Fideiussione omnibus – obblighi e limiti di informativa del creditore garantito al fideiussore

Con riferimento alla fideiussione omnibus il creditore garantito, nell'esercizio del potere discrezionale di concedere anticipazioni al debitore principale con conseguente aumento di rischio per il garante, ha un limite nell'esecuzione del contratto. In particolare, il creditore garantito ha l'obbligo di operare secondo criteri oggettivi di corretta gestione del credito nello svolgimento del rapporto oggetto della garanzia: egli deve consentire al fideiussore di controllare nel tempo il contenuto della propria obbligazione, potendo essere escluse dalla copertura della garanzia le concessioni di credito accordate dalla banca al debitore principale in violazione dei principi di correttezza e buona fede e, quindi, in pregiudizio delle ragioni del fideiussore.

Per tale motivo la banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale.

Tuttavia, soltanto previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale la banca potrà fornire al fideiussore ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa. La documentazione relativa ai rapporti negoziali intercorrenti tra il debitore principale e il creditore, infatti, non attiene direttamente alla garanzia prestata ed è tutelata dal diritto alla riservatezza tra le parti, con la conseguenza che solo l'autorizzazione delle parti stesse consentirebbe al terzo (il fideiussore) di venirne a conoscenza.

D'altra parte, è anche del tutto ragionevole presumere che, nel momento in cui spontaneamente accetta di assumere la veste di fideiussore per debiti altrui, il garante assuma su di sé l'onere di acquisire direttamente dal debitore principale, nel cui interesse la garanzia è prestata, tutte quelle informazioni che la banca non è tenuta a fornire senza autorizzazione.

Questi i principi enunciati dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 1818 del primo giugno 2012.

10 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic




Commenti e domande

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6 risposte a “Fideiussione omnibus – obblighi e limiti di informativa del creditore garantito al fideiussore”

  1. Maria ha detto:

    Grazie per la risposta, ma devo insistere. La somma del debito da restituire nel 2014 era di 21 mila euro.
    Il conto corrente del debitore principale è stato chiuso nel 2012 , quindi la banca non ha avuto occasione di incassare il debito da parte di quest’ultimo.
    L’unico modo per recuperare le somme da parte della banca sarebbe stato il pignoramento del 2014, ma non credo abbia recuperato tanto. Quindi il debito presumo rimanga sempre di 21.000 se non di più se ci mettiamo gli interessi.
    Mi chiedo come mai allora l’ esposizione garantita è pari a 0€ e non compare l’importo da restituire?
    Grazie

    • Ci scusiamo per non essere stati chiari: la comunicazione della banca riguarda i movimenti relativi alla fideiussione limitatamente all’anno 2021. Per risalire all’esposizione garantita si deve rivolgere alla banca richiedendo l’estratto dei movimenti del debitore principale garantiti dal 2014 in poi oppure ricavarla dalle comunicazioni di sintesi ricevute anno per anno.

      Lei si chiede perché mi arrivano ancora i documenti di sintesi se il conto corrente del debitore principale è stato chiuso. Ebbene, il debitore principale potrebbe riaprire un conto corrente e beneficiare ancora della fideiussione a suo tempo prestata. Per evitare che questo possa accadere, il fideiussore deve recedere formalmente dalla fideiussione.

  2. Maria ha detto:

    Chiedo chiarimenti su lettera inviata dalla banca sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
    Sono fideiussore di un prestito richiesto nel 2010 per un importo di 30.000€, non pagato dal 2012 e dopo ultima segnalazione 2014, tramite raccomandata per avvisarmi dell’atto di precetto e eventuale pignoramento, non ho saputo più nulla.(8anni) Da me non si è presentato nessuno per nessun tipo di pignoramento, in più ho il conto nella stessa banca del debitore che ha stipulato il prestito insoluto e non ho avuto ripercussioni sul conto corrente.
    L’11 aprile 2022, è arrivato dalla banca un documento di sintesi sulla garanzia prestata nell’interesse di terzi, periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2021 ai sensi della normativa sulla “ Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”
    La lettera riporta il nome del soggetto garantito, l’ammontare della garanzia che é di 30.000 €, la decorrenza 01.01.2021 e l’esposizione garantita al 31/12/2021 pari a 0 €.
    Anche io non capisco come mai nell’esposizione garantita non ci sia l’importo da restituire e non saldato.
    Se mi potete aiutare ad avere chiarimenti ne sarei grata.

    • Il documento di sintesi l’avverte che nell’anno 2021 l’obbligato, ovvero il debitore principale, non ha fruito della fideiussione da lei prestata a favore della banca. Punto. Nella fattispecie la prescrizione decennale decorrerà dalla data in cui è pervenuta al fideiussore la segnalazione del 2014.

      Mettendo insieme le comunicazioni di sintesi ricevute annualmente, il fideiussore dovrebbe poter agevolmente ricostruire i movimenti del debitore principale (il soggetto per il quale viene prestata fideiussione a favore del creditore), e quindi il debito residuo alla data attuale.

      Se così non fosse, il fideiussore può in qualsiasi momento richiedere l’estratto conto della garanzia prestata a favore della banca.

  3. Francesco ha detto:

    Chiedo se possibile un chiarimento su quanto sotto indicato :
    Sono fideiussore verso una banca nei confronti di una società fallita da alcuni anni che al momento del fallimento aveva un’esposizione di circa 40.000 euro, esposizione rimasta aperta il ricavato dei crediti non è stato sufficiente per coprire questo debito.
    Ogni fine anno mi arriva un’informativa della banca con l’importo della garanziace sotto la dicitura: esposizione attuale debitore € 0 .
    Non capisco perché non viene invece riportato l’importo del debito non saldato.
    A 7 anni dal fallimento la banca non ci ha mai fatto richieste di pagamento e dando retta al proverbio”Non svegliare il can che dorme” ho evitato di chiedere a loro chiarimenti in merito.
    Potete dirmi qualcosa al riguardo
    Grazie

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