Fideiussione » La responsabilità del garante per il debito del terzo

Contratto di fideiussione: il recesso del garante dall'obbligazione prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario, circoscrive l’obbligazione accessoria al saldo del debito, esistente al momento in cui, lo stesso recesso, è presentato in via ufficiale? Inoltre, se a tale data il conto corrente presenta un saldo saldo pari o superiore a zero la fideiussione è completamente revocata?

In questi casi, bisogna anzitutto verificare se nel contratto relativo alla fideiussione è esclusa, o meno, la facoltà di recesso e se, in caso negativo, è prevista una forma specifica per l’esercizio di tale possibilità.

Comunque, ritenendo che il recesso non sia escluso, sarà valido ed opererà solo dal momento in cui verrà portato a conoscenza della banca.

Per far sì che questa conoscenza si concretizzi è necessario che la volontà di recedere dal contratto di fideiussione sia comunicato alla banca, a meno che il contratto non contenga una clausola che richieda formule o modi particolari, per mezzo di raccomandata a/r o, meglio, con un atto notificato dall'ufficiale Giudiziario.

La raccomandata o l’atto deve contenere in modo esplicito ed analitico gli estremi del contratto di fideiussione e il credito o i crediti garantiti.

Nella fattispecie, invece, di fideiussione prestata come garanzia di un'apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata, il fideiussore che recede è responsabile del debito del correntista risultante dal saldo al momento della chiusura del conto, ma la sua obbligazione non può superare l’ammontare dell'esposizione debitoria esistente al tempo in cui il recesso è divenuto efficace.

In questo senso, infatti, si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza 9848/12, la quale ha chiarito, come accennato, che il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace.

Proseguendo, se alla data di efficacia del recesso, il saldo del conto corrente si presenta pari o maggiore a zero, per il correntista non c'è nulla da preoccuparsi.

Se, al contrario,è presente un saldo negativo inferiore all'importo della fideiussione concessa, il debitore risponde al momento della chiusura del conto corrente non oltre il limite di quel saldo, anche se il debito dell'accreditato è superiore.

Concludendo, per quanto concerne l’estinzione del contratto di fideiussione, a meno di clausole speciali inserite nel contratto, essa è consentita solo per le ipotesi previste dalla normativa vigente, la quale non contempla la revoca.

9 Maggio 2014 · Gennaro Andele


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