Fideiussione plurima – ciascun fideiussore risponde solo delle spese sostenute dal creditore per escutere il debitore principale

Il debitore principale non adempie alle proprie obbligazioni. Il creditore di conseguenza escute i due fideiussori F1 e F2, ottenendo nei loro confronti un decreto ingiuntivo. Solo il fideiussore F1 si oppone al decreto ingiuntivo.

Il creditore pretende dal fideiussore F2 le spese legali sostenute per contrastare l'opposizione del fideiussore F1.

E' legittima tale pretesa?

Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 5193/15, ricordando che la fideiussione è un contratto con prestazioni a carico di una parte sola, ovvero il garante.

Per effetto di essa, quest'ultimo si obbliga a pagare al creditore l'obbligazione altrui e che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, ma comprende anche le spese successive alla denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale.

Secondo i giudici di legittimità, in base alle norme vigenti, il debitore principale può essere obbligato a pagare:

  1. le spese sostenute dal creditore per escutere il debitore principale;
  2. le spese sostenute dal creditore per escutere il fideiussore stesso.

Da questo quadro normativo esula qualsiasi responsabilità del fideiussore per le spese legali eventualmente sostenute dal creditore per escutere altri fideiussori. A ragionar diversamente si perverrebbe infatti all'assurdo che il fideiussore finirebbe per garantire non solo l'adempimento del debitore principale, ma anche quello degli altri fideiussori, nel caso questi ultimi non adempiano le proprie obbligazioni e siano aggrediti dal creditore garantito.

Queste considerazioni valgono anche nel caso in cui una clausola contrattuale, contenuta nel contratto di fideiussione, stabilisse l'obbligo del fideiussore di rifondere alla banca l'importo dovuto dal debitore principale, oltre "interessi, spese tasse e ogni altro accessorio".

Una siffatta clausola si compone d'un soggetto ("il fideiussore"), un verbo ("è tenuto") ed una proposizione oggettiva ("pagare quanto dovuto per spese"). Le "spese" sono dunque il complemento oggetto di un proposizione che delimita l'obbligo del fideiussore: e poiché sono accomunate al "capitale" ed agli "interessi", non può esservi dubbio alcuno che si tratta delle spese di esazione dovute al creditore dal debitore principale, non certo da altri fideiussori.

Pertanto, nel caso di fideiussione plurima, e salvo patto contrario ed espresso, ciascun fideiussore risponde delle spese sostenute dal creditore per escutere il debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri fideiussori.

In particolare:

  1. le spese eventualmente sostenute dal creditore per remunerare il proprio avvocato in relazione all'esazione coattiva del credito nei confronti del debitore principale devono essere rifuse per intero dal fideiussore, secondo l'esborso effettivamente sostenuto ed a prescindere dalla liquidazione giudiziale;
  2. le spese eventualmente sostenute dal creditore per escutere il fideiussore F1 sono dovute nella misura liquidata dal giudice;
  3. le spese sostenute dal creditore per escutere il fideiussore F1, non sono dovute dal fideiussore F2.

19 Marzo 2015 · Ornella De Bellis


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