Fondo patrimoniale – atti di disposizione ed esecuzione forzata

Il fondo patrimoniale - limiti alla disponibilità ed all'esecuzione forzata dei beni e dei frutti del fondo

Il fondo patrimoniale, previsto negli articoli da 167 a 171 del Codice civile, è un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) costituito al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.

La sua funzione principale è, quindi, quella di soddisfare i bisogni della famiglia (ossia quelli relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).

Esso può essere costituito dai coniugi, durante il matrimonio, oppure può essere costituito da un terzo.

L'atto di costituzione del fondo deve rivestire la forma dell'atto pubblico.

In qualsiasi momento è possibile comprendere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, con un nuovo atto notarile.

La costituzione del fondo patrimoniale non comporta il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario

Una volta costituito il fondo, i beni in esso conferiti e i loro redditi non sono soggetti ad esecuzione forzata nè ad iscrizione di ipoteca giudiziale per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Tra questi rientrano ad esempio i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative.

Riguardo i debiti tributari, vi sono delle opinioni discordanti, in quanto alcuni ritengono che la presenza del fondo non sia opponibile all'amministrazione finanziaria.

Debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale

Se si tratta di debiti anteriori alla costituzione del fondo, il creditore potrebbe esperire l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure l'azione revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti), sostenendo che il fondo è stato costituito fraudolentemente per sottrare i beni all'esecuzione forzata.

Il fondo, quindi, non può essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti già contratti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato.

Fondo patrimoniale ed obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia

Se  le obbligazioni sono state contratte nell'interesse della famiglia, i beni del fondo possono essere aggrediti per soddisfare tali crediti.

Nella nozione di “bisogni della famiglia” vanno ricompresi, non solo le spese di tipo “alimentare”, ma anche le esigenze volte al mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia e quelle destinate a potenziarne le capacità economiche. Sono escluse quelle per esigenze voluttuarie o caratterizzate da interessi di natura speculativa (Cass. sent. numero 1857 del 4.11.2004).

Per esempio, le obbligazioni nascenti dall'attività imprenditoriale di uno dei due coniugi non possono essere intese come spese volte al mantenimento e allo sviluppo economico della famiglia e, quindi, i relativi creditori non potranno soddisfarsi sul fondo patrimoniale.

Lo stesso principio vale per i debiti di natura fiscale. L’amministrazione può aggredire il fondo patrimoniale se il contribuente non dimostra che il debito fiscale era nato per bisogni estranei alla famiglia e che di ciò era consapevole il creditore (  Cass. sent. numero 1295 del 30.01.2012)

È fatta salva, infatti, la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (articolo 170 del Codice civile). I coniugi, infatti, devono in ogni caso dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Atti di disposizione da parte dei coniugi sui beni del fondo patrimoniale

Per quanto riguarda gli atti di disposizione da parte dei coniugi sui beni del fondo, è necessario il consenso di entrambi per ipotecarli, alienarli, darli in pegno o comunque vincolarli.

Se poi vi sono figli minori è anche necessaria l'autorizzazione del giudice. In ogni caso gli atti suddetti possono essere compiuti solo nei casi di necessità o utilità evidente per la famiglia.

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30 Agosto 2011 · Antonella Pedone




Commenti e domande

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3 risposte a “Fondo patrimoniale – atti di disposizione ed esecuzione forzata”

  1. Social Network ha detto:

    Ottimo Articolo…

    Il tuo articolo mi è stato d’aiuto,grazie…

  2. giuseppe di fede ha detto:

    Salve,vorrei sapere dalla costituzione di un fondo patrimoniale quanto tempo deve passare per renderlo inattaccabile da parte delle banche in presenza di fidjussioni,io sono amministratore unico di una srl ma visto il perpetuare della crisi in atto vorrei correre ai ripari prima che sia troppo tardi,non per disonestà ma per il semplice fatto che i due immobili a me intestati di cui quello principale gravato da un mutuo di 20 anni e pagati solo 7.5 anni abitato da me,mia moglie e le mie tre figlie di cui una sola è maggiorenne,e l’altra ci vivono i miei genitori anziani è il frutto di più di 30 anni di onesto e serio lavoro,infatti i creditori sono diventati le banche anche se ad oggi non c’è nessuna sofferenza se non quella psicologica…..la mia domanda è come posso preservare gli immobili in caso di necessità non avendo altre fonti di guadagno oltre la mia attività,se ci sono suggerimenti vi sono infinitamente grato…
    Distinti Saluti

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