Azione revocatoria del fondo patrimoniale se uno dei coniugi ha prestato fideiussione prima della sua costituzione

La banca blocca il conferimento degli immobili se le fideiussioni di uno dei coniugi sono anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale

La banca blocca il conferimento degli immobili se le fideiussioni del marito sono anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale.

Infatti, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che, nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio.

Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con sentenza 27117/13.

Il focus sulla pronuncia

L’istituto di credito ottiene la revoca della costituzione del fondo patrimoniale costituito da marito e moglie dove lui, socio e amministratore di una società, ha fatto confluire tutti i suoi immobili: l’imprenditore, infatti, ha prestato fideiussioni a garanzia delle obbligazioni emesse dalla sua società che si rivelano anteriori agli atti di disposizione patrimoniale e, dunque, la costituzione del fondo ben può danneggiare gli interessi dei creditori.

In proposito, infatti, non conta la data in cui scadranno i bond emessi dall'azienda ma il momento in cui l’imprenditore ha acquisito la qualità di debitore.

Inutile, poi, contestare la legittimazione passiva della moglie del manager nel giudizio della revocatoria: la relativa sentenza deve comunque fare stato nei confronti di entrambi i coniugi.

È questo ciò che emerge dalla sentenza in esame.

2 Gennaio 2014 · Giorgio Martini




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!