Fermo amministrativo – come vendere o demolire il veicolo

Vendita o demolizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo - una storia verosimile

Proviamo a ipotizzare:

  1. Il veicolo di proprietà di Tizio è andato in panne, qualche chilometro lontano da casa. Magari è solo un problema al circuito elettrico o qualcosa di ben più grave, chissà. Ma è un comunque un contrattempo di cui Tizio avrebbe fatto volentieri a meno.
  2. Tizio ha da qualche parte il numero di cellulare che, tempo addietro,  aveva annotato leggendo in un forum.

    Almeno un pizzico di fortuna in tanta "sfiga".  Eccolo qua,  il "soccorso stradale" amico e solidale, che non ti lascia mai solo in mezzo alla strada (pensate, traina tre macchine al prezzo di una). Risponde un certo  "Ricambio" che, gentilissimo - una specie di "Pronto Pagine Gialle" - manda a Tizio un carro attrezzi dall'officina "convenzionata" più vicina. Quella di Caio.

  3. Il veicolo di Tizio, non può essere riparato in loco. E' necessaria ... ehm ... un'approfondita analisi del guasto. Viene quindi trasportato in officina, ma ci vorrà qualche giorno per poter sapere a quali spese andrà incontro Tizio per la riparazione (il conto dipende anche dalla circostanza  se serve o meno la fattura). Tizio promette a Caio di saldare, al ritiro dell'auto, anche il dovuto per la rimozione ed il trasporto.
  4. Tizio prende l'autobus e se ne ritorna a casa, smadonnando un pò per quella  maledetta automobile che non è mai andata troppo bene.  Probabilmente, lo aveva sempre sospettato, era capitata sulla catena di montaggio il venerdì, quando gli operai sono stanchi dopo una settimana di lavoro e distratti  dal pensiero di quello che faranno durante il weekend (di solito mai nulla, ma la speranza è sempre l'ultima a morire). Caio, si mette subito al lavoro per capire cosa non va. Vuole stilare un accurato preventivo e restituire a Tizio il veicolo in prefette condizioni di marcia, nel più breve tempo possibile.
  5. Ma, dopo un paio di giorni,  ecco l'imprevisto in agguato:  driiinn ... è l'addetto al servizio notifiche che consegna a Tizio la comunicazione di fermo amministrativo per il veicolo che si trova in riparazione presso l'officina di Caio.  Tizio, allora, decide di non ritirare più la macchina. Pur messa  in condizioni di marciare, ora la si potrebbe spostare solo con il carro attrezzi. Altro giro, altra corsa, altri soldi da buttar via.  Compresi quelli necessari alla riparazione.
  6. Caio, a questo punto è in credito, nei confronti di Tizio, di un bel pò di quattrini. Spese  di soccorso stradale, di trasporto e di custodia. E meno male che Tizio è stato in qualche modo corretto,  comunicandogli la decisione di non procedere nella riparazione che tanto, a lui, non gliene frega più niente del veicolo non solo scassato, ma ormai sottoposto pure a fermo amministrativo da Equitalia. Caio, sconsolato, chiama l'avvocato Azzeccagarbugli e gli espone la situazione.
  7. Azzeccagarbugli,  un genio nel recupero crediti, dà la dritta giusta a Caio. Procederemo, lo tranquillizza, ex articolo 2756 del Codice Civile ...
  8. Tizio, per evitare un contenzioso, dopo le sollecitazioni scritte e gli ammonimenti verbali di Azzeccagarbugli (che quasi rasentano lo stalking)  decide di transare. Incontra Caio ed insieme sottoscrivono un atto in cui viene stabilito il ritiro da parte di quest'ultimo del veicolo di proprietà di Tizio  (con tutti i gravami di legge eventualmente incombenti - ovvero il fermo amministrativo) a copertura ed estinzione delle spese di soccorso stradale e di custodia. Nel documento viene anche precisato che  Caio non ha altro da pretendere da Tizio e che il "veicolo è  al momento non funzionante, di scarso valore economico e risulta utilizzabile solo per il recupero di pezzi di ricambio ed il successivo smaltimento della scocca e di altri residui nocivi".
  9. Con quel documento Tizio si recherà in una qualsiasi delegazione ACI ottenendo la "perdita di possesso" del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Una perdita di possesso che  egli potrà opporre ad Equitalia senza dover temere alcuna conseguenza  se - tutto ruota intorno a questa circostanza - sarà stato così "fortunato" da incappare nel "guasto" appena un giorno prima di quello in cui gli è stato notificato il provvedimento di fermo (tutti sappiamo che una macchina sottoposta a fermo amministrativo non può circolare).
  10. Per concludere con un lieto fine, Caio - che proprio  un approfittatore non è, consapevole che dall'automobile appena presa in carico  è possibile tirar fuori tanti pezzi di ricambio (compreso il motore, ancora in  condizioni decenti) - decide di indirizzare Tizio da Sempronio, un amico rivenditore di veicoli usati  che - guarda come le cose a volte capitino a fagiolo -  ha per le mani un'occasione a prezzo stracciato che potrebbe fare comodo all'ormai appiedato Tizio. Ovvio, è il consiglio disinteressato di Sempronio a Tizio, che per il passaggio di proprietà toccherà far ricorso a qualche parente  che non abbia cartelle esattoriali in sospeso con Equitalia ...

Vendita o demolizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo - Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

Secondo l'articolo 2756 del Codice Civile, i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Vendita o demolizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo - Sfatiamo una leggenda metropolitana

Diamo subito la parola a "Ricambio" - sapremo così che un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può circolare quasi liberamente

Innanzitutto, caro C0cc0bill,  mi consenta di fare una precisazione sulla sua ricostruzione. Mi riferisco a quanto afferma al punto 9) dello "scenario possibile".  Lei scrive  "tutti sappiamo che una macchina sottoposta a fermo amministrativo non può circolare". Non è esattamente così. Circolando con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo si rischia una sanzione fino 740 euro se si viene fermati da un organo di polizia e fino a 2400  euro  qualora si resti  coinvolti in un incidente con terzi. E  sempre che il fermo amministrativo venga rilevato da un controllo, anche successivo.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 25.01.08 numero m/6326150,  chiarisce - a mio avviso doverosamente - che al conducente che guida un veicolo sottoposto a fermo fiscale sarà applicata solamente una sanzione amministrativa. Il Ministero con questa circolare spiega che il fermo fiscale non rappresenta "una vera e propria violazione delle norme del codice della strada, ma una misura prevista a garanzia di un credito".

E dunque, bisogna sfatare la leggenda metropolitana secondo la quale  non è possibile circolare con un mezzo sottoposto a fermo amministrativo oppure che è possibile farlo solo rischiando chissà quali sanzione penali. Il proprietario del veicolo, infatti, può decidere - giocando un pò con la fortuna -  di utilizzare il proprio veicolo sottoposto a fermo amministrativo anche ogni giorno.  E, soprattutto, non per questo - se dichiarerà di essere rimasto vittima di un guasto anche successivamente alla trascrizione del fermo - incorrerà in qualche sanzione.  Sono già state depositate varie sentenze di Cassazione in cui gli ermellini hanno stabilito che in caso di necessità è lecito e possibile usare il proprio veicolo, anche se sottoposto a fermo amministrativo.

La stessa avvocatura generale dello Stato ha anche chiarito che - in caso di violazione del fermo amministrativo - deve essere elevata soltanto la sanzione pecuniaria "senza procedere al sequestro del veicolo".  Solo successivamente (30/60 giorni) il verbale di accertamento della violazione  sarà inviato al concessionario della riscossione al fine di consentire il pignoramento del veicolo.  Con l'occasione verrà redatto un verbale con l'indicazione dei chilometri percorsi alla data e del luogo in cui  il proprietario dovrà provvedere alla custodia del veicolo  (adesso sottoposto a pignoramento, che è cosa diversa dal fermo).

E' questo il momento topico, quello dopo il quale qualsiasi utilizzo del veicolo è davvero sconsigliato e potrebbe comportare severe sanzioni penali per chi è alla guida e/o per il custode proprietario. In tale contesto un eventuale ricorso all'articolo 2756 del codice civile non potrà più essere invocato senza subire conseguenze tali da rendere nei fatti improponibile tutta l'operazione.

Vendita o demolizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo - L'articolo 2756 del codice civile

Prendo atto delle sue dotte ed  illuminanti precisazioni: le chiedo però di raccontarci adesso  come interviene in questa storia il ricorso all'articolo 2756 del codice civile a cui lei accenna.

Recenti pronunce di merito e di legittimità pongono in rilievo l'istituto del diritto di ritenzione, una procedura che presenta notevoli vantaggi, in quanto permette al creditore di attuare una efficace forma di autotutela.

Il soggetto che abbia prestato opera di  soccorso,  riparazione o custodia di un veicolo  - derivandone un credito nei confronti del proprietario del bene - acquisisce infatti, grazie a questo istituto, un privilegio sul bene stesso.

In caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del proprietario del veicolo, il creditore  può agire trattenendo il bene o,  alternativamente,  può venderlo seguendo le procedure e le norme  previste  per l'alienazione di un pegno non riscattato. Il creditore  è garantito - e veniamo così all'articolo 2756 del codice civile - anche nei confronti di coloro i quali vantino un diritto reale sul bene  (ipoteca legale, amministrativa o convenzionale) come Equitalia, nella fattispecie, qualora abbia notificato al proprietario un provvedimento di fermo amministrativo.

In sostanza,  a chi decide di non ritirare  un veicolo in custodia presso un soccorso stradale - ove ne abbia ricevuto regolare presa in carico  -  non interessa sapere  che fine farà quel bene. Questo perchè  egli può ottenere la perdita di possesso e, dunque,  non ne è più direttamente responsabile del bene. Lo prevede la legge.

Funziona più o meno come nella riscossione coattiva di un debito. L'ufficiale Giudiziario redige un verbale di pignoramento del veicolo sulla base di un titolo esecutivo e da quel momento in poi, pure essendo il bene ancora intestato al  proprietario,  il creditore procede nella cessione a terzi tramite battuta d'asta.

Ora,  il signor Rossi viene da me e mi comunica la sua decisione  di non procedere al ritiro del veicolo precedentemente depositato presso la mia officina a seguito di soccorso stradale. Perchè, ad esempio,  ritiene non utile ed economico  pagare le spese di deposito e soccorso, a cui vanno aggiunti anche i costi  necessari per portare a casa il veicolo su un carro attrezzi se, come spesso capita, nel frattempo il signor Rossi è stato anche raggiunto dalla notifica di un provvedimento di fermo amministrativo su quel veicolo e non vuole rischiare anche una sanzione amministrativa.

E' naturale allora che entrambe le parti coinvolte, il creditore privilegiato ed il debitore, cerchino di raggiungere un accordo stragiudiziale che limiti i danni ad entrambi.

E' bene chiarire che se esiste un fermo amministrativo gravante sul veicolo, neanche io posso venderlo. Ma  posso  usare le parti  come ricambi mentre  il resto  viene indirizzato - dopo la "cannibalizzazione" - ai vari centri di smaltimento. La batteria, la plastica,  la scocca nuda -  classificata "rottame ferroso" con il suo identificativo (numero di telaio)".

A noi di indebitati.it risulta però che non sia possibile neanche procedere alla demolizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

E' vero. L''ACI - con la circolare n° 10649 del 1° settembre 2009 -  ha recepito alcune indicazioni del ministero dell'Economia sulla natura e sulle conseguenze del fermo amministrativo di autoveicoli. Pertanto, a far data dal 16 settembre 2009,  non è più stato possibile  dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal PRA, qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.

Lo spirito della norma è quello di favorire il recupero dei crediti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti di cittadini inadempienti proprietari di veicoli colpiti da ganasce fiscali, impedendo che venga effettuata l’esportazione all'estero e anche la demolizione.

E risulta pure che il  gestore del centro di raccolta deve provvedere entro trenta giorni consecutivi dalla consegna del veicolo, alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) attraverso la presentazione della richiesta di "cessazione della circolazione per demolizione"

Anche questo è vero. Ma io non ho mai parlato di demolizione o di rottamazione. Al proprietario del veicolo non consegno un certificato di rottamazione, ma solo la sottoscrizione di un accordo stragiudiziale in base al diritto di ritenzione ex articolo 2756, dal quale risulta la presa in carico del veicolo da parte mia.

In altre parole il veicolo non viene venduto. Nè viene demolito. Infatti, se sul veicolo da demolire è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo, occorrerebbe prima cancellare il fermo amministrativo  e ciò sarebbe possibile solo dopo aver pagato le somme dovute ad Equitalia.

Conclusioni su fermo amministrativo - come vendere o demolire il veicolo

Insomma, il veicolo resta in un limbo: non è di nessuno, ma cosa ne viene al proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo?

Le  procedure descritte non hanno alcun peso verso chi cede, ma sono tutte a carico e sotto la responsabilità di chi ritira il veicolo. A fronte di  richiesta da parte degli organi preposti (si pensi al bollo auto)  il proprietario deve riferire esattamente come sono andate le cose. Cioè che:

  1. ha utilizzato per necessità il veicolo;
  2. è rimasto appiedato perché  l'auto è andata in tilt in seguito ad  un guasto al motore oppure in conseguenza ad un accidentale uscita di  strada. In questo caso  bisogna anche aggiungere che non esiste un verbale di di polizia e/o dei vigili urbani in quanto non si sono verificati danni a terzi o a cose ad esclusione del veicolo di proprietà;
  3. ha allertato il  soccorso stradale che ha trasportato il veicolo presso la propria officina prendendolo  anche in custodia e deposito;
  4. dopo alcune settimane ha deciso di non procedere al ritiro del bene ritenendo la spesa necessaria di gran lunga superiore al valore commerciale del veicolo guasto o danneggiato nell'incidente;
  5. che ha sottoscritto un accordo stragiudiziale con il titolare della ditta di soccorso stradale, nonché creditore, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2756 del codice civile;
  6. che è in grado di esibire  regolare  ricevuta di presa in carico del veicolo oltre alle fatture delle prestazioni rese dalla ditta  (soccorso e custodia temporanea)  e al formulario di smaltimento delle parti e della scocca.

Cosa ci guadagna il proprietario? Beh di solito gli regaliamo una bicicletta, almeno fino a quando Equitalia non deciderà di sottoporre a fermo amministrativo pure quelle ...

22 Dicembre 2010 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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6 risposte a “Fermo amministrativo – come vendere o demolire il veicolo”

  1. Anonimo ha detto:

    Non ho capito dall’articolo cosa succede a targa e libretto.
    Nel senso che ok il meccanico prende in carico l’auto, la cannibalizza rivende i pezzi e smaltisce quanto non vendibile compreso il telaio con tanto di targhetta.
    A questo punto l’auto in effetti non esiste piu se non sulla carta.
    Pero’ se non puo essere radiata ne’ per demolizione ne’ per esportazione fino a che il debito non viene saldato, al PRA continua ad esistere in termini di proprietà.

    Ecco e’ questo che non ho capito, a chi restano targa e libretto? E che nome resta al PRA come proprietario del mezzo ormai disintegrato?

    • Il proprietario del veicolo denuncia la perdita di possesso del veicolo (con l’attestato reso dal creditore) e non è più proprietario del veicolo ormai disintegrato.

  2. ecofran ha detto:

    mi scusi, forse mi sono espresso male.
    volevo sapere se esiste in tempo minimo per l’esercizio del diritto di ritenzione dal momento del deposito del veicolo, e inoltre se la perdita di possesso è obbligatoria, e in caso affermativo se deve farla il proprietario intestatario, o può presentarla il depositante in qualità di avente titolo? (esempio io ho in casa un veicolo da tre mesi, e il proprietario non intende ritirarlo e pagare le spese, quando posso iniziare la procedura?)
    grazie

    • dott.ssa Annapaola Ferri esperta e moderatrice ha detto:

      Si era espresso benissimo. Il fatto è che non abbiamo esperienza sufficiente sugli aspetti giuridici di suo interesse.

      Le posso citare due articoli del codice civile a cui può far riferimento: l’articolo 2756 sui crediti per prestazioni e l’articolo 2797 sul diritto alla vendita del bene.

      Insomma, la formula che si utilizza nelle attività di trasporto in deposito ed eventuali successive riparazioni è il seguente:

      In caso di omesso pagamento o ritardato ritiro restano impregiudicate le facoltà previste dalla legge a favore del Riparatore per la realizzazione del proprio credito per le prestazioni di riparazione e conservazione. In particolare, il Cliente riconosce espressamente che il Riparatore ha diritto di ritenzione per le spese di riparazione, manutenzione e custodia del veicolo sino a quando non sia stato soddisfatto integralmente il suo credito, e con espresso diritto alla vendita del bene secondo la procedura prevista per la vendita del pegno

      Articolo 2756 – Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

      Articolo 2797 – Vendita del pegno. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si procedera` alla vendita. L`intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall`intimazione non e` proposta opposizione, o se questa e` rigettata, il creditore puo` far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l`opposizione e` determinato a norma dell`articolo 166 Codice di Procedura Civile. Il giudice, sull`opposizione del costituente, puo` limitare la vendita a quella tra piu` cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

  3. ecofran ha detto:

    Salve.
    volevo chiedervi, se esiste un tempo minimo dall’esercizio del diritto di ritenzione, alla perdita di possesso del bene stesso (cioe’ dopo quanto tempo che ho esercitato tale diritto posso utilizzare i pezzi del veicolo?).
    grazie

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