Fideiussioni e iscrizione a centrale rischi da banca

Firma di fideiussioni bancarie

Mia sorella aveva firmato delle fideiussioni bancarie in favore della società del marito; è morta nel 2005 e ha nominato come eredi il marito (nullatenente) e mia madre.

Mia madre nulla sapendo delle fideiussioni ha accettato l'eredità.

La società è fallita e anche mio cognato è fallito nel 2011.

Una delle banche ha inviato a mia madre a gennaio-febbraio 2012 una comunicazione con la quale dichiarava l'esistenza delle fideiussioni senza ancora chiedere soldi.

Mia madre ha fatto richiesta, in qualità di erede, alla centrale dei rischi della Banca d'Italia per verificare la situazione e non risulta iscritto nulla a nome di mia sorella.

Può, in assenza di iscrizione della fidejussione alla centrale dei rischi, la banca in questione, e le altre se ce ne fossero, chiedere la restituzione del denaro a mia madre? In quanto tempo si prescrivono le fideiussioni? Cosa mi consigliate di fare?

La Centrale Rischi della Banca d'Italia, contiene segnalazioni su mutui, anticipazioni, fideiussioni e aperture di credito

La Centrale Rischi della Banca d'Italia, contiene segnalazioni su mutui, anticipazioni, fideiussioni e aperture di credito pari o superiori a 30.000 euro.

Il consiglio è quello di contattare la banca ed assumere informazioni sulla tipologia della fideiussione (scadenza, importo, eventuale beneficio di escussione) a cui sua madre, in qualità di erede, è obbligata.

5 Ottobre 2012 · Annapaola Ferri




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2 risposte a “Fideiussioni e iscrizione a centrale rischi da banca”

  1. GSALZILLO ha detto:

    UN INTERMEDIARIO BANCARIO PUO’ RIFIUTARE UNA FIDEIUSSIONE SE A GARANZIA SI VERSA IL CONTROVALORE LIQUIDO PARI AL VALORE DELLA FIDEIUSSIONE CON UN DEPOSITO PRESSO DI LORO

    • La fideiussione è comunque un contratto bilaterale: tenga conto inoltre che anche il rapporto di conto corrente semplice, senza apertura di credito, può essere rifiutato dall’intermediario e che la prestazione di fideiussione va comunque remunerata, per cui per il contraente potrebbe ritenere non sufficiente il deposito cauzionale pari al valore dell’importo garantito.

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