Fideiussione ed eredità – si ereditano anche le garanzie
La fideiussione è una figura contrattuale tipica di garanzia personale, disciplinata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile. Nel nostro ordinamento è prevista la trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione fideiussoria. Cioè la fideiussione viene trasferita con l’eredità.
In parole semplici l’eventuale garanzia prestata a tutela di un debito in corso continuerà a sussistere, a carico degli eredi del fideiussore. In caso di morte del fideiussore, infatti, tutti i doveri che egli aveva assunto in vita ricadranno sugli eredi.
Come anche eventuali diritti che avesse vantato verso debitori assistiti con l’anticipo del rimborso dei loro debiti.
Il creditore può agire direttamente nei confronti del fideiussore (garante o avallante) e questi deve ritenersi obbligato (anche se il creditore non abbia proposto le sue istanze contro i debitori o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate) quando nel contratto di finanziamento sia espressamente prevista una clausola in cui il garante (fideiussore o avallante) del debito dispensa il creditore dall'onere di agire entro i termini previsti dall'articolo 1957 del Codice Civile. L’articolo 1957 del codice civile recita: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
In altre parole il creditore, per valersi nei confronti del garante, deve dimostrare di avere agito, entro sei mesi dalla scadenza del rimborso del debito, verso il debitore o i suoi eredi. Se è presente nel contratto di finanziamento una clausola in cui il garante dispensa il creditore dall'onere di imposto dall'articolo 1957 del codice civile, allora il creditore può decidere di agire direttamente contro il garante, senza avere l’obbligo di richiedere, in via preferenziale, il rimborso del debito al debitore o ai suoi eredi.
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