Fermo amministrativo » Dal preavviso alla cancellazione

Procedura del fermo amministrativo

Il fermo amministrativo viene istituito nel 1973 ed è una disposizione tramite cui le amministrazioni o gli enti competenti (si va dall'Agenzia delle entrate all'Inps, dalle Regioni ai Comuni) provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti “bloccando” un bene mobile dell'obbligato.

Il fermo amministrativo, di solito, viene effettuato tramite una procedura standard.

Per prima cosa si giunge alla notifica della cartella esattoriale: il tempo per saldare il debito notificato è di 60 giorni dalla notifica della cartella, dopo di che il veicolo viene iscritto al Pra per il fermo amministrativo, procedura che comporta l’avviso al soggetto coinvolto con un preavviso di fermo amministrativo.

A seconda della somma dovuta, si arriva poi al sollecito di pagamento (per debiti inferiori a 2.000 euro).

Due promemoria devono essere inviati al soggetto a distanza di due mesi prima che il fermo amministrativo venga iscritto al Pra.

In caso contrario si verifica un caso di fermo amministrativo illegittimo.

Il fermo amministrativo opera a seconda del credito vantato.

Per un debito tra 50 e 500 euro:, dopo aver emesso la cartella esattoriale, viene mandato un secondo sollecito per il pagamento e in seguito il preavviso di fermo per un veicolo solo.

Per un credito insoluto tra 500 e 2.000 euro, invece, non viene emesso un sollecito di pagamento, ma solo un preavviso di fermo amministrativo per un veicolo solo.

Qualora il debito oscilli, infine, tra i 2.000 e i 10.000 euro i veicoli oggetti di fermo possono raggiungere un massimo di 10.

Preavviso di fermo amministrativo

Che cos'è il preavviso di fermo amministrativo?

Bisogna dire che il fermo amministrativo è valido solamente nel caso in cui viene emesso un preavviso.

Il preavviso di fermo amministrativo deve contenere l’importo dovuto e l’anno a cui fa riferimento, il numero della cartella esattoriale e la prova della notifica della cartella stessa e infine la natura del debito.

A preavviso ricevuto, il soggetto ha 30 giorni per saldare il debito: in caso contrario il fermo amministrativo viene applicato.

Conseguenze per il debitore

Il fermo amministrativo comporta alcune conseguenze per il debitore proprietario del veicolo cui è stato iscritto.

Innanzitutto, citiamo l'impossibilità di circolare e impossibilità di radiare il veicolo dal Pra con demolizione o esportazione.

Inoltre, se un soggetto viene controllato a bordo di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, gli viene confiscato il mezzo e incorre ad una multa compresa tra 714 e 2.859 euro.

Se il mezzo viene venduto con fermo amministrativo iscritto, le sanzioni citate si applicheranno al nuovo proprietario, per cui è sempre importante controllare attentamente la storia del veicolo.

La verifica

Come fare a verificare, prima dell'acquisto, se un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo?

In questo caso, il soggetto può chiedere una visura della targa al Pra pagando una somma pari a 2.84 euro, visitare il sito dell'Aci nella sezione Visure o ancora recarsi presso una delegazione Aci o un’agenzia che si occupa di pratiche auto sempre al costo suddetto.

Tassa di circolazione

Il bollo auto o tassa automobilistica è un tributo locale a favore della regione di residenza, che grava sugli autoveicoli e sui motoveicoli.

L'articolo 7 della legge numero 99 del 23 luglio 2009 ne ha fissato definitivamente la natura di tassa sul possesso.

Il bollo auto è dunque un balzello cui è obbligato il possessore, anche se l'automezzo imposto non circola.

Pertanto, partiamo da due concetti:

  1. il fermo amministrativo è una misura cautelare, a tutela di un credito vantato dalla pubblica amministrazione;
  2. il bollo auto è una tassa di possesso.

Ma bisogna pagare il bollo quando il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo?

Ora, la domanda che spesso ci si pone è se bisogna pagare il bollo quando il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.

Sembrerebbe di sì, dal momento che il fermo amministrativo è, come l'ipoteca su un immobile, un atto di natura cautelare che non comporta la perdita di proprietà, requisito sufficiente per obbligare il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo al pagamento del bollo.

D'altra parte c'è chi afferma il contrario, basandosi sulla circostanza che, comunque, il fermo amministrativo comporta una perdita temporanea della libera disponibilità del bene e che quindi il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo non è tenuto a pagare il bollo auto, almeno nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.

Come quasi sempre avviene, la verità sta nel mezzo!

L'articolo 94 del Codice della Strada ha stabilito che ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione [anche temporanea numero d.r] dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

Anche la Circolare del Ministero delle Finanze numero 122/1998 e successivamente la Circolare numero 2/2003 forniscono chiarimenti riguardo alla idonea documentazione che deve essere presentata dal contribuente per attestare la perdita di possesso di autoveicoli e motoveicoli iscritti al PRA, non trascritta ai sensi di legge, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento del bollo auto.

Inoltre, in base alla Circolare del Ministero delle Finanze numero 2/2003, la documentazione attestante l'iscrizione di fermo amministrativo produce effetti retroattivi riguardo la temporanea perdita di possesso del veicolo e la conseguente esenzione dal pagamento del bollo auto.

Pertanto, concludendo, per evitare di pagare il bollo auto anche per il periodo in cui il veicolo è, o è stato, sottoposto a fermo amministrativo, è necessario chiederne formalmente l'esenzione.

Per fare ciò, la procedura corretta da seguire è quella di recarsi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo conseguente all'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo ed i relativi periodi in cui il fermo amministrativo è stato disposto. S

e gl uffici regionali non accettano la dichiarazione sostitutiva come documento idoneo ad ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto per temporanea perdita di possesso, allora sarà necessario produrre una visura della targa del veicolo.

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo risultanti in quel momento comprese, naturalmente, le informazioni relative ai periodi in cui sul veicolo è risultato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo.

Il ricorso e la cancellazione

Passiamo al ricorso contro un procedimento di fermo amministrativo e alla relativa cancellazione dello stesso dal mezzo.

La persona competente al controllo del ricorso contro il fermo amministrativo è il giudice tributario per debiti relativi a tasse, imposte e tributi vari.

Qualora il fermo amministrativo fosse riferito a più debiti, va fatto ricorso al giudice competente per ogni tipologia.

Quando vengono saldate le somme dovute e notificate con la cartella esattoriale, l'agente della riscossione comunicherà il pagamento avvenuto alla direzione regionale delle Entrate entro 20 giorni.

Il provvedimento di revoca del fermo amministrativo avviene dopo altri 20 giorni ed è mandato al contribuente.

Dopo di che bisogna recarsi al Pra per la cancellazione del fermo.

Una sentenza di Cassazione ha cercato di fare chiarezza sull'argomento dei ricorsi relativi al fermo amministrativo.

La pronuncia ha chiarito che l’organo competente per i ricorsi è il Giudice Ordinario mentre per le questioni di merito rimane competente il Giudice di Pace.

28 Aprile 2014 · Chiara Nicolai


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