Fondo patrimoniale e onere della prova – la natura giuridica dei debiti e i bisogni familiari
Il fondo patrimoniale gode di impignorabilità e, quindi, va sottratto all'azione esecutiva del creditore. Tuttavia, spetta alla parte debitrice, opponente in sede di esecuzione, provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità al creditore pignorante e la circostanza che al creditore era stata resa nota la non riconducibilità del debito ai bisogni della famiglia.
Questi, in sintesi, i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione numero 2970 del 7 febbraio 2013.
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