Rinnovo del fondo di accesso al credito per i genitori dei neonati

Rinnovo del fondo di accesso al credito per i genitori dei neonati

L’arrivo in famiglia di un figlio porta con sé nuove esigenze e nuove spese: per aiutare a sostenerle è stato rinnovato, presso il Ministero della Cooperazione internazionale e dell'Integrazione, con delega alla famiglia, il fondo volto a garantire l’accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio. L'accesso al credito viene assicurato attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto legge numero 158/2008 - articolo 4, comma 1 e 1 bis e legge 183 del 12 novembre 2011 - articolo 12).

Possono richiedere un prestito, fino a 5000 euro, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014, senza limitazioni di reddito.

Le banche che aderiscono all'iniziativa si sono impegnate ad applicare, ai finanziamenti garantiti dal Fondo, un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.

Il finanziamento concesso, della misura massima di 5000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni. Resta comunque facoltà delle banche l’erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, che permette un tasso agevolato, non esonera le famiglie dall'obbligo di restituzione alle scadenze pattuite. Per le famiglie dei bambini nati o adottati che siano portatori di malattie rare è previsto, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%.

Il Fondo di credito per i nuovi nati è stato rinnovato per altri tre anni. L'articolo 12 della legge 183 del 12 novembre 2011 ha infatti stabilito la proroga della misura per i nati negli anni 2012, 2013 e 2014.

L'iniziativa era già in vigore dal 2009 per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento. Adesso, secondo quanto stabilito recentemente in un Protocollo d’intesa tra il Ministero della Cooperazione internazionale e dell'Integrazione, con delega alla famiglia, e l’ABI, banche e intermediari aderenti estenderanno tale possibilità anche al triennio in corso.

Il Fondo Nuovi Nati, con una dotazione patrimoniale di 25 milioni di euro, finanzia un importo massimo pari a 5.000 euro di durata non superiore a 5 anni, con un tasso agevolato non superiore al 50% del Tegm (tasso medio) sui prestiti personali. Ad oggi ha garantito, a prima richiesta per un importo pari al 50% del finanziamento, oltre 24.000 operazioni per un controvalore di prestiti erogati superiore a 120 milioni di euro.

Presentazione della domanda per accedere al finanziamento riservato ai genitori dei neonati

Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato sul sito www.fondonuovinati.it e su www.abi.it.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche l’apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di bambini affetti da malattia rara dovrà essere prodotto anche il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.

Soggetti che possono accedere al finanziamento per i neonati

Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014.

In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione.

Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva.

Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore· rilasciato dalla commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

Schema procedurale per l'erogazione del credito ai genitori dei neonati

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta di accesso al fmanziamento utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e dichiarando:

  • le proprie generalità e quelle del minore nato o adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento);
  • l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se esercita tale potestà da solo o insieme ad altro soggetto;
  • in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.

Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, secondo le modalità e le condizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2009.

La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.

Il gestore del Fondo accerta la disponibilità finanziaria e ammette il fmanziamento alla garanzia.

La Banca/Intermediario fmanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

E' possibile estinguere il debito in un'uruca soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscr1ZlOne del contratto di fmanziamento.

L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario fInanziario.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la Banca/Intermediario, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, avvia gli adempimenti previsti in caso di intervento della garanzia del Fondo.

Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca a norma dell'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2009.

12 Agosto 2012 · Ludmilla Karadzic


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