Fondo patrimoniale e debiti contributivi

L'orientamento di alcune Commissioni Tributarie (C.T.R. Piemonte sezione VI 21.10.2009 numero 54; C.T.P. Grosseto, sez. IV, 30-11-2009, numero 280; C.T.P. Milano, sez. XXI, 20-12-2010, numero 437; C.T.P. Mantova, sez. 1, 10-06-2008; C.T.P. Padova sez. I del 20 gennaio 2011) sembra essere quello di escludere che i debiti per contributi previdenziali e assicurativi possano essere escussi con iscrizione di ipoteca o attraverso il pignoramento dei beni inclusi nel fondo patrimoniale

Anche il Tribunale di Teramo, che con la sentenza numero 647 del 26 settembre 2012, così ha deciso nel merito.

È opportuna una breve descrizione del quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 167 Cod.Civ. "Ciascuno o ambedue i coniugi, pei- atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia".

Prevede l'articolo 169 Cod.Civ. "Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi dì necessità od utilità evidente".

Dispone poi l'articolo 170 Cod.Civ. che "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
Ai sensi del combinato disposto degli articolo 169 e 170 Cod.Civ., i beni costituiti in fondo non possono essere quindi distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, per ciò dovendosi intendere non soltanto l’espropriabilità del bene, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 170 ce, ma anche la sua assoggettabiiita ad iscrizione ipotecaria.

Ne consegue che i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dal loro vincolo di destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, salvo il caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, ipotesi in cui il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione dì garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari (Cassazione civile sez. I 04 giugno 2010 numero 13622).

"Nella fattispecie, nessun dubbio sussiste sulla appartenenza dei. beni oggetto della iscrizione ipotecaria opposta al fondo patrimoniale costituito dai coniugi R. R. e Liliana, come emerge per tabulas dal raffronto del provvedimento di iscrizione d'ipoteca immobiliare, da un lato, e l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, dall'altro.

L'unico punto controverso è quindi quello attinente alla riconducibilìtà ai bisogni della famiglia dei debiti contratti da R. R. in qualità di socio accomandatario della società Manifatture 83 di R. R. & C sas

E' noto che l'applicazione dell'articolo 170 Cod.Civ. presuppone che i debiti siano ripartiti in tre categorie: 1) quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia; 2) quelli che il creditore ignorava essere estranei ai bisogni della famiglia; 3) quelli per scopi estranei alla vita familiare che il creditore sapeva essere tali. Solo per questi ultimi si esclude la espropriazione dei beni, mentre per gli altri la responsabilità è piena, gravando sul debitore l'onere di provare la consapevolezza dell'estraneità del credito allo scopo familiare in capo al creditore. Spetta quindi al contribuente fornire la prova della estraneità del debito fiscale ai bisogni familiari e della conoscenza della estraneità in capo al creditore (Cassazione civile sez. III 30 gennaio 2012 n, 1295).

Ciò premesso, nella fattispecie la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'articolo 167 Cod.Civ., cosi come stabilito dall'articolo 162 Cod.Civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, annotazione di cui la parte ricorrente ha fornito prova documentale.

Orbene, il debito per il quale il creditore ha proceduto alla iscrizione ipotecaria è senza dubbio da ritenersi estraneo ai bisogni della famiglia, trattandosi di debito contratto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale della società Manifatture 83 di R. R. Se C. S.A.S., sicuramente non riconducibile al soddisfacimento dei bisogni familiari. Non si vede infatti come possano ascriversi ad esigenze familiari le obbligazioni per contributi previdenziali (la cui debenza deriva dal mancato riconoscimento di sgravi contributivi) sorte a carico della parte opponente in riferimento all'esercizio di una attività imprenditoriale svolta non in proprio, ma sotto forma di partecipazione societaria. Né si comprende per quale ragione possa essere esclusa la conoscenza di tale estraneità in capo all'ente creditore, ove si consideri che il debito inerisce a recupero contributivo per mancato riconoscimento di sgravi contributivi. Non poteva quindi che esservi consapevolezza, in capo all'ente impositore, dell'estraneità del debito contributivo rispetto alla naturale destinazione del fondo patrimoniale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia del ricorrente.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso a dunque accolto, con le conseguenze meglio indicate in dispositivo. Va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n"3999 del 4 ottobre 2007, eseguita dalla Equitalia P. S.p.A. sui beni immobili di proprietà di R. R., come indicati in ricorso, e ne va ordinata la parziale cancellazione.

Le spese di lite, nei confronti della Equitalia Centro S.p.A., seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno invece compensate le spese nei confronti dell'DMPS, stante la sua carenza dì legittimazione passiva.

Dunque, i beni inseriti nel fondo patrimoniale sono destinati unicamente a garantire i bisogni primari della famiglia e, pertanto, non possono essere ipotecati da Equitalia, anche se per debiti riconducibili ad oneri previdenziali o assicurativi.

Bisognerà vedere se questa sentenza reggerà al vaglio della Corte di Cassazione, determinando essa una sorta di garanzia di impunità per qualsiasi imprenditore che, dopo aver costituito il fondo e conferito ad esso i propri beni immobili, volesse evadere gli oneri previdenziali ed assicurativi a cui è obbligato, senza pagare pegno. Per ora gli avvocati di parte hanno definito la sentenza "illuminante": per loro ci saranno sicuramente da incassare altre laute parcelle, visto che Equitalia proporrà ricorso.

26 Dicembre 2013 · Ornella De Bellis




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