Controversie in materia di prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR – Entro quanto tempo dalla data di presentazione della domanda può essere proposta azione giudiziale
Per le controversie in materia di prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno e trecento giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Infatti, la normativa vigente (articolo 4 decreto legge 438/92) prevede, per le controversie in materia di prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto che l’azione giudiziaria possa essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data dalla data di comunicazione della decisione sull'istanza presentata dal lavoratore pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo.
Quando non c'è un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, vanno considerati due ulteriori termini presuntivi: il primo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali) e di centottanta giorni (contenzioso in materia di prestazioni INPS).
Queste le indicazioni, in tema di decadenza per la richiesta di prestazione del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto gestito dall'INPS, che i giudici della Corte di cassazione hanno inteso fornire nell'ambito della sentenza 24730/15.
Ho inoltrato – autonomamente dal sito INPS – richiesta di accesso al fondo di garanzia per il TFR e CL a seguito di fallimento della ditta per la quale lavoravo e l’inps a definito le domande pochi giorni or sono; la domanda CL è stata accolta mentre la domanda TFR è stata respinta con la motivazione TFR é tutto di competenza del Fondo di Previdenza complementare.
Siccome ho intenzione di inoltrare ricorso volevo chiedere secondo voi quali argomentazioni posso esporre contro una decisione del tipo sopra esposta.
Credo sia inutile ricorrere se lei ha liberamente sottoscritto l’opzione di non lasciare la gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) all’azienda e di destinare la liquidazione accumulata (anno per anno), ad un fondo per la pensione complementare. Peraltro, ex post, la sua è stata una scelta ottimale, considerando che l’aziende è poi fallita.
In pratica, il suo TFR è stato, anno per anno, acquisito dalla società che gestisce il fondo pensione complementare, per cui non può chiederne la restituzione al curatore fallimentare dell’azienda fallita, nè tanto meno, al Fondo di garanzia INPS per il TFR e i Crediti di Lavoro.