solo lo scioglimento del matrimonio (per decesso o annullamento) o la cessazione dello stesso (nel caso di divorzio) ha, come conseguenza, la cessazione degli effetti del fondo patrimoniale.
Qualora lo scioglimento o la cessazione del matrimonio intervenga in presenza di figli minori, la durata del fondo patrimoniale si protrae fino al compimento della maggiore età del figlio più giovane.
In questo periodo di tempo, il fondo patrimoniale verrà amministrato da un curatore nominato dal Tribunale dei minori.
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