Il fideiussore dell’inquilino non può recedere dalla garanzia prima della scadenza del contratto di locazione

La fideiussione in favore del conduttore si protrae per l'intera a durata della locazione, salvo indagare sulla volontà delle parti, nel caso di rinnovo della stessa.

L'impegno fideiussorio, infatti, è sempre assoggettato allo stesso termine a cui sono soggette le obbligazioni garantite: nel caso specifico, al termine di durata della locazione, non avendo senso la prestazione di una garanzia per l'adempimento di determinate obbligazioni che non si protragga per lo stesso termine entro il quale dette obbligazioni debbono essere adempiute.

In linea di principio è da ritenere, cioè, che la fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di una o più determinate prestazioni (nella specie, a garanzia delle prestazioni del conduttore, all'atto della conclusione di un contratto di locazione) si protragga quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito.

In mancanza, si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall'impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo avere indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge fra le parti ed i contraenti sono tenuti a comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del contratto medesimo.

Il fideiussore ha il diritto di recedere dalla fideiussione in qualunque momento solo se ciò è compatibile con il testo del contratto di locazione e con il testo del contratto di fideiussione: cioè se è espressamente convenuto dalle parti contraenti il diritto del fideiussore di recedere in qualunque momento dalla prestazione di garanzia.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione emerso dalla lettura dell'ordinanza 25171/14.

28 Novembre 2014 · Loredana Pavolini




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!