Fermo amministrativo di equitalia » Quando viene applicato e come è possibile impugnarlo

Fermo amministrativo di equitalia » Quando viene applicato e come è possibile impugnarlo

Fermo amministrativo applicato da Equitalia: vi spieghiamo come e quando viene imposto suggerendo alcune motivazioni per poterlo impugnare e vederselo rimuovere.

Come esplicato già in numerosi interventi sul nostro blog, il fermo amministrativo è una misura posta dall'agente della riscossione sull’automobile del contribuente debitore di somme verso l’erario il quale, pur avendo ricevuto la notifica della cartella esattoriale, non abbia provveduto per tempo al pagamento.

La cartella esattoriale, infatti, deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.

Tuttavia non per questo, alla scadenza di tale termine, scatta in automatico il fermo amministrativo.

Equitalia, infatti, potrebbe preferire altre misure di coercizione (per esempio, procedendo al pignoramento del conto corrente) oppure attendere svariati mesi prima di attuare il blocco dell’auto.

Comunque, qualora dovesse decorrere un anno di tempo dalla notifica della cartella, Equitalia non è tenuta a notificare (così come invece avviene prima dell’esecuzione forzata) l’intimazione di pagamento.

Prima della notifica del fermo auto il contribuente deve comunque ricevere il preavviso di fermo amministrativo e solo dopo può avvenire l’iscrizione del fermo presso il PRA.

In particolare, Equitalia può iscrivere il fermo quando è scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, oppure quello di 30 giorni in caso di notifica di accertamento esecutivo, dopo i quali le somme sono affidate in carico a Equitalia ai fini dell’esecuzione forzata.

Il preavviso di fermo amministrativo

Prima di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo vero e proprio, l'agente della riscossione deve obbligatoriamente inviare al contribuente il preavviso di fermo.

L’iscrizione del fermo amministrativo deve essere obbligatoriamente preceduta da una comunicazione inviata al debitore e ai coobbligati contenente l’avviso che, se entro 30 giorni non si procede al pagamento delle somme iscritte a ruolo, avrà luogo l’iscrizione del fermo.

Da notare bene che il preavviso di fermo può essere impugnato come la normale cartella esattoriale.

Solo dopo il decorso di tali 30 giorni Equitalia può disporre il fermo amministrativo.

Equitalia, tuttavia, non è tenuta a fornire comunicazione dell’avvenuta iscrizione del fermo.

Motivazioni per cui il contribuente può vedersi rimuovere il fermo amministrativo

Vediamo ora quali sono le motivazioni per cui il contribuente può vedersi rimuovere il fermo amministrativo.

In caso di contribuente o soggetto coobbligato che esercita attività di impresa o professione questo può impedire l’iscrizione del fermo dimostrando che il veicolo che Equitalia intende sottoporre a fermo è strumentale alla propria attività d’impresa o professionale.

Si registrano a riguardo due orientamenti differenti, uno più restrittivo e l’altro più favorevole al contribuente:

Secondo alcuni, il fermo amministrativo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell’impresa o dell’attività professionale. Si pensi, ad esempio, all'escavatore per un’impresa edile, all'autovettura per l’agente di commercio, al furgone per il trasporto merci per il negoziante di mobili.

In pratica, l’auto deve far parte del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l’attività stessa. Sarebbe quindi necessario dimostrare che il bene sia stato registrato come “strumentale” nella contabilità dell’azienda e negli stessi bilanci o nella dichiarazione dei redditi.

Secondo tale interpretazione, il fermo può essere invece iscritto sull'auto che serve per recarsi al lavoro, in quanto non è un bene strumentale all'attività, ma strumentale alla persona, al lavoratore;

A parere di una tesi più ampia, invece, il fermo non può essere apposto neanche all'auto che serve al contribuente per lavorare o recarsi sul posto di lavoro, sia esso da dipendente o da autonomo.

Si pensi al caso del lavoratore subordinato, quando la sede dell’azienda sia molto distante da casa e non possa essere raggiunta con mezzi pubblici, o al professionista che utilizzi il mezzo per raggiungere i propri clienti (per il mediatore immobiliare o per l’idraulico), le udienze (per l’avvocato) oppure la clinica (per il medico).

A tale ultima interpretazione hanno aderito la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (che ha ritenuto illegittimo il fermo amministrativo sull’auto del lavoratore dipendente) e la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia (che ha ritenuto illegittimo il fermo amministrativo sull’auto dell’avvocato).

La prova dell’utilizzo strumentale potrebbe essere fornita con l’esibizione presso lo sportello dell’Agente della riscossione di apposita istanza corredata da:

  1. copia della fattura di acquisto del mezzo;
  2. copia del certificato di proprietà del veicolo;
  3. copia del libretto di circolazione del mezzo che identifichi la codifica attribuita agli Uffici competenti;
  4. copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile (o già interamente ammortizzato).

Il contribuente deve richiedere la cancellazione del fermo sull’auto strumentale al lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva dando dimostrazione della strumentalità del bene al lavoro. Si ritiene però che tale termine non sia perentorio. C’è però chi sostiene che la dimostrazione tardiva renderebbe la richiesta di cancellazione priva di effetti.

La dilazione della cartella esattoriale non comporta la cancellazione del fermo amministrativo

Dopo i recenti aggiornamenti normativi, c'è da notare che procedendo alla dilazione della cartella esattoriale non si ottiene più la sospensione del fermo amministrativo.

Con la riforma della legge sulla riscossione, la richiesta di dilazionare il pagamento della cartella esattoriale in rate non comporta più (al pagamento della prima rata) la cancellazione del fermo amministrativo.

Il fermo quindi, rimane per tutta la durata della rateazione.

Equitalia tuttavia ieri ha annunciato che il fermo amministrativo può essere almeno sospeso se il contribuente ottiene un piano di rateizzazione e paga la prima rata (proprio come avveniva in passato, con la differenza che ciò implicherà solo la sospensione e non la cancellazione del fermo, misura quest’ultima che sarà disposta solo a pagamento integrale avvenuto, ossia col versamento dell’ultima mensilità).

A chi dimostrerà l’adempimento della prima rata della dilazione, Equitalia rilascerà un’apposita comunicazione con la quale il debitore potrà recarsi negli uffici del Pra (Pubblico registro automobilistico) o direttamente online, per effettuare l’annotazione della sospensione e riprendere a utilizzare il veicolo.

E' recente, infatti, la notizia che Equitalia ha pubblicato la modulistica con cui è possibile ottenere la sospensione del fermo amministrativo dell'auto in caso di ottenimento della rateizzazione della cartella esattoriale o più precisamente in caso di regolare pagamento della prima rata.

Il ricorso per ottenere la cancellazione del fermo amministrativo

Il contribuente, in alternativa, e per le seguenti motivazioni, può sempre effettuare un ricorso per ottenere la cancellazione del fermo amministrativo.

Il contribuente può sempre impugnare il fermo per ragioni attinenti alla legittimità della pretesa di Equitalia.

Di certo, non si può impugnare la misura per vizi attinenti al merito del tributo, poiché i termini per sollevare contestazioni di tale tipo sono ormai spirati (60 giorni dalla notifica della cartella).

Tuttavia, se alcuna cartella è mai stata notificata, il preavviso di fermo è impugnabile per mancata dell’atto presupposto (appunto la cartella esattoriale).

Il fermo può essere altresì impugnato per errori nella procedura come errata notifica della cartella, mancata notifica del preavviso di fermo, mancato rispetto dei termini minimi tra preavviso e fermo.

C'è da notare, inoltre, che chi intende ricorrere per la cancellazione del fermo auto deve farlo presso il giudice competente a decidere sulla cartella esattoriale non pagata.

Infatti il fermo amministrativo non è un atto esecutivo e quindi non è competente il giudice dell’esecuzione, ma quello sul merito della pretesa.

Dunque, la competenza è così ripartita:

  • fermo per mancato pagamento di multe: giudice di Pace
  • fermo per mancato pagamento di tasse: Commissione Tributaria
  • fermo per mancato pagamento di contributi previdenziali e Inail: tribunale ordinario, sezione Lavoro

11 Febbraio 2016 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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4 risposte a “Fermo amministrativo di equitalia » Quando viene applicato e come è possibile impugnarlo”

  1. bender ha detto:

    Ho ricevuto un preavviso di fermo del veicolo da parte di equitalia. All’epoca ho presentato ricorso avverso la cartella esattoriale riguardante una multa per violazione del codice della strada e il giudice ha sospeso la cartella ( perché in realtà avevo pagato la multa) ma ancora non è terminata la causa. Posso fare ricorso ora contro il preavviso di fermo?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      In prima battuta può procedere con un ricorso amministrativo in autotutela, semplicemente trasmettendo ad Equitalia il provvedimento di sospensione ed invitando la società concessionaria della riscossione ad annullare il preavviso di fermo. Non mi sembra il caso, per ora, di sobbarcarsi altre spese con un ricorso. L’unica raccomandazione è quella di vigilare per non far decorrere i termini (per un eventuale ricorso) nell’attesa di una risposta di Equitalia.

  2. Stefano ha detto:

    Se avete trovato un fermo su un veicolo appena comprato io vi consiglio di contattare il venditore bonariamente Successivamente con raccomandata,fare presente questa problematica chiedendo che paghi la multa che ha originato il fermo fornendo poi prova del pagamento a voi
    Se non succede niente di tutto questo potete chiedere la restituzione dei soldi e restituire il mezzo.
    Se il  venditore non vuole saperne  potete denunciarlo sporgendo una querela.
    Circolare con un mezzo sottoposto a fermo  può comportare una multa che graverà sul nuovo proprietario.

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