Garanzie – fideiussione bancaria attiva (quando il creditore garantito è la banca)

Fideiussione in forma specifica o omnibus

La fideiussione può essere costituita in forma “specifica” o “omnibus”. Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni (se omnibus) o per quelle specificatamente indicate come garantite (se specifica), assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell’interesse di altre persone.

Nel caso in cui la fideiussione, costituita nei modi sopra indicati, sia rilasciata in forma pro quota, i fideiussori insieme garantiscono l’intero debito o le operazione specificatamente garantite, ma ognuno nei limiti di una quota predeterminata. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Fideiussione in forma specifica o omnibus » Principali rischi per il fideiussore

Tra i principali rischi, va tenuto presente il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo e la possibilità, per il garante, di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato ( reviviscenza della garanzia).

Fideiussione in forma specifica o omnibus » Principali clausole contrattuali

  1. La fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei casi di risoluzione del finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine.
  2. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata od in seguito rilasciata alla Banca a garanzia del finanziamento.
  3. Qualora la fideiussione sia prestata da più fideiussori anche se con il medesimo atto, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito garantito anche se l’obbligazione di alcuno dei garanti sia venuta a cessare o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa o per remissione o transazione da parte della banca.
  4. La fideiussione resterà integra e valida sino alla completa estinzione di ogni e qualsiasi debito della debitrice principale, comunque dipendente dal finanziamento di cui sopra - in espressa deroga all'articolo 1957 C.C. - senza che la banca sia tenuta ad escutere né in via giudiziale né in via stragiudiziale la debitrice principale, anche dopo la scadenza delle obbligazioni.
  5. In espressa deroga all'articolo 1939 C.C. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità del negozio principale a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque dovute.
  6. Il fideiussore è obbligato a rimborsare a banca le somme che quest’ultima avesse incassato in pagamento dell'obbligazione garantita e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi.
  7. La banca avrà facoltà di accordare al debitore principale dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva ed opportuna notizia al fideiussore, anche se la surrogazione del fideiussore nei diritti e privilegi del creditore fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile, e ciò in espressa deroga all'articolo 1955 C.C..
  8. Il fideiussore rinuncia ad eccepire l’estinzione della fideiussione per fatto del creditore e ciò in espressa deroga all'articolo 1955 C.C..
  9. Il fideiussore rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi contestazione, eccezione e riserva, fino all'integrale pagamento di ogni e qualsiasi somma richiesta da banca in forza della fideiussione, anche in caso di opposizione da parte della debitrice principale.
  10. Il fideiussore rinuncia ad avvalersi, fino a quando il credito della banca non sarà stato integralmente soddisfatto, di ogni diritto di regresso e di surroga che potesse spettargli sia nei confronti del debitore principale che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante.
  11. Il fideiussore rinuncia ai benefici previsti dall'articolo 190 C.C..
  12. Il fideiussore, formalmente escusso da banca, non potrà in alcun modo ritardare l’adempimento della propria obbligazione solidale, eccependo l’impossibilità di esercitare il conseguente diritto di surroga nei diritti privilegiati del creditore.
  13. Per tutte le eventuali controversie che potessero derivare dal presente atto sarà competente il Foro di Roma; resta comunque facoltà della banca di adire altresì ogni altro Foro competente.
  14. Tutte le eventuali spese di registrazione della fideiussione, e comunque ogni altro onere fiscale eventualmente connesso, saranno ad esclusivo carico del fideiussore.

Estinguere la fideiussione omnibus

Cosa accade se il fideiussore, dopo aver prestato una “fideiussione omnibus”, decida, per i piu’ vari motivi, di estinguere la fideiussione stessa di, come si dice con termine tecnico, recedere da tale contratto.

Come previsto per tutti i contratti destinati a durare a tempo indeterminato, la legge gli assicura la facolta’ di “uscire” dalla sua obbligazione, ma, purtroppo, cio’ non significa che egli verra’ immediatamente liberato dal debito garantito; in altre parole anche dopo il recesso il fideiussore restera’ obbligato in misura minore, ma, pur sempre obbligato.

Infatti i contratti delle banche recano clausole del tipo “Il fideiussore puo’ recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata”.  La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facolta’ di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi ed ancora in circolazione”.

Va rilevato che la clausola è da interpretare. Per esempio l’affermazione che il recesso è operante solo quando la banca abbia potuto, a sua volta, recedere dai rapporti garantiti non puo’ essere portata fino a consentire alla banca stessa comportamenti negligenti o strumentali nella gestione dei rapporti creditizi facendo esclusivo assegnamento sull’impegno del garante.

In pratica quando il garante invia la raccomandata di recesso alla banca, quest’ultima, come prima cosa, valuta il contegno da assumere nei confronti del debitore principale nel senso che considera se cessare, o meno, il rapporto creditizio con lui (ad es. revocandogli l’apertura di credito di cui godeva). Infatti accade spesso che la concessione di credito poggia eminentemente sulla garanzia per cui, eliminando la garanzia, viene eliminato anche il credito.

Se, invece, la banca ritiene il cliente sufficientemente affidabile anche senza la fideiussione decidera’ per la continuazione del rapporto e si limitera’ a prendere atto del recesso.

Per quanto riguarda il garante che receda, il suo interesse sarebbe, com’e’ ovvio, essere liberato pienamente e immediatamente dai suoi impegni, ma, purtroppo, cio’ non succede quasi mai. E’ rarissimo, infatti, che la banca rilasci dichiarazioni liberatorie piene o rinunce alla fideiussione.

Esclusa l’ipotesi, quasi soltanto teorica, di rilascio di una liberatoria piena da parte della banca, la situazione per il garante non cambiera’ nel senso che restera’ obbligato per il debito che sussisteva nel momento in cui ha esercitato il recesso o, meglio, nel momento in cui la banca ha avuto conoscenza del recesso.

Dunque, ponendo che il cliente fruisse di un’apertura di credito ad esempio di 1.000 utilizzata per 500, il garante rispondera’ solo per 500 di modo che se il cliente, in seguito, aumentera’ l’utilizzo, poniamo, fino a 600, il garante non rispondera’ degli ulteriori 100 in aumento.

Al contrario rispondera’ di ogni altra obbligazione che trae origine nel rapporto esistente al momento del recesso. Cosi’, ad esempio, se era garantito un mutuo e l’obbligato principale non paghi la rata il garante rispondera’ anche dell'interesse di mora.

Dunque, se il debito sussiste al momento del recesso, dalla fideiussione non è possibile liberarsi.

Cio’ rende questo contratto estremamente insidioso e oneroso per chi lo sottoscrive per cui dovra’ essere massima la cautela del cliente di fronte alle consuete parole “firmi qui” proferite come se fossero la cosa piu’ banale ed insignificante del mondo dall'operatore che gli sottopone uno dei tanti moduli della banca.

Senza pretendere di capire il dettaglio delle clausole riportate - cosa estremamente difficile anche agli addetti ai lavori -  il cliente dovra’, quanto meno, cercare di capire se veramente vuole obbligarsi in quel modo e per quell’importo e solo allora sottoscrivere.

Fideiussione in forma specifica o omnibus » Termini legati all'operazione di fideiussione

Debitore principale

E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca

Fideiussione “specifica”

E’ quel contratto con i quale il fideiussore assume verso la Banca l’obbligazionedi garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.

Fideiussione  “omnibus”

E’ quel contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l’obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest’ultimo ed un terzo.

Garante

E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

Importo massimo garantito

E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussores’impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.

Pagamento a semplice richiesta

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.

Regresso

E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.

Reviviscenza della garanzia

Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

Solidarietà fra fideiussori

E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno de essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito.

Fideiussore

Soggetto che assume un’obbligazione verso il creditore di altro soggetto a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, anche futura o condizionale di quest’ultimo.

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28 Giugno 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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43 risposte a “Garanzie – fideiussione bancaria attiva (quando il creditore garantito è la banca)”

  1. Gianni ha detto:

    Più di dieci anni or sono ho incautamente firmato una fideiussione omnibus a favore del mio ex compagno, con limitazione, ammontare della garanzia 13000 euro. Nel 2009 ho provveduto a pagare l’ultima rata del prestito, che il mio compagno non aveva saldato, chiedendo il recesso dalla fideiussione (ho la quietanza della banca con indicazione residuo capitale 0 e la copia timbrata della richiesta di recesso). La banca non mi ha però rilasciato una liberatoria.
    Posso stare tranquilla o potrei avere dei problemi se il mio ex compagno, dopo la mia richiesta di recesso, avesse chiesto nuovi prestiti alla banca. Il mio timore è legato al fatto che si trattava di una fideiussione “omnibus”.
    Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
    Lucia

    • Può stare relativamente tranquilla avendo ottemperato al pagamento del debito che il suo ex compagno aveva lasciato insoddisfatto: sarebbe meglio, tuttavia, pretendere l’attestato di accoglimento della banca alla sua richiesta di recesso dalla fideiussione. Va poi tenuto conto che alla data di richiesta del recesso il suo compagno potrebbe aver già ottenuto un ulteriore prestito garantito dalla fideiussione omnibus.

      Ipotesi estreme, anche considerando che la banca non le ha inoltrato, finora, nessuna richiesta di adempimento per la fideiussione prestata. Ma meglio verificare, pretendendo una risposta che le è dovuta.

  2. Eliano Lautanio ha detto:

    Una banca che ha garanzia fideiussoria non si e inserita meno fallimento perchè?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Probabilmente riteneva di non poter trarre vantaggi dalla procedura fallimentare o aveva già impostato a perdita l’intero credito del debitore principale. Oppure, se il fallimento riguardava il debitore principale, ha optato per escutere proficuamente il fideiussore.

  3. pandora80 ha detto:

    @Ludmilla Karadzic
    grazie davvero per la risposta, farò in modo di avere il contratto ( perche non è in mio possesso) lo esaminerò ed eventualmente ( speriamo ci sia il beneficio) procederò come mi ha suggerito.
    avrei una ulteriore domanda: cercando su internet ho visto che dalla fideiussione di solito si può recedere e anche visionando un modulo uguale a quello che ho firmato è prevista la possibilità di recesso. In questo caso, come spiegavo prima, invece questa possibilità mi è stata negata, quello che vorrei capire è se l’impossibilità del recesso è dovuta al fatto che si tratta di fideiussione limitata e specifica o se questa impossibilità valga per tutti i tipi di fideiussione.
    grazie davvero per l’ascolto e per i suggerimenti.
    pandora

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Come in ogni contratto, anche per la prestazione di fideiussione c’è sempre la possibilità di recedere. Ma deve esserci l’accordo di entrambi i contraenti.

      Lei comprenderà benissimo che se il creditore presta soldi al debitore, e lo fa solo perchè un terzo garantisce per lui, egli starà bene attento che il contratto di fideiussione non preveda la possibilità di recesso unilaterale. Se al garante fosse possibile recedere unilateralmente non verrebbero più erogati prestiti su garanzia.

  4. pandora80 ha detto:

    buongiorno,
    avrei bisogno di una informazione: nel 2008 ho prestato garanzia fideiussoria limitata accessoria ad un’operazione di mutuo ipotecario nell’interesse del mio ex compagno. Essendo venuti meno i rapporti col mio compagno (il quale , tra l’altro, a differenza mia è titolare di un patrimonio davvero ingente) ho inviato alla banca una lettera per esercitare il recesso dalla fideiussione. La banca mi risponde che non si può recedere da una fideiussione specifica e limitata e anzi con l’occasione mi chiede il pagamento del debito tutt’ora pendente e iscritto a sofferenza.
    Vorrei sapere come dovrei comportarmi adesso e se davvero non è possibile recedere da una fideiussione specifica e limitata così come afferma la banca.
    vi ringrazio in anticipo per l’ascolto e per gli eventuali suggerimenti
    pandora

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Purtroppo la banca ha ragione: la fideiussione fu prestata a garanzia del credito concesso al suo ex compagno. Il venir meno dei rapporti personali fra fideiussore e debitore non fanno venir meno, naturalmente, il rapporto fra fideiussore e creditore garantito. Per cui il recesso dal contratto di garanzia è precluso.

      Lei è obbligata a pagare alla banca il credito in sofferenza erogato al suo compagno.

      Il suggerimento che posso darle è di esaminare attentamente il contratto di fideiussione: se per il garante (cioè lei) è previsto il beneficio di escussione, allora può indicare alla banca i cespiti del suo ex compagno ed invitarla ad escutere innanzitutto il debitore.

      Se, invece, si tratta di una fideiussione a prima richiesta (la banca può rivolgersi, cioè, direttamente al garante senza l’obbligo di tentare azione esecutiva nei confronti del debitore principale) allora non le resta che pagare e poi procedere al pignoramento dei beni del suo ex compagno.

  5. arkimede ha detto:

    vorrei sapere se esiste una fideiussione a tempo illimitato. Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La fideiussione è un contratto fra tre parti, fideiussore, creditore e debitore, nelle quali il fideiussore si impegna a garantire le obbligazioni del debitore verso il creditore. Come tutti i contratti può avere durata illimitata, anche attraverso novazioni periodiche.

  6. agente85 ha detto:

    ho formato una fideiussione personale a garanzia per fidi concessi alla società di cui ero il legale rappresentante. Adesso la società è fallita e la banca si è insinuata nel fallimento, che fine fa quella fideiussione che ho firmato a suo tempo?

    • Se la banca non recupererà i suoi crediti chiusa la procedura fallimentare e se lei non otterrà l’esdebitazione, la banca farà valere il contratto di fideiussione concluso a suo tempo con lei, chiedendole il rimborso del debito residuale.

    • agente85 ha detto:

      Grazie, per la pronta risposta, volevo solo precisare che il fallimento è della società in quanto srl personalmente il giudice non mo ha fatto fallire come persona, quindi è possibile lo stesso ottenere l’esdebitazione?

    • Mi scusi, ma mi era sfuggito il dettaglio della società a responsabilità limitata. No, lei non può ottenere l’esdebitazione, che riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali ed i soci illimitatamente responsabili delle società personali.

      Dunque, resta il fatto che a chiusura della procedura fallimentare, il creditore insoddisfatto cercherà di rientrare del debito residuale facendo valere il contratto di fideiussione con lei stipulato.

      Mi scusi ancora per il refuso.

  7. Fideiussioni e Cauzioni | www.fidejussioni.eu ha detto:

    […] Garanzie – fideiussione bancaria attiva (quando il creditore garantito è la banca) La fideiussione può essere costituita in forma “specifica” o “omnibus”. Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni (se omnibus) o per quelle specificatamente indicate come garantite (se specifica), assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell’interesse… […]

  8. Guglielmo Rinaldini ha detto:

    Naturalmente si cara Silvia. Occorre fare una premessa: quando si parla di fidejussione si intendono cose molto diverse tra loro. Innanzitutto distinguiamo tra la c.d. “fidejussione” in senso tecnico-giuridico che puo’ essere anche il semplice “avallo” (e non “avvallo” come ho letto ancora due giorni fa su Sole 24 Ore…) di firma (ad esempio: Silvia vuole fare un mutuo e la banca accetta spiegando però che arriva all’80% del valore dell’immobile. Se Silvia vuole ottenere il 100% deve procurarsi una persona solvibile che firmi per avallo la richiesta rispondendone “in solido” e “a prima richiesta”. Questa è una fidejussione. Tuttavia si intende “fidejussione” anche quell’impegno scritto (c.d. “contratto”)per il quale una società privata e/o una società assicurativa e/o una società di fidejussioni e cauzioni e/o una società finanziaria e/o una banca, garantiscono o una certa prestazione (c.d. “fidejussioni del fare”), o una certa somma di denaro (c.d. “fidejussioni del dare”). Nel mondo moderno si usa il termine “guarantee” e nello specifico si intendono come forme di “fidejussioni del dare” le “bank guarantees” (garanzie bancarie) e le “letters of credit” (lettere di credito).

    Guglielmo Rinaldini

  9. Oscar ha detto:

    Essendo socio in una S.N.C.e dovendo acquisire la quota del socio uscente,dal momento che abbiamo contratto dei debiti con le banche garantiti con fidejussione,vorrei sapere se presentando alla banca un nuovo garante,posso obbligare il socio uscente a chiedere tramite raccomandata,il ritiro della sua firma e se per lui non ci sono più rischi.Premetto che nel preliminare mi prendevo l’impegno di estinguere la fidejussione perciò lui ora si rifiuta di inviare la raccomandata alla banca e dice che questo impegno devo assolverlo io!Rischio così di perdere la caparra una volta scaduti i termini?

  10. marco autieri ha detto:

    La fideiussione e’ una garanzia personale, in cui un soggetto impegna, a presidio di una determinata obbligazione, l’intero suo patrimonio e non un bene specifico come accade per le garanzie cosiddette reali (es. un immobile sottoposto a ipoteca in garanzia del mutuo, delle azioni poste in pegno a fronte dell’apertura di credito).

    La fideiussione e’ una garanzia largamente utilizzata dalle banche per presidiare la concessione di crediti alla clientela.

    La legge (art. 1936 codice civile)

    La legge non definisce il contratto di fideiussione. Essa definisce, invece, il fideiussore nel modo che segue: “E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”.

    I motivi per cui un soggetto si risolve a prestare fideiussione

    Le motivazioni per cui un soggetto si risolve a prestare fideiussione alla banca sono i piu’ diversi. Si puo’ trattare, ad esempio, di un familiare che intende prestare aiuto ad un congiunto per intraprendere o continuare una determinata attivita’ economica o di un socio di una societa’ che intende consentire a quest’ultima di accedere al credito o di accedervi in una misura che, altrimenti, non le sarebbe possibile.

    Il contratto

    Il debitore principale non e’ parte del contratto. Quest’ultimo (il contratto) interviene fra banca e garante e il debitore principale puo’ anche non saperlo (afferma, infatti, il 2° comma dell’art. 1936 cod. civ. che: “La fideiussione e’ efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”).

    L’evenienza che il debitore principale non sappia neppure che sia stata prestata una fideiussione a suo favore e’ piu’ frequente di quanto si creda. L’ipotesi puo’ essere quella di un familiare (ad es. la moglie) del debitore che si rechi in banca per effettuare un’operazione e al quale l’operatore di sportello sottoponga un modulo senza nessun’altra spiegazione che la richiesta “firmi qui”.

    La banca sa bene quello che fa, mentre non lo sa la persona interessata. Se questa, fidandosi, appone la sua firma su un modulo – magari in bianco – con quel gesto, presentato come banale ed insignificante, assume obbligazioni estremamente pesanti di cui solo col tempo scoprira’ il vero significato.

    Il tipo di fideiussione elaborato dalla prassi bancaria che qui interessa e’ la cosiddetta “fideiussione omnibus” vale a dire una garanzia che assiste qualunque debito, a qualunque titolo, il cliente garantito abbia o vada ad assumere nei confronti della banca.

    Si tratta di garanzia che copre tutta l’attivita’ bancaria del debitore principale non solo quella attuale, ma anche quella che verra’ posta in essere; tanto per fare un esempio non solo il mutuo gia’ stipulato, ma anche quello che lo sara’, lo scoperto per assegni, il fido relativo alla carta di credito ecc.

    Unica condizione che la legge pone per la validita’ di questa garanzia e’ la fissazione di un limite -un massimale- oltre il quale l’impegno del garante non puo’ andare. Sotto questo profilo e’ appena il caso di dire che se il modulo e’ firmato in bianco l’apposizione del predetto massimale e’, praticamente, arbitrio della banca.

  11. patrizio gatti ha detto:

    La fideiussione

    L’attuale panorama di finanziamenti / prestiti alle PMI da parte degli istituti bancari vede l’utilizzo dello strumento della fideiussione. Il libro IV, titolo III, capo XII del codice civile prevede che il fideiussore è colui che obbligandosi verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.).

    Ad oggi, in buona parte dei prestiti bancari è prevista la fideiussione dell’imprenditore o di altre persone fisiche, le quali si assumono solidalmente la responsabilità di garante, mettendo a disposizione del finanziatore il loro patrimonio personale extraziendale. Di fatto, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito (art. 1944 c.c.). Con i parametri imposti da Basilea 2, la fideiussione sembra “non avere influsso sulla quantità di patrimonio assorbito dai prestiti da essa garantiti, in quanto generalmente i fideiussori non sono in possesso di alcun tipo di rating, che non può quindi migliorare il profilo di rischio dell’impresa debitrice”. La banca al momento dell’analisi se erogare o meno credito non guarda solo alle garanzie personali del fideiussore, ma verificherà che l’impresa abbia i requisiti necessari (punteggio di rating) per l’accensione del credito.

    Con queste premesse si comprende bene che il fideiussore non è in grado con le proprie garanzie personali di modificare il punteggio di rating dell’impresa e pertanto si potrebbe ritenere che questo strumento non avrà successo nella richiesta di credito futura .

    Il pegno su titoli

    Un primo strumento di garanzia risulta essere il pegno su titoli di proprietà del garante ovvero la ricchezza personale mobiliare (art. 2014 c.c.), che comunque ha la caratteristica che non sempre è applicabile nella realtà dei fatti da chi richiede un finanziamento.

    L’ipoteca

    L’ipoteca (art. 2808 e ss. c.c.) ha influsso diretto sulla determinazione del punteggio di rating di un’impresa e pertanto è importante anche nell’ottica di Basilea II. Nel momento in cui l’impresa accende un prestito a lunga durata (ad esempio un mutuo), si espone verso la banca, offrendo garanzia patrimoniale su uno o più immobili di sua proprietà. Con Basilea II, questo istituto giuridico continua indirettamente a svolgere la propria funzione in quanto, incidendo direttamente sulla situazione patrimoniale dell’impresa, sarà uno dei parametri di valutazione del rating. L’ipoteca, però, propone una serie di svantaggi: in primo luogo si basa su regole e concetti ben definiti e difficilmente flessibili, in secondo luogo, data la sua rigidità, i costi elevati risultano essere una componente onerosa per l’impresa.

    Confidi

    Un’altra garanzia è quella offerta dal circuito dei Confidi. I Confidi mettono a disposizione un patrimonio che viene impiegato per garantire i propri soci / clienti quando questi non sono capaci di ottenere crediti sufficienti dal sistema bancario.

    • Patrizio Gatti ha detto:

      Ciao , ringrazio chiunque sia stato a inserire in questo interessante blog un commento a mio nome con una parte di testo presa dal mio blog .

      Complimenti per gli argomenti trattati.
      Ciao a tutti

      Patrizio Gatti

    • cocco bill ha detto:

      Ciao grazie a te per la gentilezza e la cortesia (oltre che per l’articolo, ovviamente).

      Ho inserito il riferimento al tuo articolo in un collegamento ipertestuale, spero non ti dispiaccia.

    • Patrizio Gatti ha detto:

      Nessun problema , anzi visto che tratti di argomenti che posson a volte combaciare con alcune cose da me trattate se ti può interessare vieni pure a trovarmi nel blog , mi farebbe piacere se me lo fai sapere. Io comunque ora che ti ho scoperto cercherò di frequentare questo blog.
      ciao Patrizio

  12. patrizia ha detto:

    Le principali tipologie di fidejussione (o fideiussione o garanzia fideiussoria)

    Fidejussione con beneficio d’escussione

    Formula in cui il fidejussore è obbligato all’adempimento solo dell’importo che resta dopo l’escussione del debitore garantito. Rimane in discussione se il creditore debba chiedere l’adempimento prima al debitore garantito e – solo dopo l’eventuale rifiuto di questo – rivolgersi al fidejussore, o se il creditore possa decidere – alla scadenza – verso quale obbligo agire.

    Fidejussione parziale

    La fidejussione è detta “parziale” quando la sua garanzia è limitata, per contratto, ad una sola parte dell’importo totale del prestito principale.

    Fidejussione attiva

    Garanzia rilasciata da una persona fisica o società finanziaria a favore della banca (creditore) che copre l’obbligazione principale del proprio cliente.

    Fidejussione passiva

    Garanzia rilasciata dalla banca a favore del soggetto creditore, per conto del proprio cliente (debitore).

    Fideiussione Omnibus

    Particolare forma di garanzia, il quale contratto è caratterizzato dalla presenza di clausole aggiuntive – rispetto alla forma base – vantaggiose per il creditore. Infatti con questa formula il fidejussore ha l’obbligo di garantire sia i debiti in corso che quelli futuri del debitore di qualsiasi natura. Bisogna sottolineare che questa tipologia di fidejussione è resa valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.

    Fidejussione Solidale

    Caso in cui il fidejussore è obbligato al pagamento dello stesso importo del prestito principale. Rimane in discussione se, in questa tipologia, il debitore principale debba rispettare o meno un qualche tipo di onere nella fase di pretesa.

  13. mariella aprea ha detto:

    Sono fideiussore per un prestito e un affidamento bancario per il mio ex marito.

    In fase di separazione sono venuta a conoscenza che da un anno non pagava le rate ed era esposto oltre il consentito dalla banca per il fido.

    Il mio ex marito non e’ proprietario di alcun bene.

    Nella sentenza omologata di separazione giudiziale lui si impegnava a togliere la mia firma come fideiussore ed io rinunciavo all’assegno di mantenimento.

    Economicamente non sono autosufficiente poiche’ la rata del mutuo della casa a me intestata viene assorbito totalmente dal mio stipendio e mantengo me e la bambina con l’assegno di € 400 che lui mi passa. Di fatto lui non ha nessuna intenzione ne’ di pagare, ne’ di togliere la mia firma di fideiussore.

    Che cosa rischio e soprattutto c’e’ un sistema per cui io posso obbligare il mio ex marito a tener fede a quanto da lui sottoscritto?

    • c0cc0bill ha detto:

      Nonostante nella sentenza di separazione c’e’ l’impegno di scioglimento della fideiussione chi poi in concreto puo’ stabilirlo e’ la banca o l’istituto che hanno rilasciato il fido e il prestito.

      La garanzia che Lei ha firmato la obbliga infatti fino alla scadenza del rapporto o – e questo dipende dal contratto che avete firmato – puo’ avere una durata prestabilita.

      Difficilmente scioglieranno la sua garanzia prima del dovuto soprattutto dal momento che il suo ex marito risulta anche cattivo pagatore. E la garanzia da Lei prestata garantisce proprio che paghera’ gli interessi e restituira’ la somma che e’ stata prestata. La banca infatti potrebbe rifarsi su di Lei come garante per il pagamento delle rate da saldare.

      Comunque il consiglio e’ di controllare subito il contratto nella clausola sulla validita’ e sulla durata della fideiussione e la possibile revoca anticipata.

  14. elena ha detto:

    le chiedo un parere: anni fa i miei genitori hanno firmato per un fido in c/c bancario di una società una fideiussione. successivamente il c/c è stato chiuso e pagate le esposizioni derivate da quella concessione di credito, e non vi sono altre esposizioni ne con quella banca ne con altre, e l’azienda per cui erano state firmate è stata chiusa due anni fa e non ha debiti. ho chiesto ripetutamente alla banca la restituzione delle fideiussioni, ma me le ha sempre negate.
    ho il diritto di pretendere la restituzine degli originali?
    sono ancora valide quelle fideiussioni?
    se la baca comunque non le restituisce è sufficiente una raccomandata con cui le dichiaro inefficaci?
    grazie elena

  15. carmine ha detto:

    Gentilmente vorrei sapere se è possibile ottenere da una banca una fideiussione bancaria in favore di un terzo senza avere interessi nell’operatività del terzo.
    Mi spiego:posso io mettere il mio patrimonio a garanzia di una fideiussione a favore di un terzo che se diviene inadempiente verso la società a cui consegna la fideiussione fa si che il mio patrimonio venga escusso dalla banca che paga la società,anche se nella operazione io non ho alcun interesse specifico?

  16. Renata ha detto:

    Salve, ho contratto 7 anni fa un mutuo per l’acquisto di una casa, che ha richiesto la firma di un Garante. Ora vorrei estinguere il mutuo, ma ho scoperto che il garante è morto. Non era un parente ma un amico di famiglia e non so il recapito di nessun familiare. Mi chiedo, è necessaria anche la firma del garante per l’estinzione? Come mi devo comportare? Cosa richiederà la banca? Grazie per l’aiuto

  17. gian franco crosta ha detto:

    grazie per le precisazioni, sono d’accordo

  18. c0cc0bill ha detto:

    Concordo con la risposta ma purtroppo,la fideiussione bancaria è un debito sospeso,nel senso che potrebbe anche non sorgere, ma potenziale fino a quando dura il rapporto principale.La banca valendosi della fideiussione potrebbe erogare credito anche dopo la morte del fideiussore vincolando così gli eredi.
    Drammatico che nel nostro paese la privacy non consenta all’erede di sapere se queste fideiussioni esistono o meno,se non con ricerche costose e comunque incerte

    Commento di gian franco crosta | Giovedì, 23 Ottobre 2008

    Non sono d’accordo.

    Certamente il discorso vale per crediti erogati in vita del fideiussore. Questi ricadono sugli eredi.

    Ma non è pensabile che una banca continui ad avvalersi della fideiussione erogando crediti a chicchessia, anche post mortem del fideiussore.

    Capisco che i banchieri siano ormai da considerarsi dei bankster (banchieri gangster) ma vorrei vedere un istituto bancario che si comporti in questo modo: se gli eredi rinunciano all’eredità, chi risarcisce la banca? Prima di concedere un prestito anche coperto da fideiussione è necessario verificare (o visurare) la capienza della disponibilità del fideiussore. Bisogna valutare i beni mobili ed immobili nelle disponibilità del fideiussore da aggredire in caso di insolvenza del debitore principale.

    E facendo queste doverose verifiche non si viene a conoscenza del fatto che il fideiussore è defunto?

    Anche perchè, con la fideiussione attiva, un erede senza senza il becco di un quattrino, potrebbe accettare l’eredità e andarsela a giocare a Las Vegas. E la banca cosa fa? Quando il debitore principale, assistito da fideiussione, chiede un altro credito glielo concede. Salvo poi a capire, quando è ormai troppo tardi, che gli eredi del fideiussore hanno già dilapidato tutto… No, non funziona così.

    E, comunque, l’eredità comprende gli obblighi assunti dal de cuius in vita. Non quelli imputabili a comportamenti fraudolenti o negligenti di altri, messi in atto dopo la sua morte…

  19. gian franco crosta ha detto:

    Concordo con la risposta ma purtroppo,la fideiussione bancaria è un debito sospeso,nel senso che potrebbe anche non sorgere, ma potenziale fino a quando dura il rapporto principale.La banca valendosi della fideiussione potrebbe erogare credito anche dopo la morte del fideiussore vincolando così gli eredi.
    Drammatico che nel nostro paese la privacy non consenta all’erede di sapere se queste fideiussioni esistono o meno,se non con ricerche costose e comunque incerte

  20. karalis ha detto:

    Come può un erede sapere se il de cuius era o meno fideiussore di una azienda presso qualche banca?
    Deve forse inviare una raccomandata con la documentazione allegata a tutte le banche italiane?

    Commento di gian franco crosta | Mercoledì, 22 Ottobre 2008

    L’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario nasce proprio per risolvere questo tipo di esigenze.

    In effetti non si può sapere subito. Poichè la prescrizione dei debiti si ha dopo 10 anni, ecco che un eventuale creditore deve farsi necessariamente vivo in questo termine.

    E l’erede, prima di decidere al decimo anno, avrà tutti gli elementi per valutare la convenienza, o meno, dell’accettazione.

    Purtroppo ci vuole un pò di pazienza. Capisco pure che uno vorrebbe decidere subito, e casomai disporre dell’eredità. Ma questo, può essere pericoloso …

  21. gian franco crosta ha detto:

    Come può un erede sapere se il de cuius era o meno fideiussore di una azienda presso qualche banca?
    Deve forse inviare una raccomandata con la documentazione
    allegata a tutte le banche italiane?

  22. karalis ha detto:

    I miei Figli (18 e 2 anni) vivono in Italia (in Versiglia).
    Io (padre) vivo in Svizzera a Lucerna. Ho trovato un appartamanento per loro e adesso il proprietario mi chiede una Fidejussione. Posso farla e otternerla anche se io vivo in Svizzera? il Contratto vorrei farlo sul mio Nome. Oppure posso fare una Fidejussione qui in svizzera?
    Quanto mi costera farla?

    Grazie

    Commento di Bortone Luigi | Lunedì, 13 Ottobre 2008

    Mi dispiace ma non sono in grado di rispondere alle sue domande.

  23. Bortone Luigi ha detto:

    I miei Figli (18 e 2 anni) vivono in Italia (in Versiglia).
    Io (padre) vivo in Svizzera a Lucerna. Ho trovato un appartamanento per loro e adesso il proprietario mi chiede una Fidejussione. Posso farla e otternerla anche se io vivo in Svizzera? il Contratto vorrei farlo sul mio Nome. Oppure posso fare una Fidejussione qui in svizzera?
    Quanto mi costera farla?

    Grazie

  24. karalis ha detto:

    riguardo tale discussione chi mi può dire se una fideussione può essere dimezzata se una parte del debito è stato estinto, inoltre è legale una fideussione ottenuta senza che il contraente abbia ricevute le suddetteinformazioni di ciò che firmava? (premetto che nel momento in cui ho chiesto cosa fosse la risposta da parte della banca e stata E UN PRESTITO DI SUO MARITO dimenticando anche di dirmi che si trattava della OMNIBUS

    La fideiussione è un contratto, e come tutti i contratti può essere modificato e/o sostituito laddove i due contraenti siano entrambi d’accordo.

    Le informazioni, cara Rosa, non sono quelle che ti riferiscono a parole, ma quelle che firmi di aver letto. E tu, sicuramente, hai firmato un prospetto in cui dicevi di aver preso visione che quella che firmavi era una fideiussione omnibus….

  25. rosa ha detto:

    riguardo tale discussione chi mi può dire se una fideussione può essere dimezzata se una parte del debito è stato estinto, inoltre è legale una fideussione ottenuta senza che il contraente abbia ricevute le suddetteinformazioni di ciò che firmava? (premetto che nel momento in cui ho chiesto cosa fosse la risposta da parte della banca e stata E UN PRESTITO DI SUO MARITO dimenticando anche di dirmi che si trattava della OMNIBUS

  26. karalis ha detto:

    Al classico deposito cauzionale si è sostituita negli ultimi tempi la fideiussione bancaria o assicurativa, con cui un istituto di credito o una compagnia di assicurazioni si obbligano a garantire al locatore il versamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie — in caso di morosità del conduttore — sino a un importo prestabilito.La fideiussione non è affatto illegittima, sia per la legge 431/98 (locazioni abitative), sia per la legge 392/78, (locazioni commerciali): si veda, tra gli altri, Tribunale di Vicenza, 13 giugno 2002, per il quale «in un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola che impone al conduttore l’obbligo di fornire una fideiussione a prima richiesta non va incontro alla sanzione di nullità».Quanto alle differenze tra fideiussione bancaria e fideiussione assicurativa: la prima garantisce l’adempimento del conduttore, per tutta la durata del contratto di locazione, previo versamento di somme, titoli o altro, che rimangono a tal fine vincolati. La fideiussione assicurativa prevede invece il pagamento di un premio annuale o di un premio unico da parte del conduttore, sicchè in caso di inadempimento all’obbligo di versare il premio, la Compagnia può recedere dal contratto, facendo venire meno la garanzia.Sono ovviamente da privilegiare le fideiussioni che prevedono la liquidazione delle somme garantite, a semplice richiesta scritta del beneficiario, anche in presenza di opposizioni o di eccezioni del conduttore.

  27. ludovico ballestri ha detto:

    Quali sono le differenze tra la fideiussione bancaria e quella assicurativa, in termini di garanzie per colui che ne richiede l’escussione in caso di mancato pagamento di canoni di locazione immobiliare?

    • Guglielmo Rinaldini ha detto:

      Se la fideiussione bancaria è condizionata a contratti o eventi la differenza sta solo nella solvibilità dell’emittente che si presume certa. Se la fideiussione bancaria è piena a prima richiesta l’escussione è certa e non condizionata (trattasi di garanzia bancaria). Esistono nel sistema moderno anche le garanzie bancarie in prestito che sono equiparabili alle fideiussioni condizionate e alle lettere di credito stand by collegate a contratti.
      Guglielmo Rinaldini

  28. karalis ha detto:

    vorrei sapere se esiste una fideiussione a tempo iilimitato.grazie

    La fideiussione è legata ad una obbligazione garantita.

    La garanzia fideiussoria non è perpetua ( a tempo illimitato) ed è soggetta a decadenza.

    Il diritto verso il fideiussore decade se entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita il creditore non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale o contro il fideiussore.

  29. silvia ha detto:

    vorrei sapere se esiste una fideiussione a tempo iilimitato.grazie

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