Estinzione anticipata del mutuo – Il recesso anche dalla polizza incendio e scoppio deve essere espressamente richiesto

Collegamento negoziale fra contratto di mutuo e stipula di polizza assicurativa a copertura rischi incendio e scoppio

Senza alcun dubbio esiste un collegamento negoziale fra il contratto di mutuo e la stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e/o danneggiamento del bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria. Ciò, tenuto conto che banche e finanziarie sono soliti richiedere alla clientela di stipulare, contestualmente alla concessione di un mutuo, una polizza assicurativa a copertura dei rischi riguardanti l'immobile (incendio, scoppio, responsabilità civile, ecc.

), polizza nella maggior parte dei casi collocata dalla stessa banca mutuante, che risulta altresì beneficiaria della stessa.

Dalla presenza di tale collegamento negoziale fra i contratti discende che, benché ciascuno di essi conservi una distinta individualità giuridica, cionondimeno si determina fra i medesimi un vincolo di reciproca dipendenza, tanto che l'eventuale invalidità o inefficacia sopravvenuta o risoluzione dell'uno estende i suoi riflessi sull'altro.

Tanto più che la norma di legge prevede espressamente che, nei contratti di assicurazioni connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese (banche, finanziarie e Poste Italiane), nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Tuttavia, verificatasi l'estinzione anticipata del mutuo, viene meno l'interesse all'esistenza della polizza da parte della banca. Non si può dire, però, che sia cessato il rischio di incendio, scoppio o danneggiamento e che quindi sia venuto meno l'interesse all'assicurazione.

L'estinzione anticipata del mutuo non comporta la cessazione dei rischi incendio e scoppio

Di conseguenza deve escludersi che l'estinzione anticipata del mutuo sia circostanza idonea a determinare la cessazione del rischio da incendio, poiché tale evento può evidentemente ancora verificarsi. D'altro canto, non ponendosi più l'esigenza di un vincolo a favore del creditore, l’eventuale risarcimento andrà a favore del proprietario; sicché si può ragionevolmente concludere che la copertura assicurativa in discorso costituisca per quest’ultimo un atto di previdenza e che la sua automatica estinzione potrebbe addirittura pregiudicare l’assicurato.

Allora, il mutuatario che procede alla estinzione anticipata del mutuo, ormai non più contrattualmente obbligato alla stipulazione della polizza nei confronti della banca mutuante, deve esprimere la propria volontà di recedere anticipatamente anche dal contratto di assicurazione. In tal caso, poiché il premio assicurativo rappresenta un costo connesso alla concessione del credito, potrà rivolgere alla banca la richiesta di rimborso della parte di esso non goduta.

Quelle sinteticamente esposte in questo articolo sono le linee guida indicate dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 896/14, in tema di estinzione anticipata del mutuo e recesso dalla polizza incendio, scoppio e danneggiamento del bene immobile originariamente oggetto di garanzia ipotecaria.

8 Dicembre 2014 · Stefano Iambrenghi


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