Debiti contratti per esigenze personali ed azione coattiva sui beni inclusi nel fondo patrimoniale
Solo i debiti contratti per bisogni familiari possono legittimare un’esecuzione forzata nei confronti dei beni già inseriti nel fondo.
Invece i proventi derivanti dall'impresa individuale non concorrono a soddisfare, in modo diretto, i bisogni della famiglia (tant’è che non entrano nella comunione legale dei coniugi, se non nei limiti di ciò che non sia stato consumato al momento dello scioglimento di essa). Di conseguenza, le obbligazioni assunte dal coniuge titolare di un’azienda personale nell'esercizio dell'impresa stessa (e non di quella familiare) non ineriscono in modo immediato ai bisogni della famiglia e quindi non legittimano il pignoramento dei beni nel fondo patrimoniale .
Questa è, tanto per citarne una, la sintesi di una sentenza pronunciata da giudici di merito (Trib. Cosenza, numero 715/2012).
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