Fondo di solidarietà mutui prima casa – sospensione rate

Gli eventi che danno diritto all'accesso al fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Per i mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo c'è la possibilità per le banche di concedere la sospensione, per un massimo di 18 mesi. L'ammissione al beneficio e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari».

Chi può accedere al fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

  1. titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
  2. titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
  3. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

Inoltre, l'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
  2. fruizione di agevolazioni pubbliche;
  3. per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge numero 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso».

Cosa copre il fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Il fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo rimborsa al mutuatario gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.

Per parametro di riferimento si intende:

  1. per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;
  2. per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento, ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.
  3. per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
  4. per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.

Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Una volta ripreso l’ammortamento, il mutuatario dovrà sopportare anche il pagamento della quota interessi delle rate sospese per la parte relativa allo spread applicato dalla banca mutuante.

Cosa NON copre il fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Il fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non copre più i costi per:

  •  gli onorari notarili anticipati dalla banca
  •  le spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000euro l’anno;
  •  le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento della casa per cui è stato destinato il mutuo per almeno 5.000euro l’anno;
  •  le spese per l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile (prima era del 25% in caso di aumento delle rate semestrali e del 20% per le rate mensili).

Note importanti sull'accesso al fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo

La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa d’istruttoria.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:

  1. oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, numero 130;
  2. erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
  3. che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

Regolamento per l'accesso al fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 numero 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” in vigore dal 18 luglio 2012. 

Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet Consap a partire dal 27 aprile 2013.

Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.

Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo.

16 Aprile 2013 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

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Una risposta a “Fondo di solidarietà mutui prima casa – sospensione rate”

  1. karalis ha detto:

    17 luglio 2008: il presente emendamento è stato bocciato nella seduta odierna al Senato (discussione del DDL 866, conversione in legge 27 maggio 2008 del decreto-legge n.93 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie).

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