Fondo patrimoniale » Come difendere la casa familiare

Fondo patrimoniale » Come difendere la propria casa dalle pretese dei creditori e degli agenti della riscossione

Ecco come difendere la propria casa familiare dalle pretese dei creditori e degli agenti della riscossione. Un piccolo vademecum contenente tutto ciò che bisogna conoscere in tema di fondo patrimoniale. A partire dalla costituzione, passando per l’azione revocatoria, fino all'opponibilità dei beni.

Che cos'è un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale rappresenta un vincolo costituito, attraverso un atto notarile, per lo più su beni immobili, titoli di credito e beni mobili registrati.

Storicamente, l’istituto del fondo patrimoniale ha sostituito il patrimonio familiare e la dote.

Attualmente è regolato dagli articoli 167 e successivi del codice civile.

In particolare, all'articolo 176 Cc, si legge che, ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. La dottrina lo fa rientrare nella categoria del patrimonio separato. La sua funzione principale è quella di soddisfare i bisogni della famiglia (e cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).

Bisogna dire però, che il fondo patrimoniale non tutela da tutti i debiti, ma solo da quelli sorti dopo la costituzione del fondo stesso: i creditori anteriori, invece, qualora si ritengano lesi nelle proprie ragioni dall'istituzione del fondo, potranno esperire un’azione revocatoria per far dichiarare inefficace, nei loro confronti, il fondo patrimoniale stesso.

La cosiddetta azione revocatoria, però, deve essere necessariamente intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo.

In caso contrario, il fondo patrimoniale diventa definitivo e, quindi, tutelerà anche dai creditori anteriori. Questo aspetto, comunque, lo tratteremo più avanti.

La costituzione del fondo patrimoniale

Come accennato, il fondo patrimoniale può essere costituito da uno dei coniugi o da entrambi, destinando determinati beni immobili, beni mobili registrati, come autoveicoli e imbarcazioni, o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può essere costituito anche da una terza persona, tramite testamento o atto pubblico. In questo caso, però, è necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi.

Per costituire regolarmente un fondo patrimoniale, la forma dell'atto pubblico è obbligatoria, a pena di nullità.

In più, è necessario che la costituzione sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.

L'aspetto dell'annotazione è un fatto indispensabile, poiché da quel momento in poi, i creditori sorti successivamente non potranno più aggredire i beni inseriti nel fondo.

La tutela dei debiti

Come più volte chiarito, lo scopo principale del fondo patrimoniale è quello per cui tutti i creditori sorti successivamente alla annotazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio non possono più aggredire i beni in esso inseriti.

L’unica eccezione in cui i beni inseriti nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti dai creditori successivi alla sua annotazione è quando l’obbligazione per la quale i creditori agiscono sia stata contratta dal debitore per i bisogni della famiglia e/o che di ciò il creditore medesimo ne fosse stato a conoscenza.

Per bisogni della famiglia si intendono le esigenze di vita del nucleo familiare, valutabili in base all'Isee in cui la famiglia si colloca.

Contrariamente, gli oneri che non sono volti al mantenimento della famiglia, ma che sono di natura voluttuaria, come ad esempio l'acquisto di una macchina di lusso, o derivanti da interessi speculativi non possono considerarsi rivolte a bisogni della famiglia.

Con la conseguenza che i relativi creditori non potranno aggredire il fondo patrimoniale.

Anche i creditori per debiti contratti prima dell'annotazione del fondo nell'atto di matrimonio non potranno più agire sui beni in esso inseriti.

Su questo punto, però, è bene fare un'importante precisazione. Infatti, se i creditori riescono a dimostrare che il debitore ha costituito il fondo al solo scopo di frodarli, allora potranno agire in giudizio con la cosiddetta azione revocatoria, di cui parlavamo prima. Con questo atto possono, cioè, chiedere al giudice che il fondo sia dichiarato, nei loro confronti, inefficace.

Come detto, l'azione revocatoria intrapresa entro 5 anni dalla costituzione del fondo patrimoniale.

Scaduto il termine, quindi, il fondo è inattaccabile anche per i creditori anteriori alla sua annotazione.

In parole povere, i beni resteranno, in questo caso, inattaccabili.

Da notare bene che, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il fondo patrimoniale può essere sottoposto a revocatoria fallimentare, se costituito nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento.

Veniamo ora all'aspetto principale, motivo per cui è stato redatto questo articolo: come difendere la casa familiare grazie al fondo patrimoniale.

Nulla vieta, infatti, al debitore di inserire nel fondo un bene su cui la banca ha già iscritto ipoteca a seguito, per esempio, di un mutuo.

In questo caso, l’immobile sarà sempre pignorabile dalla banca, ma non lo sarà per gli altri creditori diversi dalla banca.

Così, per il proprietario dell'immobile che paghi regolarmente le rate del mutuo non ci sarà nulla da temere.

22 Aprile 2014 · Andrea Ricciardi


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