Risarcimento da assicurazione per danno da fermo tecnico del veicolo » Non serve prova
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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L’automobile privata è comunque una fonte di spesa: non serve nessuna prova, da presentare per ottenere il risarcimento dall'assicurazione, del fermo tecnico del veicolo avvenuto dopo un sinistro stradale.
Questo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 22687/2013, ha stabilito che: è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato.
L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cass. numero 6907/2012 e numero 1688/2010, entrambe in motivazione; 23916/2006; 12908/2004; 17963/2002; 3234/1987; nonché 4009/1978, che inducono a ritenere superato il divergente orientamento risultante da Cass. 12820/1999, ripreso da Cass., Sez. II, numero 17135/2011, in forza del quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo, ma al contrario come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato).
A parere degli Ermellini, dunque, l’autoveicolo è fonte di spesa (si veda la tassa di circolazione o il premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è anche soggetto al deprezzamento del valore.
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