Fallimento società e problemi per un socio accomandatario

Fallimento società in accomandita semplice per ex socio

Vorrei avere chiarimenti a un problema legato a società sas

- socio accomandatario nullatenente al 85%
- socio accomodante al 15%

Sono stato socio accomodante dal 2007 al 2012, nel periodo stesso sono stato anche dipendente della stessa società, ho firmato bolle di consegna merce, ho fatto contratti con persone ed ho operato con procure bancarie sui conti correnti, l'unica cosa che non ho mai fatto è firmare assegni o cambiali.

Ora sono uscito dalla società con atto di cessione di quote verso l'azienda e a sua volta si è costituita con un'altro socio accomodante.

Quando abbiamo fatto la cessione di quote, non risultavano da visura né atti giudiziari, né pignoramenti sia sulla mia quota che nella società.

La domanda è questa: in caso di protesti, o successivo fallimento, verrò chiamato anche io in causa? per il totale della mia quota o per tutto poichè mi sono ingerito nell'amministrazione? l'accomandatario non ha nessuna proprietà.

Da tener presente che attualmente la società ha debiti per circa 140 mila euro divisi mensilmente per altri 2 anni.

I soci accomandatari si assumono una responsabilità illimitata e solidale nel rimborso dei debiti societari

Com'è noto, nella sas i soci si suddividono in due categorie, i soci accomandatari, che si assumono una responsabilità illimitata e solidale; i soci accomandanti, la cui responsabilità è limitata ai conferimenti sottoscritti.

Sul piano pratico, le società in accomandita possono considerarsi società di persone, in quanto non sono dotate di personalità giuridica e rappresentano una evoluzione delle imprese individuali e delle società in nome collettivo, realizzando una specie di “simbiosi” tra soggetti dotati di capacità imprenditoriali, ma con scarsi mezzi per ampliare la propria attività, e soggetti disposti a fornire i capitali necessari, ma non ad assumersi una responsabilità che coinvolga l’intero loro patrimonio né a collaborare alla gestione, non avendone le capacità o la volontà.

In caso di fallimento, o di escussioni coattive verso la società lei non dovrebbe essere coinvolto, se non per la quota conferita (e dopo rivalsa del nuovo socio accomodante) qualora le obbligazioni avessero avuto origine in epoca antecedente alla cessione della sua quota.

25 Ottobre 2012 · Ornella De Bellis




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