Fideiussione decreto ingiuntivo e problemi creditori

Mi ritrovo con i debiti che ho ereditato dalla società nei riguardi della banca visto che ho prestato fideiussione

La azienda che avevo, circa un anno fa è fallita a causa di creditori che non hanno pagato e per il vertiginoso calo di commesse (70% in meno nell'arco di 5 mesi).

Mi ritrovo con i debiti che ho ereditato dalla società nei riguardi della banca visto che ho prestato fideiussione.

Il debito è altissimo e neanche se lavorassi per il resto della mia vita riuscirei a saldarlo.

Tanto perchè i guai non vengono mai da soli, sono separato dalla mia ex moglie. il giudice ha assegnato la casa coniugale a lei e a mio figlio. La casa però è di mia proprietà. ho dovuto affittare un monolocale di 30 mq per poter avere un tetto spora la testa...

Poco più di due anni fa avevamo stipulato un fondo patrimoniale per questa casa che per amore del figlio avevamo lasciato in essere dopo la separazione.

Oggi ricevo un decreto ingiuntivo della banca che mi intima di pagare entro 40gg in qualità di fideiussore. Mi aspetterò quindi poi un precetto. Mi devo aspettare anche un pignoramento mobiliare? vivo in un monolocale da dove sto cercando di ricrearmi una vita.

A parte la casa ho un conto corrente che mi serve per l'attività di autonomo (ho partita iva regime de minimis e faccio il consulente) che ho appena aperto. me lo pignoreranno? Se è così ho poche speranze di andar avanti. Non ho soldi nel conto ma mi serve per farmi pagare le prestazioni di clienti (fatturo mediamente 400 euro al mese e non mi bastano per vivere e per passare gli alimenti che mi costano ben 300 euro al mese!!). praticamente sono "a terra"...

Nella disperazione, mi servivano alcune informazioni.

1- la casa è persa? se è così mi domando dove la mia ex moglie andrà a vivere con mio figlio? per adesso sono "accampati" da sua madre ma non possono viverci poichè la casa è piccola e sta raccogliendo i soldi per traslocare (i prezzi non sono economici).

2- mi devo aspettare un pignoramento mobiliare? se è così mi levano gli attrezzi ed il computer che uso per lavorare?

3- Il conto lo pignoreranno? così come potrò farmi pagare le prestazioni?

4- esiste in sicilia una associazione che aiuta legalmente gli indebitati affinchè possa incontrare qualcuno che mi possa aiutare?

5- ho ricevuto dall'inps una cartella per le quote a carico dei lavoratori non pagate circa 10.000 euro. sono a carico personale dell'amministratore. se non pago finisco in carcere.... l'importo è alto e non ce la faccio a pagare entro i termini. forse rateizzando. ma è possibile farlo? e facendolo subirò lo stesso un procedimento penale con processo, ecc?

Se nel momento in cui ha prestato fideiussione la costituzione del fondo patrimoniale risultava annotata sull'atto di matrimonio, quella casa non è aggredibile dai suoi creditori

Se nel momento in cui ha prestato fideiussione la costituzione del fondo patrimoniale risultava annotata sull'atto di matrimonio, quella casa non è aggredibile dai suoi creditori.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 24 gennaio 2012 numero 933, ove si afferma che “la costituzione del fondo patrimoniale, prevista dall'articolo 167 del Codice civile, così come stabilito dall'articolo 162 del Codice civile per tutte le convenzioni patrimoniali, è opponibile ai terzi creditori esclusivamente a partire dalla data del’annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex articolo 2647 del Codice civile ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.

Se, invece, non vi fu annotazione a margine dell'atto di matrimonio, la partita non è ancora persa. Difficilmente la casa troverebbe un acquirente in sede d'asta. E, comunque, il problema di trovare un tetto per la sua ex consorte e suo figlio non si pone come immediato o a breve termine. A condizione, tuttavia, che la sua ex non traslochi nè porti via la residenza dalla casa coniugale assegnata dal giudice in sede di separazione legale.

Infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione personale o divorzio, non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro nove anni, ai sensi dell'articolo 1599 del Codice civile, o altrimenti anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto (Corte Costituzionale, sentenza numero 454/1989; Cassazione, sentenza del 23 marzo 2006, numero 4719; Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2002, numero 11096.

Il pignoramento presso la casa del debitore è nell'ordine delle cose, anche se difficilmente vi si ricorre, trattandosi di azione esecutiva poco conveniente dal punto di vista economico. Le serve un amico con cui stipulare un contratto di comodato per pc e quant'altro strumentalmente necessario all'attività che svolge. Il contratto va registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Non è escluso che le potrebbero pignorare il conto corrente. Ma per il volume d'affari che riferisce il pagamento può avvenire in contanti a saldo fattura. I soldi le conviene depositarli su un conto corrente per il quale le è stata conferita delega, ma che, tassativamente, non deve essere intestato a lei.

In campo previdenziale sono assoggettate alla disciplina dell'illecito penale le aziende che omettono il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (Legge 638/1983 D,Lgs. 211/1994 e Circ.121 del 20/04/94).

E’ prevista, la comunicazione del reato alla competente Autorità Giudiziaria decorso inutilmente il citato termine di tre mesi (comma 1, articolo 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, numero 211).

L’illecito è punibile con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 1.032,00 euro. Insomma. Alla fine le sarà comminata una sanzione ...

Se riuscisse a recuperare i soldi, anche per pagare a rate, la norma prevede la non punibilità del datore di lavoro che provveda a versare i contributi trattenuti al lavoratore entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (comma 1, articolo 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, numero 211). Tale versamento si configura infatti come oblazione e conduce all'estinzione dell'illecito.

Purtroppo non conosciamo associazioni in Sicilia a cui indirizzarla per un supporto tecnico-legale.

In bocca al lupo. Credo ne abbia bisogno visto il periodo difficile che attraversa. Le auguro di superare al più presto questo momentaccio.

26 Settembre 2012 · Andrea Ricciardi




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