Contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia – Differenze

Contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia - differenze sostanziali

E' stata sempre molto controversa la questione relativa alla differenza tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia, Ci soffermeremo, in questo articolo, sui criteri distintivi di tali fattispecie contrattuali e sulle relative peculiarità.

Costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con la conseguente impossibilità per il garante di sollevare eccezioni.

 Il garante che ha sottoscritto una clausola a prima richiesta, pertanto,  è tenuto a pagare il creditore senza poter opporre alcuna eccezione,  anche se il rapporto principale è invalido.

Per portare un esempio, la nullità della pattuizione di interessi ultra legali può non trasferirsi al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione, eccezion fatta per la previsione di interessi usurari, non è contraria all'ordinamento.

Il contratto autonomo di garanzia, quindi, si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale. Mentre contratto di fideiussione è finalizzato a garantire l'adempimento, il contratto autonomo di garanzia ha l'obiettivo di mantenere indenne il beneficiario dall'inadempimento del debitore,  attraverso  una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.

In sostanza, il contratto autonomo di garanzia difetta del requisito dell'accessorietà rispetto al rapporto sostanziale tra debitore garantito e beneficiario e il garante si impegna a pagare una somma a favore di quest’ultimo ed a sua semplice richiesta, rinunciando, in deroga all'articolo 1945 Cc, a far valere qualsiasi eccezione relativa all'esistenza, validità e coercibilità del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale, cui il garante resta estraneo.

Insomma, la ratio del contratto autonomo di garanzia  è solo quella di far conseguire senza indugio al creditore l’oggetto della prestazione, in attesa della chiarificazione del rapporto principale e delle contestazioni, riversando sul garante il rischio dell'inadempienza colpevole o incolpevole che sia.

Potremmo affermare che la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell'accessorietà, è tutelato l’interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Ne deriva che, mentre il fideiussore è un vicario del debitore (il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale) l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Nessuna eccezione può essere opposta al creditore da chi sottoscrive un contratto autonomo di garanzia

Come abbiamo avuto modo di vedere, il contratto autonomo di garanzia e quello di fideiussione si differenziano radicalmente quanto alle eccezioni che il garante può opporre al creditore. Nel contratto autonomo di garanzia il garante, essendo il rapporto con il il creditore beneficiario completamente autonomo, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative oppure che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.

L'exceptio doli è la possibilità accordata dall'ordinamento, di opporsi ad un’altrui pretesa o eccezione che, sebbene in astratto fondata, è in concreto espressione dell'esercizio doloso o scorretto di un diritto, finalizzato alla realizzazione di interessi ritenuti non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento stesso.

L'exceptio doli è sempre ammessa e può essere opposta dal garante anche in un contratto autonomo di garanzia. Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, in presenza di un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, l’exceptio doli che può giustificare il mancato pagamento del garante in favore del garantito deve riguardare la collusione di quest’ultimo nell'escussione abusiva o fraudolenta della garanzia da parte del beneficiario.

Gli elementi che configurano come autonomo il contratto di garanzia

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia.

Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'articolo 1945 del codice civile.

Questo l'orientamento a cui si è ispirata la Corte di Cassazione nella sentenza numero 15108/13.

19 Giugno 2013 · Simone di Saintjust


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