Fermo amministrativo » A quale giudice presentare il ricorso?
Fermo amministrativo: sia l'iscrizione che il preavviso, nell'ipotesi di un ricorso, sono impugnabili di fronte alla Commissione Tributaria solo se il credito ha natura tributaria.
Grazie alle modifiche apportate dal decreto del fare il fermo amministrativo, iscritto da Equitalia sull'autovettura di un contribuente moroso verso lo Stato, può essere impugnato più facilmente, soprattutto quando il veicolo sottoposto all'esecuzione forzata serve all'attività professionale o aziendale del debitore.
Ma qual è il giudice competente per l'impugnazione?
La risposta, già chiarita in precedenza da una pronuncia della Corte di Cassazione, è stata ribadita dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Firenze.
A parere, infatti, sia degli Ermellini che dei giudici di merito, si possono intraprendere due diverse vie per l’impugnazione del fermo amministrativo e del preavviso di fermo.
In tutti e due i casi, infatti, va verificato, per cominciare, il tipo di tributo e/o sanzione causa dell'esecuzione forzata.
Così, in base ad esso, va distinto quando:
- il credito ha natura tributaria, ovvero si tratta di una imposta non pagata o delle sanzioni derivanti da una imposta non pagata;
- il credito proviene da contributi previdenziali, multe ecc
Nel primo caso la competenza è del giudice tributario, ossia delle Commissioni Tributarie Provinciali.
Nel secondo, invece, la competenza è del giudice ordinario: in particolare la sezione lavoro del tribunale per i debiti contributivi e il giudice di pace per le contravvenzioni stradali.
Nella fattispecie, quindi, che il contribuente abbia subito il fermo amministrativo a causa di un debito verso l’Inps, per il ricorso dovrà agire davanti al tribunale ordinario, sezione lavoro.
Nel mio caso, Equitalia notifica una cartella dove scrive che entro 30gg in caso di mancato pagamento , scatta senza preavviso il fermo amministrativo della vettura. Essendo cardiopatico, pensionato, ed avendo una figlia Minore che spesso devo accompagnare a Scuola, come devo comportarmi e cosa fare per sospendere il fermo?
La sospensione della riscossione coattiva per il mancato pagamento di una cartella esattoriale può essere ottenuta quando il debitore abbia già pagato gli importi iscritti a ruolo e sia in attesa dello sgravio da parte del creditore, oppure abbia già ottenuto lo sgravio ancora non comunicato all’esattore o, ancora, quando si sia in presenza di un eventuale errore di persona (cartella pazza).
Con il ricorso giudiziale avverso la cartella esattoriale, anche il giudice può disporre, su richiesta del debitore, la sospensione della riscossione coattiva.
Il fermo amministrativo, in particolare, può essere sospeso dimostrando ad Equitalia che il veicolo è necessario all’attività professionale svolta dal debitore.
In tutti gli altri casi, per evitare il fermo è necessario pagare l’importo preteso in cartella oppure trasferire la proprietà del veicolo prima che al PRA venga registrato il provvedimento adottato dal concessionario della riscossione.