Fermo amministrativo – cancellazione e spese di cancellazione

Si può cancellare il fermo amministrativo, presentando al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) il provvedimento di revoca (liberatoria) che l’Agente della riscossione rilascia all'atto del pagamento integrale del debito unitamente alla quietanza di pagamento e all'originale del certificato di proprietà.

In tema di fermo amministrativo disposto da Equitalia sul veicolo di proprietà del debitore, la legge 106/2011 approvata il 7 luglio) è intervenuta anche, con l’articolo 7, comma 2, lettere gg-octies, sulle modalità di cancellazione dai pubblici registri e sui costi ad essa connessi.

Al riguardo, nell’ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, la legge 106/2011 dispone che il debitore non è tenuto al pagamento delle spese dovute:

  • all'agente della riscossione;
  • al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'Aci;
  • ai gestori degli altri pubblici registri.

7 Novembre 2011 · Rosaria Proietti


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2 risposte a “Fermo amministrativo – cancellazione e spese di cancellazione”

  1. michele cannone ha detto:

    ciao sono Michele il 18/05/2010 a mio figlio e’ stato confiscato il veicolo ,poi e’ stato dato a me in custodia,e’ tutt’ora fermo in attesa di riavere i documenti e il benestare. il bollo e’ scaduto in agosto 2010 non e’ stato rinnovato.inizierò a pagare quando riavrò i documenti.è giusto? grazie

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