Espropriazione e vendita di un bene indiviso

Espropriazione e vendita di un bene indiviso - Vendita della quota indivisa

A seguito di istanza del creditore procedente il Giudice per le Esecuzioni  convoca le parti ivi compresi i comproprietari ad una udienza fissata allo scopo di decidere sulle modalità della esecuzione sulla quota. Nell'udienza il Giudice può:

  1. fissare la vendita della quota indivisa;
  2.  procedere alla separazione della quota (se ne sussistono i presupposti e c'è accordo fra i comproprietari) e fissare la vendita del bene intero "ricavato";
  3. disporre la divisione del bene intero.

Unico vero modo di liquidazione del bene espropriato e,  metodo tendenzialmente seguito nella stragrande maggioranza dei casi.

E’ pero’ sotto gli occhi di tutti gli operatori che tale metodo ha sortito pessimi risultati: la quota ha pochissimi acquirenti potenziali e la vendita spesso ha effetto positivo solo dopo vari tentativi  ed a prezzo vile, o addirittura deve essere abbandonata.

Espropriazione e vendita di un bene indiviso - Separazione della quota e vendita del bene intero "ricavato"

Metodo preferito dal legislatore e che può essere adottato dallo stesso Giudice per le Esecuzioni. Consiste nella individuazione, anche a mezzo di ausiliario tecnico (che ne individui i dati catastali o effettui un frazionamento, ad esempio, nel caso di immobili)  di una porzione del bene che abbia individualità economica e giuridica autonoma e su cui si concentri la quota.

Il diritto su una quota di 1/3 di un bene 100, diviene diritto di piena proprietà per l’intero su un bene che vale 33. La separazione è una sorta di divisione parziale.

Il Giudice per le Esecuzioni, ritenuti i presupposti per la separazione, emette ordinanza relativa (disponendone la
trascrizione una volta divenuta definiva ovvero trascorsi cinque giorni)  e dispone poi la vendita del bene intero “ricavato”. La esecuzione si concentra quindi sul bene assegnato dal debitore.

E’ opportuno rammentare che tale ipotesi ricorre poco di frequente. Secondo la dottrina, infatti, la separazione della quota presuppone l’accordo fra tutti i comproprietari.

Espropriazione e vendita di un bene indiviso - Divisione del bene intero

In tale ipotesi occorre che venga instaurata causa ordinaria di divisione. Il Giudice per le esecuzioni  è competente per territorio anche per la divisione. Fissa la udienza ex articolo 180 cpc della causa di divisione. La causa di divisione, benché pendente innanzi al medesimo giudice, è causa autonoma che deve essere iscritta a ruolo e deve essere contenuta in un fascicolo separato ( un po' come accade per le cause di opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi). Durante la pendenza della causa di divisione ( articolo 601 cpc) la procedura di esecuzione rimane per legge sospesa.

La divisione di un bene indiviso, ai sensi delle norme generali sulla divisione, può avvenire:

  • in natura, ove il bene sia divisibile in natura anche se manca l'accordo fra i comproprietari;
  • tramite vendita dell'intero bene, ove il bene sia indivisibile e nessuno dei condividenti avanzi istanza di assegnazione.

Espropriazione e vendita di un bene indiviso - Divisione in natura del bene

Se il bene è  divisibile in natura (ovvero se dallo stesso possano ricavarsi tante porzioni pari al numero ed alla quota dei comproprietari che abbiano una funzionalità giuridica e economica autonoma) il giudice predispone, mediante l'ausilio di un consulente tecnico, un progetto di divisione in natura che sottopone ai comproprietari.

Se essi lo approvano con ordinanza il Giudice  lo dichiara esecutivo e la ordinanza viene trascritta, la causa di divisione termina e la esecuzione riprende mediante vendita della porzione assegnata dal progetto al debitore.

Se il progetto non viene approvato il giudice decide con sentenza. Nel caso in cui le quote siano di pari valore e i comproprietari non si accordino il giudice, decisa con sentenza la approvazione del progetto rimetterà la causa in istruttoria per la estrazione a sorte di lotti ( trattandosi di lotti uguali non è possibile individuare un assegnatario per ogni lotto se non tramite accordo o tramite estrazione a sorte; anche se è previsto un conguaglio).

Espropriazione e vendita di un bene indiviso - Vendita dell'intero bene

L'Art 600 del codice di procedura civile recita:  "... Se la separzione non è possibile, può ordinare la vendita della quota indivisa o disporre che si  proceda alla divisione a noram del codice  civile".

In virtu' degli articolo 720 del codice civile e successivi e il  giudice può procedere come segue.

Se il bene è indivisibile in natura, ipotesi nella prassi piu' frequente specie in caso di  fabbricati, il giudice della divisione, se nessuno dei comproprietari chiede l'assegnazione  dell'intero previa corresponsione del valore di stima residuo ( totale - valore della sua quota; in  questo caso il valore della quota non patisce abbattimento), dispone la vendita dell'intero bene.

La vendita avverrà nelle modalità del giudizio esecutivo ( con o senza incanto) e potrà essere  nominato un custode giudiziario del bene. Avvenuta la vendita lo stesso giudice della divisione ripartirà il ricavato, dedotte le spese di divisione, fra i vari comproprietari: la quota spettante al  debitore sottoposto ad esecuzione transiterà immediatamente nel processo esecutivo, che riprenderà, e sarà poi  oggetto dell'usuale riparto.

L' istanza di fissazione di udienza da parte del creditore procedente può essere avanzata  contestualmente alla istanza di vendita, o comunque alla udienza di conferimento dell'incarico  al CTU.  In tal modo il GE potrà fissare la stessa udienza sia per decidere sulle modalità della vendita che  per convocare i comproprietari.

Alla udienza ex articolo 569 cpc il GE disporrà sia della perizia che  della convocazione dei comproprietari: potrà quindi decidere sulla separazione, o disporre la  instaurazione della causa di divisione innanzi a se' quale GI, fissare la udienza, acquisire al  fascicolo della divisione la perizia espletata dal CTU ( a cui viene sempre dato l'incarico di  verificare se il bene sia o meno divisibile e se sia fattibile un progetto di divisione in natura).

Nell'ambito del giudizio di divisione in cui poi venga disposta la vendita del bene intero sarà  nominato custode giudiziario, che dovrà provvedere ai medesimi adempimenti cui solitamente  provvede in sede di vendita esecutiva, ivi compresa la liberazione del bene prima della udienza  di vendita (anche ove occupato da uno solo dei comproprietari, che è senza titolo rispetto al resto del bene).

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1 Settembre 2013 · Chiara Nicolai


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