Credito al consumo: acquisto tramite finanziaria? » Se il bene non è stato consegnato il consumatore non deve rimborsare il prestito
Acquisto di un bene tramite prestito con finanziaria: se l'oggetto non è stato consegnato o presenta differenze da quello effettivamente richiesto il consumatore ha diritto a non pagare il debito.
In caso di credito al consumo la finanziaria non può agire contro l'acquirente del bene finanziato se questo non è stato mai consegnato
Questo, in estrema sintesi, il concetto espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20477/14.
Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, in caso di acquisto di un bene tramite prestito con una finanziaria, se per qualche ragione il bene o il servizio non è stato consegnato o presenta qualità diverse da quelle prospettate, il consumatore ha diritto a non corrispondere l'onere.
A parere degli Ermellini, infatti, esiste il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo e il contratto di compravendita.
In pratica, posta l’interdipendenza tra il finanziamento e la vendita, se quest’ultima non va in porto per causa del venditore, la rata della finanziaria non deve essere più pagata dal consumatore, che, in tale fattispecie, sarà libero dal debito.
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