Quando Equitalia può espropriare l’immobile di proprietà del debitore
Quando Equitalia può espropriare la casa del debitore e quando no
L'agente della riscossione:
- non dà corso all’espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
- nei casi diversi da quello esposto al punto precedente, può procedere all’espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.
L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
Pignoramento ed espropriazione della case con caratteristiche delle abitazioni di lusso
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Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, numero 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, numero 26 sono considerate abitazioni di lusso.
- Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
- Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
- Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
- Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
- Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
- Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
- Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
- Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle di seguito indicate.
- Superficie dell'appartamento - Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
- Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi - Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana
- Ascensori - Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
- Scala di servizio - Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi
- Montacarichi o ascensore di servizio - Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
- Scala principale:
- con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm 170 di media;
- con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
- Altezza libera netta del piano - Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
- Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna:
- in legno pregiato o massello e lastronato;
- di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
- con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
- Infissi interni - Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
- Pavimenti - Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento:
- in materiale pregiato;
- con materiali lavorati in modo pregiato.
- Pareti - Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
- eseguite con materiali e lavori pregiati;
- rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
- Soffitti - Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
- Piscina - Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
- Campo da tennis - Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
Commenti e domande
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