Fermo amministrativo degli autoveicoli: ribellatevi alle ganasce fiscali
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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A Bari la locale concessionaria per la riscossione sottopone a fermo amministrativo per un credito di euro 377 un motociclo Piaggio 125 ed un'Alfa Romeo 156 1.9 JTD: su ricorso del cittadino il giudice annulla il fermo. A Seregno viene disposto il fermo di un'Audi A6 per il mancato pagamento della tassa rifiuti.
Si moltiplicano in tutta Italia le notizie di fermo di autoveicolo disposte dalle concessionarie per la riscossione di modestissimi importi. Oltre al danno la beffa: il cittadino deve anche pagare le spese per la cancellazione del fermo dal Registro automobilistico.
Che fare? Opporsi. Il provvedimento di fermo può essere disposto dalla Concessionaria per la riscossione tributi in forza del nuovo articolo 86 del dpr 602/73, nel caso in cui non si sia pagata entro 60 giorni la cartella esattoriale. Non è stato mai emanato però il regolamento di attuazione previsto dal comma 4 dell'articolo 86: quindi la norma è incompiuta e perciò inapplicabile. Bisogna controllare una serie di norme che prevedono espressamente il contenuto della cartella esattoriale, le modalità di notifica, elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo, l'indicazione specifica di tutte le somme richieste in pagamento. Tutti devono rispettare la legge, anche le Concessionarie.
Lo Statuto del Contribuente non è carta straccia. Il termine di prescrizione per la riscossione è di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Non vanno pagate, perché prescritte, le somme richieste per gli anni antecedenti.
Chi sbaglia deve pagare...e non sempre a sbagliare è il cittadino. Chiedete i danni alla PA, sia sotto il profilo della inutilizzabilità del mezzo sottoposto a fermo sia sotto il profilo del danno esistenziale.
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