I prelievi dal conto corrente che il libero professionista non riesce a giustificare non possono essere presunti come investimenti produttivi di reddito non dichiarato

L'Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini finanziarie effettuate nei confronti di un professionista (docente universitario esercente anche attività di avvocato) acquisiva i dati relativi alle movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti al medesimo intestati.

Per legge (articolo 32 dpr 600/1973), i dati e gli elementi acquisiti possono essere posti a base delle rettifiche della dichiarazione dei redditi, delle scritture contabili e degli accertamenti fiscali se il contribuente non dimostra che ne ha già tenuto conto per la determinazione del reddito imponibile.

Ora, se è comprensibile che un movimento in entrata in conto corrente che non risulti dalle scritture contabili possa essere considerato un compenso occultato dal professionista, è ben difficile comprendere come, in base ad una sorta di presunzione legale, i movimenti in uscita del conto corrente di un lavoratore autonomo, quando non giustificati, possano essere ritenuti dall'Amministrazione finanziaria destinati ad un investimento nell'ambito dell'attività professionale del contribuente e per questo, addirittura, produttivi di ulteriori redditi occultati al fissco.

Pertanto, ritenendo che alcuni movimenti, sia in uscita che in entrata, non avessero trovato adeguata giustificazione nei redditi dichiarati per l'anno di imposta 2005, applicata la presunzione di cui si è detto, l'Amministrazione finanziaria provvedeva al loro recupero a tassazione, anche ai fini IVA, procedendo alla notifica di un avviso di accertamento.

Avviso di accertamento che veniva impugnato: approdata la questione in Cassazione, i giudici di Piazza Cavour, con la sentenza 16440/2016, hanno accolto le eccezioni sollevate dal professionista.

Gli ermellini hanno citato la sentenza 228/2014 della Consulta in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32 del dpr 600/1973, ritenendo che la presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi fosse lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, secondo i giudici di legittimità (vedasi anche sentenza 23041/15) è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale per i prelevamenti (ma anche per i versamenti) operati sui propri conti correnti bancari, che la normativa (articolo 32 dpr 600/73) pone. In pratica, non è più proponibile alcuna equiparazione logica tra attività d'impresa e attività professionale.

E' dunque onere dell'Amministrazione finanziaria, concludono i giudici, provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, e che i versamenti (pure essi non risultanti dalla scritture contabili) corrispondano, invece, ad importi riscossi nell'ambito dell'attività professionale.

10 Agosto 2016 · Giorgio Valli


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